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MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

DECRETO 4 agosto 2005, n. 205

Regolamento sulle modalità di funzionamento delle sezioni distaccate delle rappresentanze diplomatiche, in applicazione dell'articolo 30-bis, settimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18.

note: Entrata in vigore del provvedimento: 20/10/2005
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Testo in vigore dal:  20-10-2005

IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI

di concerto con
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e successive modificazioni, recante l'ordinamento dell'Amministrazione degli affari esteri, e, in particolare, l'articolo 30-bis, introdotto dalla legge del 23 aprile 2003, n. 109;
Vista la legge 6 febbraio 1985, n. 15 concernente la disciplina delle spese da effettuarsi all'estero dal Ministero degli affari esteri;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto il decreto legislativo 24 marzo 2000, n. 85, sul riordino della carriera diplomatica;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 2000, n. 120, concernente il regolamento recante norme per la semplificazione del procedimento per l'erogazione e la rendicontazione della spesa da parte dei funzionari delegati operanti presso le rappresentanze all'estero;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 agosto 2001, n. 384, recante il regolamento di semplificazione dei procedimenti di spese in economia;
Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 14 giugno 2004;
Ritenuto di uniformarsi a tale parere;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio in data 5 agosto 2004;

Adotta

il seguente regolamento:

Art. 1

1. Nell'ambito di quanto previsto dall'articolo 30-bis, comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, il funzionario incaricato della direzione della sezione distaccata è delegato dal titolare della rappresentanza diplomatica da cui la sezione dipende ad espletare le procedure di esame per l'assunzione di impiegati a contratto.
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
- Si trascrive il testo del comma 3 dell'art. 30-bis del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18 (Ordinamento dell'amministrazione degli affari esteri):
«Art. 30-bis (Sezioni distaccate delle rappresentanze diplomatiche). - 1. Per particolari esigenze di servizio e di razionalizzazione della rete diplomatico-consolare possono essere istituite, con decreto del Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato, sezioni distaccate di rappresentanze diplomatiche in Stati diversi da quello dove queste ultime hanno sede ma compresi nel territorio di loro competenza, ovvero in luogo di rappresentanze diplomatiche già esistenti. Con le stesse modalità si provvede alla loro soppressione.
2. L'incarico di dirigere in loco una sezione distaccata, la quale dipende gerarchicamente e funzionalmente dalla rappresentanza diplomatica competente per territorio, individuata nel decreto di cui al comma 1, è conferito nell'ambito delle dotazioni organiche esistenti ad un funzionario diplomatico di grado non superiore a consigliere di ambasciata, nominato dal Ministro degli affari esteri e accreditato presso le autorità locali, ai soli fini formali esterni, con funzioni di incaricato d'affari ad interim. Il capo della missione diplomatica mantiene, in conformità alle norme del diritto internazionale, l'accreditamento come capo missione anche nello Stato ove viene istituita la sezione distaccata.
3. Il funzionario incaricato della direzione della sezione occupa, in conformità a quanto previsto dall'art. 101, un posto di organico istituito presso la rappresentanza diplomatica da cui la sezione dipende con decreto del Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Con le stesse modalità vengono istituiti e soppressi presso la rappresentanza diplomatica, nell'ambito delle risorse disponibili, posti di organico per altro personale non diplomatico dei ruoli organici dell'amministrazione degli affari esteri destinato a prestare servizio presso la sezione. L'amministrazione, nei limiti del contingente di cui all'art. 152, può autorizzare altresì l'assunzione da parte della rappresentanza diplomatica di impiegati a contratto reclutati nella sede dove è istituita la sezione e a quest'ultima assegnati.
4. Il decreto che istituisce la sezione distaccata determina il numero e la ripartizione dei posti di organico della rappresentanza diplomatica da cui la sezione dipende, da utilizzare per le necessità di funzionamento di quest'ultima. Nel decreto vengono altresì determinati, ai sensi dell'art. 171, i parametri relativi alla sede dove viene istituita la sezione, ai fini del calcolo del trattamento economico spettante al personale dei ruoli organici destinato a prestarvi servizio. Al funzionario incaricato di dirigere la sezione spetta un assegno di rappresentanza determinato ai sensi e con le modalità di cui al comma 3 dell'art. 171-bis. Lo stesso decreto dovrà contestualmente indicare le eventuali misure compensative idonee per il conseguimento di corrispondenti risparmi, ai fini dell'invarianza della spesa.
5. La sezione distaccata, nei limiti delle direttive che le vengono impartite dalla missione diplomatica da cui dipende, assicura le funzioni di cui all'art. 37. Essa svolge altresì le funzioni consolari di cui all'art. 39.
6. La sezione può essere ubicata anche all'interno dei locali degli uffici di altri Stati membri dell'Unione europea o della Commissione europea eventualmente disponibili in loco. A tale fine è stipulata una convenzione che prevede l'eventuale corresponsione di un canone di locazione e il rimborso diretto ai predetti Stati o alla Commissione europea delle spese per il funzionamento della sezione.
7. Le altre modalità di funzionamento delle sezioni, le dotazioni e le attrezzature di cui esse devono disporre, sono determinate con decreto del Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.».
- Si riporta il testo del comma 3 dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri)»:
«3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge.
I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.».
- Il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, reca: «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59».
- Il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, reca: «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche».
Nota all'art. 1:
- Per il testo dell'art. 30-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 18 del 1967 si veda nelle note alle premesse.