LEGGE 20 luglio 2004, n. 215

Norme in materia di risoluzione dei conflitti di interessi.

note: Entrata in vigore della legge: 2-9-2004 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 01/04/2005)
vigente al 04/06/2023
Testo in vigore dal: 1-6-2005
aggiornamenti all'articolo
                               Art. 2
                          Incompatibilita'

  1. Il titolare di cariche di governo, nello svolgimento del proprio
incarico, non puo':
    a)  ricoprire  cariche  o  uffici  pubblici  diversi  dal mandato
parlamentare  ((,  di  amministratore  di  enti locali, come definito
dall'articolo  77,  comma  2,  del  testo  unico  di  cui  al decreto
legislativo   18   agosto  2000,  n.  267,))  e  da  quelli  previsti
dall'articolo  1 e non inerenti alle medesime funzioni, ad esclusione
delle  cariche  di  cui all'articolo 1, secondo comma, della legge 13
febbraio 1953, n. 60;
    b)  ricoprire cariche o uffici o svolgere altre funzioni comunque
denominate in enti di diritto pubblico, anche economici;
    c)  ricoprire cariche o uffici o svolgere altre funzioni comunque
denominate  ovvero  esercitare compiti di gestione in societa' aventi
fini di lucro o in attivita' di rilievo imprenditoriale;
    d)  esercitare  attivita'  professionali  o di lavoro autonomo in
materie connesse con la carica di governo, di qualunque natura, anche
se  gratuite,  a favore di soggetti pubblici o privati; in ragione di
tali  attivita'  il  titolare  di  cariche  di governo puo' percepire
unicamente i proventi per le prestazioni svolte prima dell'assunzione
della  carica;  inoltre,  non  puo'  ricoprire  cariche  o  uffici, o
svolgere  altre  funzioni  comunque  denominate, ne' compiere atti di
gestione in associazioni o societa' tra professionisti;
    e) esercitare qualsiasi tipo di impiego o lavoro pubblico;
    f) esercitare qualsiasi tipo di impiego o lavoro privato.
  2.  L'imprenditore  individuale  provvede  a  nominare  uno  o piu'
institori ai sensi degli articoli da 2203 a 2207 del codice civile.
  3.  Gli  incarichi  e le funzioni indicati al comma 1 cessano dalla
data  del  giuramento relativo agli incarichi di cui all'articolo 1 e
comunque  dall'effettiva  assunzione  della  carica; da essi non puo'
derivare,  per  tutta la durata della carica di governo, alcuna forma
di  retribuzione  o di vantaggio per il titolare. Le attivita' di cui
al comma 1 sono vietate anche quando siano esercitate all'estero.
  4.  L'incompatibilita'  prevista  dalla  disposizione  di  cui alla
lettera  d)  del  comma 1 costituisce causa di impedimento temporaneo
all'esercizio   della  professione  e  come  tale  e'  soggetta  alla
disciplina  dettata  dall'ordinamento  professionale di appartenenza.
L'incompatibilita'  prevista  dalle  disposizioni di cui alle lettere
b),  c)  e  d)  del comma 1 perdura per dodici mesi dal termine della
carica  di  governo  nei confronti di enti di diritto pubblico, anche
economici,  nonche'  di  societa'  aventi  fini  di lucro che operino
prevalentemente in settori connessi con la carica ricoperta.
  5. I dipendenti pubblici e privati sono collocati in aspettativa, o
nell'analoga  posizione  prevista  dagli ordinamenti di provenienza e
secondo le medesime norme, con decorrenza dal giorno del giuramento e
comunque  dall'effettiva  assunzione  della carica. Resta fermo anche
per i titolari delle cariche di governo che i periodi trascorsi nello
svolgimento  dell'incarico  in  posizione  di  aspettativa o di fuori
ruolo  non  recano  pregiudizio  alla  posizione professionale e alla
progressione di carriera.