LEGGE 13 agosto 2010, n. 136

Piano straordinario contro le mafie, nonche' delega al Governo in materia di normativa antimafia. (10G0162)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 07/09/2010 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 21/09/2011)
Testo in vigore dal: 6-10-2011
aggiornamenti all'articolo
                               Art. 6. 
                             (Sanzioni) 
 
1. Le transazioni relative ai lavori, ai servizi e alle forniture  di
cui all'articolo 3,  comma  1,  e  le  erogazioni  e  concessioni  di
provvidenze pubbliche effettuate senza avvalersi di  banche  o  della
societa'  Poste  italiane  Spa  comportano,  a  carico  del  soggetto
inadempiente,  fatta  salva  l'applicazione  dell'articolo  3,  comma
9-bis, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria dal 5
al 20 per cento del valore della transazione stessa. 
2. Le transazioni relative ai lavori, ai servizi e alle forniture  di
cui all'articolo 3, comma 1, effettuate  su  un  conto  corrente  non
dedicato ovvero senza impiegare lo strumento del bonifico bancario  o
postale o  altri  strumenti  di  incasso  o  di  pagamento  idonei  a
consentire la piena tracciabilita'  delle  operazioni  comportano,  a
carico del soggetto  inadempiente,  l'applicazione  di  una  sanzione
amministrativa pecuniaria dal 2 al 10  per  cento  del  valore  della
transazione stessa. La medesima sanzione si applica anche nel caso in
cui nel bonifico bancario o postale, ovvero  in  altri  strumenti  di
incasso o di pagamento idonei a consentire  la  piena  tracciabilita'
delle operazioni, venga omessa l'indicazione del CUP o del CIG di cui
all'articolo 3, comma 5. 
3. Il reintegro dei conti correnti di cui all'articolo  3,  comma  1,
effettuato con modalita' diverse da quelle indicate  all'articolo  3,
comma 4, comporta, a carico del soggetto inadempiente, l'applicazione
di una sanzione amministrativa pecuniaria dal 2 al 5  per  cento  del
valore di ciascun accredito. 
4.  L'omessa,  tardiva  o  incompleta  comunicazione  degli  elementi
informativi di cui all'articolo 3, comma 7, comporta,  a  carico  del
soggetto inadempiente, l'applicazione di una sanzione  amministrativa
pecuniaria da 500 a 3.000 euro. 
5. Per il procedimento  di  accertamento  e  di  contestazione  delle
violazioni di  cui  al  presente  articolo,  nonche'  per  quello  di
applicazione  delle  relative  sanzioni,  si  applicano,  in   quanto
compatibili, le disposizioni della legge 24 novembre  1981,  n.  689,
del  decreto  legislativo  19  marzo  2001,  n.  68,  e  del  decreto
legislativo 21 novembre 2007, n. 231. In  deroga  a  quanto  previsto
dall'articolo 17, quinto comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689,
le sanzioni amministrative pecuniarie per le  violazioni  di  cui  ai
precedenti commi sono applicate dal prefetto della provincia  ove  ha
sede la stazione appaltante o l'amministrazione  concedente  e,  ((in
deroga a quanto  previsto  dall'articolo  6,  comma  2,  del  decreto
legislativo 1° settembre 2011, n. 150.)), l'opposizione  e'  proposta
davanti al giudice del luogo ove ha sede l'autorita' che ha applicato
la sanzione.((2)) 
5-bis.   L'autorita'   giudiziaria,   fatte   salve    le    esigenze
investigative, comunica al  prefetto  territorialmente  competente  i
fatti di cui e' venuta a conoscenza che determinano violazione  degli
obblighi di tracciabilita' previsti dall'articolo 3. 
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AGGIORNAMENTO (2) 
  Il D.Lgs. 1 settembre 2011, n. 150  ha  disposto  (con  l'art.  36,
commi 1 e 2) che "1. Le norme del presente decreto  si  applicano  ai
procedimenti instaurati  successivamente  alla  data  di  entrata  in
vigore dello stesso. 
  2. Le norme abrogate o modificate dal presente  decreto  continuano
ad applicarsi alle controversie pendenti  alla  data  di  entrata  in
vigore dello stesso."