stai visualizzando l'atto

LEGGE 3 agosto 2007, n. 124

Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica e nuova disciplina del segreto.

note: Entrata in vigore della legge: 12-10-2007 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/06/2023)
nascondi
Testo in vigore dal:  12-10-2007

Art. 2

(Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica)
1. Il Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica è composto dal Presidente del Consiglio dei ministri, dal Comitato interministeriale per la sicurezza della Repubblica (CISR), dall'Autorità delegata di cui all'articolo 3, ove istituita, dal Dipartimento delle informazioni per la sicurezza (DIS), dall'Agenzia informazioni e sicurezza esterna (AISE) e dall'Agenzia informazioni e sicurezza interna (AISI).
2. Ai fini della presente legge, per "servizi di informazione per la sicurezza" si intendono l'AISE e l'AISI.