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LEGGE 25 gennaio 2006, n. 29

Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee. Legge comunitaria 2005.

note: Entrata in vigore del provvedimento: 23/2/2006 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 06/03/2008)
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Testo in vigore dal:  23-2-2006

Art. 12

(Valutazione di titoli e certificazioni comunitarie)
1. Fatta salva la normativa vigente in materia, in caso di procedimento nel quale è richiesto quale requisito il possesso di un titolo di studio, corso di perfezionamento, certificazione di esperienze professionali e ogni altro attestato che certifichi competenze acquisite dall'interessato, l'ente responsabile valuta la corrispondenza agli indicati requisiti dei titoli e delle certificazioni acquisiti in altri Stati membri dell'Unione europea o in Stati aderenti all'Accordo sullo Spazio economico europeo o nella Confederazione elvetica.
2. La valutazione dei titoli di studio è subordinata alla preventiva acquisizione sugli stessi del parere favorevole espresso dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca tenuto conto dell'oggetto del procedimento. Il parere deve essere comunque reso entro centottanta giorni dal ricevimento della documentazione completa.