LEGGE 7 luglio 2009, n. 88

Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee - Legge comunitaria 2008. (09G0100)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 29/7/2009 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 05/06/2013)
  • Allegati
Testo in vigore dal: 10-7-2010
aggiornamenti all'articolo
                              Art. 11. 
(Delega al Governo per il riordino della  disciplina  in  materia  di
                       inquinamento acustico) 
 
  1. Al fine di  garantire  la  piena  integrazione  nell'ordinamento
nazionale delle disposizioni contenute nella  direttiva  2002/49/  CE
del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 giugno 2002,  relativa
alla determinazione e alla  gestione  del  rumore  ambientale,  e  di
assicurare la coerenza e l'omogeneita' della normativa di settore, il
Governo e' delegato  ad  adottare,  con  le  modalita'  e  secondo  i
principi e criteri direttivi di cui all'articolo 20  della  legge  15
marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, entro ((dodici  mesi))
dalla data di entrata in vigore della  presente  legge,  uno  o  piu'
decreti legislativi per il riassetto e la riforma delle  disposizioni
vigenti in materia di tutela dell'ambiente  esterno  e  dell'ambiente
abitativo dall'inquinamento acustico,  di  requisiti  acustici  degli
edifici e di determinazione e  gestione  del  rumore  ambientale,  in
conformita' all'articolo 117 della Costituzione e agli statuti  delle
regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento  e  di
Bolzano, nonche' alle relative norme di attuazione. 
  2. I decreti di cui al comma 1 sono adottati anche nel rispetto dei
seguenti principi e criteri direttivi: 
    a)  riordino,  coordinamento  e  revisione   delle   disposizioni
vigenti,  con  particolare   riferimento   all'armonizzazione   delle
previsioni contenute nella legge 26 ottobre 1995, n. 447, con  quelle
recate dal decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 194,  nel  rispetto
della normativa comunitaria in materia; 
    b) definizione dei criteri per la ((. .  .))  determinazione  dei
requisiti acustici passivi degli edifici nel  rispetto  dell'impianto
normativo  comunitario  in  materiadi  inquinamento   acustico,   con
particolare riferimento  alla  direttiva  2002/49/CE  del  Parlamento
europeo e del Consiglio, del 25 giugno 2002. 
  3. I decreti di cui al  comma  1  sono  adottati  su  proposta  del
Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del  mare,  di
concerto con il Ministro del lavoro, della salute e  delle  politiche
sociali, con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti nonche'
con gli altri Ministri competenti per materia,  acquisito  il  parere
della  Conferenza  unificata  di  cui  all'articolo  8  del   decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive  modificazioni.  Gli
schemi  dei  decreti  legislativi,   a   seguito   di   deliberazione
preliminare del Consiglio dei ministri, sono  trasmessi  alla  Camera
dei deputati e al Senato della Repubblica perche' su  di  essi  siano
espressi, entro quaranta giorni dalla data di trasmissione, i  pareri
delle Commissioni competenti per materia e per i profili  finanziari.
Decorso tale termine i decreti sono emanati  anche  in  mancanza  dei
pareri. Qualora il termine per l'espressione dei pareri  parlamentari
di cui al presente comma scada nei trenta  giorni  che  precedono  la
scadenza dei termini previsti per l'esercizio  della  delega,  questi
ultimi sono prorogati di tre mesi. 
  4. Contestualmente all'attuazione della delega di cui al comma 1 ed
entro lo stesso termine il Governo provvede all'adozione di tutti gli
atti di sua competenza previsti dalla legislazione vigente e al  loro
coordinamento e aggiornamento, anche alla  luce  di  quanto  disposto
dagli emanandi decreti legislativi di cui al comma 1. 
  ((5. In attesa dell'emanazione dei decreti legislativi  di  cui  al
comma 1, l'articolo 3, comma 1, lettera e), della  legge  26  ottobre
1995, n. 447, si interpreta nel senso che la disciplina  relativa  ai
requisiti acustici passivi degli edifici e dei  loro  componenti  non
trova applicazione nei rapporti tra privati e,  in  particolare,  nei
rapporti tra  costruttori-venditorie  acquirenti  di  alloggi,  fermi
restando gli effetti derivanti  da  pronunce  giudiziali  passate  in
giudicato e  la  corretta  esecuzione  dei  lavori  a  regola  d'arte
asseverata da un tecnico abilitato)). ((4)) 
  6. L'articolo 10 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 194, e'
abrogato. 
  ((6-bis. La lettera f) del comma 1 dell'articolo 3 della  legge  26
ottobre  1995,  n.   447,   e'   sostituita   dalla   seguente:   "f)
l'indicazione,  con  uno  o   piu'   decreti   del   Ministro   delle
infrastrutture  e  dei  trasporti,  di  concerto  con   il   Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare,  dei  criteri
per  la  progettazione,  l'esecuzione  e  la  ristrutturazione  delle
costruzioni edilizie e delle infrastrutture dei  trasporti,  ai  fini
della tutela dall'inquinamento acustico")). 
  7. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare  nuovi
o maggiori oneri per la finanza pubblica. 
 
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AGGIORNAMENTO (4) 
  Successivamente la Corte  Costituzionale,  con  sentenza  22  -  29
maggio 2013, n. 103 (in G.U. 1a s.s. 5/6/2013, n. 23), ha  dichiarato
l'illegittimita' costituzionale dell'art. 15, comma  1,  lettera  c),
della legge 4 giugno 2010, n. 96, che ha sostituito il  comma  5  del
presente articolo.