LEGGE 11 agosto 2003, n. 228

Misure contro la tratta di persone.

note: Entrata in vigore della legge: 7-9-2003 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 21/04/2017)
Testo in vigore dal: 1-1-2017
aggiornamenti all'articolo
                              ART. 12. 
                 (Fondo per le misure anti-tratta). 
 
  1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge
e' istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri il Fondo
per le misure anti-tratta. 
  2.  Il  Fondo  e'  destinato  al  finanziamento  dei  programmi  di
assistenza e di integrazione sociale in favore delle vittime, nonche'
delle altre finalita' di protezione sociale previste dall'articolo 18
del  testo  unico  delle  disposizioni  concernenti   la   disciplina
dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al
decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286. 
  2-bis. Il Fondo  per  le  misure  anti-tratta  e'  anche  destinato
all'indennizzo delle vittime dei reati previsti al comma 3. 
  2-ter. L'indennizzo e' corrisposto nella misura  di  euro  1.500,00
per ogni vittima, entro i  limiti  delle  disponibilita'  finanziarie
annuali  del  Fondo,  detratte  le  somme  erogate  alle  vittime,  a
qualunque titolo, da soggetti  pubblici.  In  caso  di  insufficienza
delle disponibilita' finanziarie annuali del Fondo, le  richieste  di
indennizzo  accolte  e  non  soddisfatte  sono  poste  a  carico  del
successivo esercizio finanziario ed hanno  precedenza  rispetto  alle
richieste presentate nel medesimo esercizio. 
  2-quater. La domanda di accesso al Fondo ai fini dell'indennizzo e'
presentata alla Presidenza del Consiglio  dei  ministri,  a  pena  di
decadenza,  entro  cinque  anni  dal  passaggio  in  giudicato  della
sentenza di condanna che ha riconosciuto il diritto  al  risarcimento
del danno ovvero  dalla  pronuncia  di  sentenza  non  definitiva  al
pagamento di una provvisionale, emesse successivamente alla  data  di
entrata in vigore del presente decreto. La vittima deve dimostrare di
non avere ricevuto ristoro dall'autore del  reato,  nonostante  abbia
esperito l'azione civile e le procedure esecutive. 
  2-quinquies. Quando e' ignoto l'autore del reato, la domanda di cui
al comma 2-quater e'  presentata  entro  un  anno  dal  deposito  del
provvedimento di archiviazione, emesso ai sensi dell'articolo 415 del
codice di procedura penale, successivamente alla data di  entrata  in
vigore del presente decreto. 
  2-sexies.  Decorsi  sessanta  giorni  dalla   presentazione   della
domanda, cui e' allegata in copia autentica una delle sentenze di cui
al  comma  2-quater   unitamente   alla   documentazione   attestante
l'infruttuoso  esperimento  dell'azione  civile  e  delle   procedure
esecutive ovvero il provvedimento di  archiviazione,  senza  che  sia
intervenuta comunicazione di accoglimento, la vittima puo' agire  nei
confronti della Presidenza del Consiglio  dei  ministri  al  fine  di
ottenere l'accesso al Fondo. 
  2-septies. Il diritto all'indennizzo non puo' essere esercitato  da
coloro che sono stati condannati  con  sentenza  definitiva,  ovvero,
alla  data  di  presentazione  della  domanda,  sono   sottoposti   a
procedimento penale per uno dei reati di cui all'articolo 407,  comma
2, lettera a), del codice di procedura penale. 
  2-octies. La Presidenza del Consiglio dei  ministri  e'  surrogata,
fino all'ammontare delle somme corrisposte a titolo di  indennizzo  a
valere sul Fondo, nei diritti della parte civile o dell'attore  verso
il soggetto condannato al risarcimento del danno. 
  3. Al Fondo di cui al comma 1 sono  assegnate  le  somme  stanziate
dall'articolo 18 del testo unico di cui  al  decreto  legislativo  25
luglio 1998, n. 286, nonche' i proventi  della  confisca  ordinata  a
seguito di sentenza di condanna  o  di  applicazione  della  pena  su
richiesta delle parti per uno dei  delitti  previsti  dagli  articoli
416, sesto comma, 600, 601, 602 e  603-bis  del  codice  penale  e  i
proventi della confisca ordinata, per gli stessi  delitti,  ai  sensi
dell'articolo 12-sexies del decreto-legge  8  giugno  1992,  n.  306,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n.  356,  e
successive modificazioni, in deroga alle disposizioni di cui ai commi
4-bis e 4-ter del medesimo articolo. 
  4. All'articolo 80, comma 17, lettera m), della legge  23  dicembre
2000, n. 388, sono aggiunte, in  fine,  le  seguenti  parole:  ",  ad
esclusione delle somme stanziate dall'articolo 18". 
  5. Il comma 2 dell'articolo 58 del regolamento di  cui  al  decreto
del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, e' abrogato. 
 
                                                                ((5)) 
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AGGIORNAMENTO (5() 
  La L. 11 dicembre 2016, n. 232 ha disposto  (con  l'art.  1,  comma
371) che "La dotazione del Fondo per le  misure  anti-tratta  di  cui
all'articolo 12 della legge 11 agosto 2003, n. 228,  e'  incrementata
di 5 milioni di euro per l'anno 2017".