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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 gennaio 1967, n. 18

Ordinamento dell'Amministrazione degli affari esteri.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/04/2023)
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Testo in vigore dal:  1-1-2015
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Art. 30-bis

(Sezioni distaccate delle rappresentanze diplomatiche)
1. Per particolari esigenze di servizio e di razionalizzazione della rete diplomatico-consolare possono essere istituite, con decreto del Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato, sezioni distaccate di rappresentanze diplomatiche in Stati diversi da quello dove queste ultime hanno sede ma compresi nel territorio di loro competenza, ovvero in luogo di rappresentanze diplomatiche già esistenti. Con le stesse modalità si provvede alla loro soppressione.
2. L'incarico di dirigere in loco una sezione distaccata, la quale dipende gerarchicamente e funzionalmente dalla rappresentanza diplomatica competente per territorio, individuata nel decreto di cui al comma 1, è conferito nell'ambito delle dotazioni organiche esistenti ad un funzionario diplomatico di grado non superiore a consigliere di ambasciata, nominato dal Ministro degli affari esteri e accreditato presso le autorità locali, ai soli fini formali esterni, con funzioni di incaricato d'affari ad interim. Il capo della Missione diplomatica mantiene, in conformità alle norme del diritto internazionale, l'accreditamento come capo Missione anche nello Stato ove viene istituita la sezione distaccata.
3. Il funzionario incaricato della direzione della sezione occupa, in conformità a quanto previsto dall'articolo 101, un posto di organico istituito presso la rappresentanza diplomatica da cui la sezione dipende con decreto del Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Con le stesse modalità vengono istituiti e soppressi presso la rappresentanza diplomatica, nell'ambito delle risorse disponibili, posti di organico per altro personale non diplomatico dei ruoli organici dell'Amministrazione degli affari esteri destinato a prestare servizio presso la sezione. L'Amministrazione, nei limiti del contingente di cui all'articolo 152, può autorizzare altresì l'assunzione da parte della rappresentanza diplomatica di impiegati a contratto reclutati nella sede dove è istituita la sezione e a quest'ultima assegnati.
4. Il decreto che istituisce la sezione distaccata determina il numero e la ripartizione dei posti di organico della rappresentanza diplomatica da cui la sezione dipende, da utilizzare per le necessità di funzionamento di quest'ultima. Nel decreto vengono altresì determinati, ai sensi dell'articolo 171, i parametri relativi alla sede dove viene istituita la sezione, ai fini del calcolo del trattamento economico spettante al personale dei ruoli organici destinato a prestarvi servizio. Al funzionario incaricato di dirigere la sezione spetta un assegno di rappresentanza determinato ai sensi e con le modalità di cui al comma 3 dell'articolo 171-bis.
((PERIODO SOPPRESSO DAL D.L. 24 APRILE 2014, N. 66, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA L. 23 GIUGNO 2014, N. 89))
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5. La sezione distaccata, nei limiti delle direttive che le vengono impartite dalla Missione diplomatica da cui dipende, assicura le funzioni di cui all'articolo 37. Essa svolge altresì le funzioni consolari di cui all'articolo 39.
6. La sezione può essere ubicata anche all'interno dei locali degli uffici di altri Stati membri dell'Unione europea o della Commissione europea eventualmente disponibili in loco. A tale fine è stipulata una convenzione che prevede l'eventuale corresponsione di un canone di locazione e il rimborso diretto ai predetti Stati o alla Commissione europea delle spese per il funzionamento della sezione.
7. Le altre modalità di funzionamento delle sezioni, le dotazioni e le attrezzature di cui esse devono disporre, sono determinate con decreto del Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.