LEGGE 7 luglio 2009, n. 88

Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee - Legge comunitaria 2008. (09G0100)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 29/7/2009 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 05/06/2013)
  • Allegati
Testo in vigore dal: 17-1-2012
aggiornamenti all'articolo
                              Art. 33. 
(Delega al Governo per l'attuazione della  direttiva  2008/48/CE  del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008,  relativa  ai
contratti di  credito  ai  consumatori  e  che  abroga  la  direttiva
87/102/CEE e previsione di modifiche ed integrazioni alla  disciplina
relativa ai soggetti operanti  nel  settore  finanziario  di  cui  al
decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, ai mediatori creditizi
              ed agli agenti in attivita' finanziaria) 
 
  1. Nella predisposizione dei decreti legislativi  per  l'attuazione
della direttiva 2008/ 48/CE del Parlamento europeo e  del  Consiglio,
del 23 aprile 2008, relativa ai contratti di credito ai  consumatori,
che provvederanno ad apportare al testo unico delle leggi in  materia
bancaria e creditizia, di cui al  decreto  legislativo  1°  settembre
1993, n. 385, le necessarie modifiche e integrazioni, il  Governo  e'
tenuto a seguire, oltre  ai  principi  e  criteri  direttivi  di  cui
all'articolo 2, anche i seguenti principi e criteri direttivi: 
    a) estendere, in tutto o in parte, gli  strumenti  di  protezione
del contraente debole previsti in attuazione  della  direttiva  2008/
48/CE ad altre tipologie di finanziamento a favore  dei  consumatori,
qualora  ricorrano  analoghe  esigenze  di  tutela  alla  luce  delle
caratteristiche ovvero delle finalita' del finanziamento; 
    b) rafforzare ed estendere i poteri  amministrativi  inibitori  e
l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dal testo unico
di cui al decreto legislativo n. 385  del  1993  per  contrastare  le
violazioni delle disposizioni del titolo  VI  di  tale  testo  unico,
anche se concernenti rapporti diversi dal credito al consumo, al fine
di  assicurare  un'adeguata  reazione  a  fronte  dei   comportamenti
scorretti  a  danno  della  clientela.  La  misura   delle   sanzioni
amministrative e' pari a quella prevista dall'articolo 144 del  testo
unico di cui al decreto legislativo n. 385  del  1993,  e  successive
modificazioni, e dall'articolo 39, comma 3, della legge  28  dicembre
2005, n. 262, e successive modificazioni; 
    c) coordinare, al fine di evitare sovrapposizioni  normative,  il
titolo VI del testo unico di cui al decreto legislativo  n.  385  del
1993  con  le  altre  disposizioni  legislative  aventi   a   oggetto
operazioni e servizi disciplinati dal medesimo titolo VI e  contenute
nel  decreto-legge  4  luglio   2006,   n.   223,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248,  nel  decreto-legge
31 gennaio 2007, n.7, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  2
aprile 2007, n. 40, e nel decreto-legge 29  novembre  2008,  n.  185,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28  gennaio  2009,  n.  2,
applicando, per garantire il rispetto di queste ultime  disposizioni,
i meccanismi di controllo e di tutela del cliente previsti dal citato
titolo VI del testo unico di cui al decreto legislativo  n.  385  del
1993; 
    d) rimodulare  la  disciplina  delle  attivita'  e  dei  soggetti
operanti nel settore finanziario di cui al titolo  V  e  all'articolo
155 del testo unico di cui al decreto legislativo n.  385  del  1993,
sulla base dei seguenti ulteriori  criteri  direttivi  a  tutela  dei
consumatori: 
      1) rideterminare  i  requisiti  per  l'iscrizione  al  fine  di
consentire l'operativita' nei  confronti  del  pubblico  soltanto  ai
soggetti che assicurino affidabilita' e  correttezza  dell'iniziativa
imprenditoriale; 
      2) prevedere strumenti di  controllo  piu'  efficaci,  modulati
anche sulla base delle attivita' svolte dall'intermediario; 
      3) garantire la semplificazione, la trasparenza, la  celerita',
l'economicita'  e  l'efficacia  dell'azione  amministrativa   e   dei
procedimenti sanzionatori, attribuendo i  poteri  sanzionatori  e  di
intervento alla Banca d'Italia; 
      4) prevedere sanzioni amministrative pecuniarie e accessorie  e
forme di intervento effettive, dissuasive e proporzionate, quali, tra
l'altro, il divieto di intraprendere nuove operazioni e il potere  di
sospensione, rafforzando, nel contempo, il potere di cancellazione; 
    d-bis)  prevedere  il  ruolo  dell'educazione  finanziaria  quale
strumento  di  tutela  del  consumatore,  attribuendo  il  potere  di
promuovere,  nell'ambito   delle   risorse   umane,   strumentali   e
finanziarie  disponibili  a  legislazione  vigente,   iniziative   di
informazione ed educazione volte a diffondere la cultura  finanziaria
fra il  pubblico,  al  fine  di  favorire  relazioni  responsabili  e
corrette tra intermediari e clienti; 
    d-ter) prevedere l'istituzione, nel rispetto della disciplina  in
materia di tutela  della  riservatezza  dei  dati  personali,  di  un
sistema pubblico di  prevenzione,  sul  piano  amministrativo,  delle
frodi nel settore del credito al consumo, con  specifico  riferimento
al fenomeno dei furti  d'identita';  il  sistema  di  prevenzione  e'
istituito nell'ambito del Ministero dell'economia e delle finanze  ed
e' basato su un archivio centrale informatizzato e su  un  gruppo  di
lavoro; il  Ministero  dell'economia  e  delle  finanze  e'  titolare
dell'archivio e del connesso trattamento  dei  dati.  Secondo  quanto
previsto dall'articolo 29 del codice in  materia  di  protezione  dei
dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196,
il Ministero dell'economia e delle finanze designa  per  la  gestione
dell'archivio e in qualita' di responsabile del trattamento dei  dati
personali la  societa'  CONSAP  Spa.  I  rapporti  tra  il  Ministero
dell'economia e delle finanze e l'ente gestore sono disciplinati  con
apposita convenzione; il  Ministero  dell'economia  e  delle  finanze
individua le categorie dei soggetti che possono aderire al sistema di
prevenzione  e  le  tipologie  dei  dati  destinati   ad   alimentare
l'archivio  informatizzato.   La   partecipazione   al   sistema   di
prevenzione comporta  da  parte  dell'aderente  il  pagamento  di  un
contributo ((in favore del titolare  dell'archivio)).  All'attuazione
delle disposizioni di cui alla presente  lettera  si  provvede  senza
nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato, nell'ambito delle
risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili  a  legislazione
vigente; 
    d-quater) prevedere che il diniego del finanziamento da parte dei
soggetti abilitati  all'esercizio  dell'attivita'  di  erogazione  di
credito ai consumatori sia obbligatoriamente  motivato,  intendendosi
la motivazione non integrata nel caso di mero rinvio all'esito  della
consultazione  di  banche  di  dati  e  di  sistemi  di  informazione
creditizia; 
    d-quinquies) prevedere che  al  soggetto  richiedente  cui  viene
negato il finanziamento sia  consentito  di  prendere  visione  e  di
estrarre copia, a sue spese, del provvedimento  di  diniego  e  della
rispettiva motivazione; 
    e) rivedere la disciplina dei mediatori  creditizi  di  cui  alla
legge 7 marzo 1996, n. 108, e la disciplina degli agenti in attivita'
finanziaria di cui al decreto legislativo 25 settembre 1999, n.  374,
introducendola nel testo unico di cui al decreto legislativo  n.  385
del 1993, in modo da: 
      1) assicurare la trasparenza dell'operato e la professionalita'
delle    sopraindicate    categorie     professionali,     prevedendo
l'innalzamento dei requisiti professionali; 
      2) istituire un organismo avente  personalita'  giuridica,  con
autonomia organizzativa  e  statutaria,  ed  eventuali  articolazioni
territoriali,  costituito  da  soggetti  nominati  con  decreto   del
Ministro dell'economia e delle finanze, scelti tra le  categorie  dei
mediatori creditizi, degli agenti  in  attivita'  finanziaria,  delle
banche e degli intermediari finanziari, con il compito di gestire gli
elenchi  dei  mediatori  creditizi  e  degli  agenti   in   attivita'
finanziaria. Detto organismo sara' sottoposto  alla  vigilanza  della
Banca d'Italia, che, in caso di  grave  inerzia  o  malfunzionamento,
potra' proporne lo scioglimento al  Ministro  dell'economia  e  delle
finanze; 
      3) prevedere che con regolamento del Ministro  dell'economia  e
delle finanze adottato, previo parere delle Commissioni  parlamentari
competenti, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto
1988, n.  400,  sentita  la  Banca  d'Italia,  siano  determinate  le
modalita' di funzionamento dell'organismo di cui al numero 2)  e  sia
individuata la disciplina: dei  poteri  dell'organismo  e  delle  sue
eventuali articolazioni  territoriali,  necessari  ad  assicurare  un
efficace svolgimento delle funzioni di gestione  degli  elenchi,  ivi
compresi poteri di verifica  e  sanzionatori;  dell'iscrizione  negli
elenchi  dei  mediatori  creditizi  e  degli  agenti   in   attivita'
finanziaria,  con   le   relative   forme   di   pubblicita';   della
determinazione e riscossione, da parte  dell'organismo  o  delle  sue
eventuali articolazioni territoriali, di contributi o di altre  somme
dovute dagli iscritti e dai richiedenti  l'iscrizione,  nella  misura
necessaria  per  garantire  lo  svolgimento   dell'attivita';   delle
modalita' di  tenuta  della  documentazione  concernente  l'attivita'
svolta  dai  mediatori  creditizi  e  dagli   agenti   in   attivita'
finanziaria; delle modalita' di aggiornamento professionale  di  tali
soggetti; 
      4) applicare, in quanto compatibili, le disposizioni del titolo
VI del testo unico di cui al decreto legislativo n. 385 del  1993,  e
successive modificazioni, prevedendo altresi' che la  Banca  d'Italia
possa prescrivere specifiche regole di condotta. Con riferimento alle
commissioni di mediazione e  agli  altri  costi  accessori,  dovranno
essere  assicurate  la  trasparenza  nonche'   l'applicazione   delle
disposizioni previste per la determinazione degli  interessi  usurari
dagli  articoli  2  e  3  della  legge  7  marzo  1996,  n.  108,   e
dall'articolo 1815 del codice civile; 
      5) disciplinare le sanzioni pecuniarie, nonche' la  sospensione
e la cancellazione dagli elenchi e le sanzioni accessorie, prevedendo
che l'organismo sia competente  per  i  provvedimenti  connessi  alla
gestione degli elenchi e la Banca d'Italia per quelli  relativi  alle
violazioni delle disposizioni di cui al numero 4); 
      6)  individuare  cause  di   incompatibilita',   tra   cui   la
contestuale iscrizione in entrambi gli elenchi, al fine di assicurare
la professionalita' e l'autonomia dell'operativita'; 
      7) prescrivere l'obbligo di stipulare polizze assicurative  per
responsabilita'  civile  per  danni  arrecati  nell'esercizio   delle
attivita' di pertinenza; 
      8)  prevedere  disposizioni  transitorie  per  disciplinare  il
trasferimento nei nuovi elenchi  dei  mediatori  e  degli  agenti  in
attivita'  finanziaria  gia'  abilitati,  purche'  in  possesso   dei
requisiti previsti dalla nuova disciplina; 
      9)  per  i   mediatori   creditizi   prevedere   l'obbligo   di
indipendenza da banche e intermediari e l'obbligo di adozione di  una
forma giuridica societaria per l'esercizio dell'attivita'; introdurre
ulteriori forme di controllo per le societa' di mediazione creditizia
di maggiori dimensioni; 
      10) prevedere per gli agenti in attivita' finanziaria forme  di
responsabilita' del soggetto che si avvale del  loro  operato,  anche
con riguardo ai danni causati ai clienti; 
    f) coordinare il testo unico di cui al decreto legislativo n. 385
del 1993 e le altre disposizioni legislative aventi come  oggetto  la
tutela del consumatore, definendo le informazioni che  devono  essere
fornite  al  cliente  in  fase  precontrattuale  e  le  modalita'  di
illustrazione, con la specifica, in caso di offerta congiunta di piu'
prodotti, dell'obbligatorieta' o facoltativita' degli stessi. 
  2. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare  nuovi
o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.