LEGGE 28 dicembre 2005, n. 262

Disposizioni per la tutela del risparmio e la disciplina dei mercati finanziari.

note: Entrata in vigore della legge: 12-1-2006 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 24/06/2014)
Testo in vigore dal: 25-3-2007
aggiornamenti all'articolo
                               Art. 39 
          (Aumento delle sanzioni penali e amministrative) 

 
  1. Le pene previste dal testo unico di cui al  decreto  legislativo
1° settembre 1993,  n.  385,  dal  testo  unico  di  cui  al  decreto
legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, dalla legge 12 agosto  1982,  n.
576, (( . . . )), sono raddoppiate entro i limiti posti  per  ciascun
tipo di pena dal libro I, titolo II, capo II, del codice penale. 
  2. Al codice civile sono apportate le seguenti modificazioni: 
a) all'articolo 2625, dopo il secondo comma e' inserito il seguente: 
   "La pena e' raddoppiata  se  si  tratta  di  societa'  con  titoli
   quotati  in  mercati  regolamentati  italiani  o  di  altri  Stati
   dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura  rilevante
   ai sensi dell'articolo 116 del  testo  unico  di  cui  al  decreto
   legislativo 24 febbraio 1998, n. 58"; 
b) all'articolo 2635, dopo il secondo comma e' inserito il seguente: 
   "La pena e' raddoppiata  se  si  tratta  di  societa'  con  titoli
   quotati  in  mercati  regolamentati  italiani  o  di  altri  Stati
   dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura  rilevante
   ai sensi dell'articolo 116 del  testo  unico  di  cui  al  decreto
   legislativo 24 febbraio 1998, n. 58"; 
c) all'articolo 2638, e' aggiunto, in fine, il seguente comma: 
   "La pena e' raddoppiata  se  si  tratta  di  societa'  con  titoli
   quotati  in  mercati  regolamentati  italiani  o  di  altri  Stati
   dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura  rilevante
   ai sensi dell'articolo 116 del  testo  unico  di  cui  al  decreto
   legislativo 24 febbraio 1998, n. 58". 
  3. Le sanzioni amministrative pecuniarie previste dal  testo  unico
di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n.  385,  dal  testo
unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998,  n.  58,  dalla
legge 12 agosto 1982, n. 576, ((  .  .  .  )),  che  non  sono  state
modificate dalla presente legge, sono quintuplicate. 
  4. All'articolo 4, comma 1, lettera h), della legge 29 luglio 2003,
n. 229, dopo il numero 1) e' inserito il seguente: 
"1-bis) raddoppiando la misura delle sanzioni penali e quintuplicando
la  misura   massima   delle   sanzioni   amministrative   pecuniarie
determinate in una somma  di  denaro,  ad  eccezione  delle  sanzioni
previste  dalla  legge  12  agosto  1982,  n.   576,   e   successive
modificazioni". 
  5. Le sanzioni pecuniarie previste dall'articolo 25-ter del decreto
legislativo 8 giugno 2001, n. 231, sono raddoppiate.