LEGGE 26 ottobre 1995, n. 447

Legge quadro sull'inquinamento acustico.

note: Entrata in vigore della legge: 29-12-1995 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 04/04/2017)
Testo in vigore dal: 19-4-2017
aggiornamenti all'articolo
                               Art. 3 
                      (Competenze dello Stato) 
 
  1. Sono di competenza dello Stato: 
    a) la determinazione, ai sensi della legge 8 luglio 1986, n. 349,
e successive modificazioni, con decreto del Presidente del  Consiglio
dei ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente, di concerto con
il Ministro della sanita' e sentita la Conferenza  permanente  per  i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento  e
di Bolzano, dei valori di cui all'articolo 2; 
    b)  il  coordinamento  dell'attivita'  e  la  definizione   della
normativa  tecnica  generale  per  il  collaudo,  l'omologazione   la
certificazione e la verifica  periodica  dei  prodotti  ai  fini  del
contenimento  e  dell'abbattimento  del  rumore;  il   ruolo   e   la
qualificazione dei soggetti preposti a tale  attivita'  nonche',  per
gli aeromobili, per i natanti e per i veicoli circolanti  su  strada,
le procedure di verifica periodica dei  valori  limite  di  emissione
relativa  ai  prodotti  medesimi.  Tale  verifica,  per   i   veicoli
circolanti  su  strada,  avviene  secondo   le   modalita'   di   cui
all'articolo 80 del decreto legislativo 30 aprile  1992,  n.  285,  e
successive modificazioni; 
    c) la determinazione, ai sensi del decreto del  Presidente  della
Repubblica  24  luglio  1977,  n.  616,  con  decreto  del   Ministro
dell'ambiente, di concerto con il Ministro della sanita'  e,  secondo
le rispettive competenze, con il Ministro dei lavori pubblici, con il
Ministro  dei  trasporti  e  della  navigazione  e  con  il  Ministro
dell'industria, del commercio e dell'artigianato, delle  tecniche  di
rilevamento e  di  misurazione  dell'inquinamento  acustico,  tenendo
conto  delle  peculiari  caratteristiche  del  rumore  emesso   dalle
infrastrutture di trasporto; 
    d) il coordinamento dell'attivita' di ricerca, di sperimentazione
tecnico-scientifica ai sensi della legge 8 luglio  1986,  n.  349,  e
successive  modificazioni,   e   dell'attivita'   di   raccolta,   di
elaborazione e di diffusione dei dati. Al coordinamento  provvede  il
Ministro dell'ambiente, avvalendosi a tal  fine  anche  dell'Istituto
superiore di sanita', del Consiglio nazionale delle  ricerche  (CNR),
dell'Ente per le nuove tecnologie,  l'energia  e  l'ambiente  (ENEA),
dell'Agenzia  nazionale  per  la  protezione  dell'ambiente   (ANPA),
dell'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del  lavoro
(ISPESL),  del  Centro  superiore  ricerche  e  prove  autoveicoli  e
dispositivi (CSRPAD) del Ministero dei trasporti e della navigazione,
nonche' degli istituti e dei dipartimenti universitari; 
    e) la determinazione,  fermo  restando  il  rispetto  dei  valori
determinati ai sensi della lettera a), con decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri, su proposta del  Ministro  dell'ambiente,  di
concerto con il Ministro  della  sanita'  e,  secondo  le  rispettive
competenze, con il Ministro dei  lavori  pubblici,  con  il  Ministro
dell'industria, del commercio e dell'artigianato e  con  il  Ministro
dei trasporti e  della  navigazione,  dei  requisiti  acustici  delle
sorgenti sonore e dei requisiti acustici passivi degli edifici e  dei
loro componenti, allo scopo di ridurre l'esposizione umana al rumore.
Per quanto attiene ai rumori originali dai veicoli a motore  definiti
dal titolo III del decreto legislativo 30  aprile  1992,  n.  285,  e
successive modificazioni, restano salve la competenza e la  procedura
di  cui  agli  articoli  71,  72,  75  e  80  dello  stesso   decreto
legislativo; (3) 
    f) l'indicazione, con uno  o  piu'  decreti  del  Ministro  delle
infrastrutture  e  dei  trasporti,  di  concerto  con   il   Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare,  dei  criteri
per  la  progettazione,  l'esecuzione  e  la  ristrutturazione  delle
costruzioni edilizie e delle infrastrutture dei  trasporti,  ai  fini
della tutela dall'inquinamento acustico; 
    g) la determinazione, con decreto del Ministro dell'ambiente,  di
concerto  con   il   Ministro   dell'industria,   del   commercio   e
dell'artigianato e con il Ministro dei trasporti e della navigazione,
dei requisiti acustici dei sistemi di  allarme  anche  antifurto  con
segnale  acustico  e  dei  sistemi  di  refrigerazione,  nonche'   la
disciplina della installazione, della  manutenzione  e  dell'uso  dei
sistemi di allarme anche  antifurto  e  anti-intrusione  con  segnale
acustico installato su sorgenti mobili e fisse,  fatto  salvo  quanto
previsto dagli articoli 71,  72,  75,  79,  155  e  156  del  decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni; 
    h) la determinazione, con le procedure previste alla lettera  e),
dei  requisiti  acustici  delle  sorgenti  sonore   nei   luoghi   di
intrattenimento danzante o di pubblico spettacolo; 
    i) l'adozione di piani  pluriennali  per  il  contenimento  delle
emissioni sonore prodotte per  lo  svolgimento  di  servizi  pubblici
essenziali  quali  linee  ferroviarie,  metropolitane,  autostrade  e
strade statali entro i limiti stabiliti per ogni specifico sistema di
trasporto, ferme restando le competenze delle regioni, delle province
e dei comuni, e tenendo comunque  conto  delle  disposizioni  di  cui
all'articolo 155 del decreto legislativo 30 aprile 1992,  n.  285,  e
successive modificazioni; 
    l) la determinazione, con decreto del Ministro dell'ambiente,  di
concerto con il Ministro  dei  trasporti  e  della  navigazione,  dei
criteri di misurazione del rumore emesso da imbarcazioni di qualsiasi
natura   e   della   relativa   disciplina   per   il    contenimento
dell'inquinamento acustico; 
    m) la determinazione, con decreto del Ministro dell'ambiente,  di
concerto con il Ministro  dei  trasporti  e  della  navigazione,  dei
criteri di misurazione del rumore emesso  dagli  aeromobili  e  della
relativa disciplina per il contenimento  dell'inquinamento  acustico,
con particolare riguardo: 
      1) ai criteri generali e specifici per la definizione  di  pro-
cedure di abbattimento del rumore valevoli per tutti gli aeroporti  e
all'adozione di misure di controllo e di riduzione  dell'inquinamento
acustico prodotto da aeromobili civili nella fase  di  decollo  e  di
atterraggio; 
      2)  ai  criteri  per  la  classificazione  degli  aeroporti  in
relazione al livello di inquinamento acustico; 
      3) alla individuazione delle zone di rispetto per le aree e  le
attivita'  aeroportuali  e  ai  criteri  per   regolare   l'attivita'
urbanistica  nelle  zone  di  rispetto.  Ai   fini   della   presente
disposizione per attivita' aeroportuali si intendono sia le  fasi  di
decollo o di atterraggio, sia quelle  di  manutenzione,  revisione  e
prove motori degli aeromobili; 
      4) ai criteri per la progettazione e la gestione dei sistemi di
monitoraggio per il controllo dei livelli di inquinamento acustico in
prossimita' degli aeroporti; 
  ((m-bis) la determinazione, con decreto del Ministro  dell'ambiente
e della tutela del territorio e del mare, di concerto con i  Ministri
dello sviluppo economico, della salute e delle infrastrutture  e  dei
trasporti, dei criteri per la misurazione  del  rumore  emesso  dagli
impianti eolici e  per  il  contenimento  del  relativo  inquinamento
acustico;)) 
    n) la predisposizione, con decreto  del  Ministro  dell'ambiente,
sentite le associazioni  di  protezione  ambientale  riconosciute  ai
sensi dell'articolo 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349, nonche'  le
associazioni  dei  consumatori   maggiormente   rappresentative,   di
campagne di informazione del consumatore e di educazione scolastica. 
  2. I decreti di cui al comma 1, lettera a), c), e), h) e  l),  sono
emanati entro nove  mesi  dalla  data  di  entrata  in  vigore  della
presente legge. I decreti di cui al comma 1, lettere  f),  g)  e  m),
sono emanati entro diciotto mesi dalla  data  di  entrata  in  vigore
della presente legge. 
  3. I provvedimenti previsti dal comma 1, lettere a),  c),  d),  e),
f), g), h), i), l) e m), devono essere armonizzati con  le  direttive
dell'Unione europea recepite dallo Stato  italiano  e  sottoposti  ad
aggiornamento e verifica in funzione di  nuovi  elementi  conoscitivi
((o di modifiche normative)). 
  4.  I  provvedimenti  di  competenza  dello  Stato  devono   essere
coordinati  con  quanto  previsto  dal  decreto  del  Presidente  del
Consiglio dei  Ministri  1  marzo  1991,  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale n. 57 dell'8 marzo 1991. 
 
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AGGIORNAMENTO (3) 
  La L. 7 luglio 2009, n. 88, come modificata dall'art. 15, comma  1,
lettera c) della L. 4 giugno 2010, n. 96, ha disposto (con l'art. 11,
comma 5) che "In attesa dell'emanazione dei  decreti  legislativi  di
cui al comma 1, l'articolo 3, comma 1, lettera  e),  della  legge  26
ottobre 1995, n. 447, si  interpreta  nel  senso  che  la  disciplina
relativa ai requisiti acustici  passivi  degli  edifici  e  dei  loro
componenti non trova applicazione nei  rapporti  tra  privati  e,  in
particolare, nei rapporti tra  costruttori-venditorie  acquirenti  di
alloggi, fermi restando gli effetti derivanti da pronunce  giudiziali
passate in giudicato e la corretta esecuzione  dei  lavori  a  regola
d'arte asseverata da un tecnico abilitato".