LEGGE 4 novembre 2010, n. 183

Deleghe al Governo in materia di lavori usuranti, di riorganizzazione di enti, di congedi, aspettative e permessi, di ammortizzatori sociali, di servizi per l'impiego, di incentivi all'occupazione, di apprendistato, di occupazione femminile, nonche' misure contro il lavoro sommerso e disposizioni in tema di lavoro pubblico e di controversie di lavoro. (10G0209)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 24/11/2010 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 21/06/2023)
Testo in vigore dal: 25-6-2015
aggiornamenti all'articolo
                              Art. 32. 
 
(Decadenze e disposizioni in materia di contratto di lavoro  a  tempo
                            determinato) 
 
  1. Il primo e il secondo  comma  dell'articolo  6  della  legge  15
luglio 1966, n. 604, sono sostituiti dai seguenti: 
  "Il licenziamento deve essere impugnato a pena di  decadenza  entro
sessanta giorni dalla ricezione  della  sua  comunicazione  in  forma
scritta, ovvero dalla comunicazione, anch' essa in forma scritta, dei
motivi, ove  non  contestuale,  con  qualsiasi  atto  scritto,  anche
extragiudiziale, idoneo a rendere nota  la  volonta'  del  lavoratore
anche attraverso l'intervento dell'organizzazione  sindacale  diretto
ad impugnare il licenziamento stesso. 
  L'impugnazione e' inefficace se non e' seguita, entro il successivo
termine di duecentosettanta giorni, dal deposito  del  ricorso  nella
cancelleria del tribunale in funzione di giudice del lavoro  o  dalla
comunicazione  alla  controparte  della  richiesta  di  tentativo  di
conciliazione o arbitrato, ferma restando la possibilita' di produrre
nuovi documenti formatisi dopo il deposito del  ricorso.  Qualora  la
conciliazione o l'arbitrato  richiesti  siano  rifiutati  o  non  sia
raggiunto l'accordo necessario al relativo espletamento,  il  ricorso
al giudice deve essere depositato a pena di decadenza entro  sessanta
giorni dal rifiuto o dal mancato accordo". 
  1-bis. In sede  di  prima  applicazione,  le  disposizioni  di  cui
all'articolo 6, primo comma, della legge 15 luglio 1966, n. 604, come
modificato dal comma 1 del presente articolo, relative al termine  di
sessanta giorni  per  l'impugnazione  del  licenziamento,  acquistano
efficacia a decorrere dal 31 dicembre 2011. 
  2. Le disposizioni di cui all'articolo  6  della  legge  15  luglio
1966, n. 604, come modificato dal comma 1 del presente  articolo,  si
applicano anche a tutti i casi di invalidita' del licenziamento. 
  3. Le disposizioni di cui all'articolo  6  della  legge  15  luglio
1966, n. 604, come modificato dal comma 1 del presente  articolo,  si
applicano inoltre: 
    a) ai licenziamenti che presuppongono la risoluzione di questioni
relative alla qualificazione del rapporto di lavoro ((...)) ((PERIODO
ABROGATO DAL D.LGS. 15 GIUGNO 2015, N. 81)); (4) 
    b) al recesso del  committente  nei  rapporti  di  collaborazione
coordinata e continuativa, anche nella modalita' a progetto,  di  cui
all'articolo 409, numero 3), del codice di procedura civile; 
    c) al  trasferimento  ai  sensi  dell'articolo  2103  del  codice
civile,  con  termine  decorrente  dalla  data  di  ricezione   della
comunicazione di trasferimento; 
    d) LETTERA ABROGATA DALLA L. 28 GIUGNO 2012, N. 92. 
  4. Le disposizioni di cui all'articolo  6  della  legge  15  luglio
1966, n. 604, come modificato dal comma 1 del presente  articolo,  si
applicano anche: 
    a) ai contratti di lavoro a  termine  stipulati  ai  sensi  degli
articoli 1, 2 e 4 del decreto legislativo 6 settembre 2001,  n.  368,
in corso di esecuzione alla data di entrata in vigore della  presente
legge, con decorrenza dalla scadenza del termine; 
    b)  ai  contratti  di  lavoro  a  termine,  stipulati  anche   in
applicazione  di  disposizioni  di  legge   previgenti   al   decreto
legislativo 6 settembre 2001, n. 368, e gia' conclusi  alla  data  di
entrata in vigore della presente legge, con decorrenza dalla medesima
data di entrata in vigore della presente legge; 
    c) alla  cessione  di  contratto  di  lavoro  avvenuta  ai  sensi
dell'articolo 2112 del codice civile  con  termine  decorrente  dalla
data del trasferimento; 
    d) in  ogni  altro  caso  in  cui,  compresa  l'ipotesi  prevista
dall'articolo 27 del decreto legislativo 10 settembre 2003,  n.  276,
si chieda la costituzione o l'accertamento di un rapporto  di  lavoro
in capo a un soggetto diverso dal titolare del contratto. 
  5. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 15 GIUGNO 2015, N. 81)). 
  6. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 15 GIUGNO 2015, N. 81)). 
  7. Le disposizioni di cui ai commi 5 e 6 trovano  applicazione  per
tutti i giudizi, ivi compresi quelli pendenti alla data di entrata in
vigore della presente legge. Con riferimento a tali  ultimi  giudizi,
ove necessario, ai soli fini della determinazione della indennita' di
cui ai commi 5 e 6, il  giudice  fissa  alle  parti  un  termine  per
l'eventuale integrazione della domanda e delle relative eccezioni  ed
esercita i poteri istruttori ai sensi dell'articolo 421 del codice di
procedura civile. 
 
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AGGIORNAMENTO (4) 
  La L. 28 giugno 2012, n. 92 ha disposto (con l'art.  1,  comma  12)
che "Le disposizioni di cui al comma 3, lettera a), dell'articolo  32
della legge 4 novembre 2010, n. 183, come sostituita dal comma 11 del
presente articolo, si  applicano  in  relazione  alle  cessazioni  di
contratti a tempo determinato verificatesi a decorrere dal 1° gennaio
2013". 
  Ha inoltre disposto (con l'art. 1, comma 13) che  "La  disposizione
di cui al comma 5 dell'articolo 32 della legge 4  novembre  2010,  n.
183, si interpreta nel senso che l'indennita'  ivi  prevista  ristora
per  intero  il  pregiudizio  subito  dal  lavoratore,  comprese   le
conseguenze retributive e contributive relative al  periodo  compreso
fra la scadenza del termine e la pronuncia del provvedimento  con  il
quale il giudice abbia ordinato la  ricostituzione  del  rapporto  di
lavoro".