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LEGGE 3 agosto 2007, n. 124

Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica e nuova disciplina del segreto.

note: Entrata in vigore della legge: 12-10-2007 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/06/2023)
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Testo in vigore dal: 25-8-2012
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    La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno 
approvato; 
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
                              Promulga 
 
la seguente legge: 
 
                               Art. 1. 
       (Competenze del Presidente del Consiglio dei ministri) 
 
 
1. Al Presidente del Consiglio dei ministri sono attribuiti,  in  via
esclusiva: 
a) l'alta direzione e  la  responsabilita'  generale  della  politica
dell'informazione per la sicurezza, nell'interesse e  per  la  difesa
della  Repubblica  e  delle  istituzioni  democratiche  poste   dalla
Costituzione a suo fondamento; 
b) l'apposizione e la tutela del segreto di Stato; 
c) la conferma dell'opposizione del segreto di Stato; 
d) la nomina e la revoca del direttore generale e di uno o piu'  vice
direttori  generali  del  Dipartimento  delle  informazioni  per   la
sicurezza; 
e) la nomina e la revoca dei  direttori  e  dei  vice  direttori  dei
servizi di informazione per la sicurezza; 
f) la determinazione dell'ammontare annuo delle  risorse  finanziarie
per i servizi di informazione per la sicurezza e per il  Dipartimento
delle informazioni per la sicurezza,  di  cui  da'  comunicazione  al
Comitato parlamentare di cui all'articolo 30. 
2. Ai fini dell'esercizio delle competenze di cui alle lettere  b)  e
c) del comma 1, il Presidente del Consiglio dei ministri determina  i
criteri per l'apposizione e l'opposizione del  segreto  ed  emana  le
disposizioni necessarie per la  sua  tutela  amministrativa,  nonche'
quelle  relative  al  rilascio  e  alla  revoca  dei  nulla  osta  di
sicurezza. 
3. Il Presidente del Consiglio dei ministri provvede al coordinamento
delle politiche dell'informazione per  la  sicurezza,  impartisce  le
direttive e, sentito il Comitato interministeriale per  la  sicurezza
della   Repubblica,   emana   ogni   disposizione   necessaria    per
l'organizzazione e il funzionamento del Sistema di  informazione  per
la sicurezza della Repubblica. 
((3-bis.  Il  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri,  sentito  il
Comitato  interministeriale  per  la  sicurezza   della   Repubblica,
impartisce al Dipartimento delle informazioni per la sicurezza  e  ai
servizi di informazione per la sicurezza direttive per rafforzare  le
attivita' di informazione  per  la  protezione  delle  infrastrutture
critiche materiali  e  immateriali,  con  particolare  riguardo  alla
protezione cibernetica e alla sicurezza informatica nazionali)).