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LEGGE 16 gennaio 2003, n. 3

Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione.

note: Entrata in vigore della legge: 4-2-2003 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 21/06/2023)
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Testo in vigore dal:  22-6-2023
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Art. 41

Tecnologie delle comunicazioni
1. Nell'ambito dell'attività del Ministero delle comunicazioni nel campo dello sviluppo delle tecnologie delle comunicazioni e dell'informazione, nonché della sicurezza delle reti e della tutela delle comunicazioni, l'Istituto superiore delle comunicazioni e delle tecnologie dell'informazione, organo tecnico-scientifico del Ministero delle comunicazioni, continua a svolgere compiti di studio e ricerca scientifica, anche mediante convenzioni con enti ed istituti di ricerca specializzati nel settore delle poste e delle comunicazioni, di predisposizione della normativa tecnica, di certificazione e di omologazione di apparecchiature e sistemi, di formazione del personale del Ministero e di altre organizzazioni pubbliche e private sulla base dell'articolo 12, comma 1, lettera b), del decreto-legge 1 dicembre 1993, n. 487, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 gennaio 1994, n. 71. Presso l'Istituto superiore delle comunicazioni e delle tecnologie dell'informazione opera la Scuola superiore di specializzazione in telecomunicazioni ai sensi del regio decreto 19 agosto 1923, n. 2483, e successive modificazioni.
2. Per un efficace ed efficiente svolgimento dei compiti di cui al comma 1, all'Istituto superiore delle comunicazioni e delle tecnologie dell'informazione è attribuita autonomia scientifica, organizzativa, amministrativa e contabile nei limiti stabiliti dalla legge. I finanziamenti che l'Istituto riceve per effettuare attività di ricerca sono versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere successivamente riassegnati, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, allo stato di previsione del Ministero delle comunicazioni - centro di responsabilità amministrativa "Istituto superiore delle comunicazioni e delle tecnologie dell'informazione" e destinati all'espletamento delle attività di ricerca. L'Istituto è sottoposto al controllo della Corte dei conti, ai sensi dell'articolo 3, comma 4, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, e successive modificazioni, e al potere di indirizzo e vigilanza del Ministero delle comunicazioni.
3. Dalla data di entrata in vigore della presente legge il Consiglio superiore tecnico delle poste e delle telecomunicazioni acquista la denominazione di Consiglio superiore delle comunicazioni ed assume tra le proprie attribuzioni quelle riconosciute in base all'articolo 1, comma 24, della legge 31 luglio 1997, n. 249, al Forum permanente per le comunicazioni, che è conseguentemente soppresso e nella cui dotazione finanziaria il Consiglio succede.
Trascorsi trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, i componenti del Consiglio cessano dalla carica. Il Consiglio superiore delle comunicazioni è organo consultivo del Ministero delle comunicazioni con compiti di proposta nei settori di competenza del Ministero. Con regolamento da emanare entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro delle comunicazioni, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, si provvede al riordinamento del Consiglio.
4. Il Ministero delle comunicazioni, anche attraverso i propri organi periferici, esercita la vigilanza sui tetti di radiofrequenze compatibili con la salute umana anche a supporto degli organi indicati dall'articolo 14 della legge 22 febbraio 2001, n. 36, ferme restando le competenze del Ministero della salute.
5. La Fondazione Ugo Bordoni è riconosciuta istituzione di alta cultura e ricerca con lo scopo di promuovere l'innovazione, lo sviluppo tecnologico del Paese e l'alta formazione tecnologica, favorendo lo sviluppo del sistema produttivo nazionale, ed è sottoposta alla vigilanza del Ministero delle imprese e del made in Italy. La Fondazione è un ente finalizzato alla ricerca, all'innovazione tecnologica e alla prestazione di servizi e coadiuva operativamente il Ministero delle imprese e del made in Italy e altre amministrazioni pubbliche nella soluzione organica ed interdisciplinare di problematiche di carattere scientifico, tecnico, economico, finanziario, gestionale, normativo e regolatorio connesse alle attività del Ministero e delle amministrazioni pubbliche. Per il perseguimento della propria missione la Fondazione pianifica, programma, esegue e valuta, anche utilizzando e valorizzando i laboratori del Ministero, attività di studio e ricerca nel campo delle reti e sistemi di telecomunicazioni di nuova generazione, delle tecnologie emergenti, dell'economia dei dati e del business e management. La Fondazione collabora attivamente con altri enti pubblici nazionali di ricerca, con i centri di competenza ad alta specializzazione e con la rete territoriale del Ministero delle imprese e del made in Italy, al fine di razionalizzare le attività legate ai processi di trasformazione digitale, canalizzare le risorse sulla base della domanda e massimizzare le ricadute sul tessuto imprenditoriale. La Fondazione, nella sua missione di promozione dello sviluppo
((tecnologico del Paese, può))
instaurare rapporti con le Università, con enti pubblici e privati, con le imprese, sia a livello nazionale che internazionale. La Fondazione partecipa attivamente a progetti di ricerca finanziati dall'Unione europea, organizza corsi e seminari sulle tecnologie di frontiera, pubblica su riviste scientifiche di settore i propri risultati e partecipa a convegni e conferenze sia nazionali che internazionali. La Fondazione, su richiesta dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ovvero di altre Autorità amministrative indipendenti, svolge attività di ricerca ed approfondimento su argomenti di carattere tecnico, economico e regolatorio. Le modalità di collaborazione con il Ministero, con le altre amministrazioni pubbliche e con l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e altre Autorità amministrative indipendenti sono stabilite, nei limiti delle disponibilità delle amministrazioni, attraverso apposite convenzioni, predisposte sulla base di atti che stabiliscono le condizioni anche economiche cui la Fondazione Ugo Bordoni è tenuta ad attenersi nell'assolvere agli incarichi ad essa affidati.
Al finanziamento della Fondazione lo Stato contribuisce mediante un contributo annuo per ciascuno degli anni 2002, 2003 e 2004 di 5.165.000 euro per spese di investimento relative alle attività di ricerca. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle comunicazioni. Prosegue senza soluzione di continuità, rimanendo confermato, il regime convenzionale tra il Ministero delle comunicazioni e la Fondazione Ugo Bordoni, di cui all'atto stipulato in data 7 marzo 2001, recante la disciplina delle reciproche prestazioni relative alle attività di collaborazione e la regolazione dei conseguenti rapporti. Nell'interesse generale alla tutela dell'ambiente e della salute pubblica, la Fondazione Ugo Bordoni realizza altresì la rete di monitoraggio dei livelli di campo elettromagnetico a livello nazionale, a valere sui fondi di cui all'articolo 112 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, secondo le modalità stabilite da apposita convenzione. (8)
6. Lo statuto, l'organizzazione e i ruoli organici della Fondazione Ugo Bordoni sono ridefiniti in coerenza con le attività indicate al comma 5 e con la finalità
((prevalente e specifica))
di ricerca e assistenza tecnica di alto profilo in favore del Ministero delle imprese e del made in Italy, di altre amministrazioni pubbliche, nonché delle autorità amministrative indipendenti. Lo statuto, da approvare con
((decreto del Ministro))
delle imprese e del made in Italy, disciplina i compiti e la struttura organizzativa della Fondazione, ne individua le categorie di partecipanti, gli organi di amministrazione e scientifici, le modalità della loro elezione e i relativi poteri, la loro durata, gli ambiti di attività e i controlli di gestione e di risultato. La Fondazione sostiene, d'intesa con le università, l'attivazione di almeno 1 borsa di dottorato all'anno per ciascuna delle attività di cui al comma 5. I dipendenti della Fondazione risultanti in esubero in base alla nuova organizzazione, e comunque fino ad un massimo di 80 unità, possono chiedere di essere immessi, anche in soprannumero, nel ruolo dell'Istituto superiore delle comunicazioni e delle tecnologie dell'informazione e del Ministero delle comunicazioni, al quale accedono con procedure concorsuali, secondo criteri e modalità da definire con decreto del Ministro delle comunicazioni, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica. Al loro inquadramento si provvede nei posti e con le qualifiche professionali analoghe a quelle rivestite. Al personale immesso compete il trattamento economico spettante agli appartenenti alla qualifica in cui ciascun dipendente è inquadrato, senza tenere conto dell'anzianità giuridica ed economica maturata con il precedente rapporto. Per le finalità di cui al presente comma, è autorizzata la spesa annua massima di 4.648.000 euro a decorrere dall'anno 2002, cui si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle comunicazioni. I dipendenti che hanno presentato domanda di inquadramento possono essere mantenuti in servizio presso la Fondazione fino al completamento delle procedure concorsuali.
7. Al fine di incentivare lo sviluppo della radiodiffusione televisiva in tecnica digitale su frequenze terrestri, in aggiunta a quanto già previsto dal decreto-legge 23 gennaio 2001, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo 2001, n. 66, il Ministero delle comunicazioni promuove attività di sperimentazione di trasmissioni televisive digitali terrestri e di servizi interattivi, con particolare riguardo alle applicazioni di carattere innovativo nell'area dei servizi pubblici e dell'interazione tra i cittadini e le amministrazioni dello Stato, avvalendosi della riserva di frequenze di cui all'articolo 2, comma 6, lettera d), della legge 31 luglio 1997, n. 249. Tali attività sono realizzate, sotto la vigilanza del Ministero delle comunicazioni e dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, con la supervisione tecnica della Fondazione Ugo Bordoni attraverso convenzioni da stipulare tra la medesima Fondazione e soggetti abilitati alla sperimentazione ai sensi del citato decreto-legge n. 5 del 2001, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 66 del 2001, e della deliberazione n. 435/01/CONS dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni del 15 novembre 2001, pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 284 del 6 dicembre 2001, sulla base di progetti da questi presentati. Fino alla data di entrata in vigore del provvedimento previsto dall'articolo 29 della citata deliberazione n. 435/01/CONS, per le predette attività di sperimentazione sono utilizzate, su base non interferenziale, le frequenze libere o disponibili.
8. All'articolo 2-bis, comma 10, del decreto-legge 23 gennaio 2001, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo 2001, n. 66, dopo le parole: "sono rilasciate dal Ministero delle comunicazioni" sono aggiunte le seguenti: "che esercita la vigilanza e il controllo sull'assolvimento degli obblighi derivanti anche da quelle rilasciate dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni".
9. Le imprese di radiodiffusione sonora e televisiva in ambito locale che alla data di entrata in vigore della presente legge risultino debitrici per canoni di concessione per l'esercizio di attività di radiodiffusione dovuti fino al 31 dicembre 1999 possono definire la propria posizione debitoria, senza applicazione di interessi, mediante pagamento di quanto dovuto, da effettuarsi entro novanta giorni dalla comunicazione alle interessate da parte del Ministero delle comunicazioni, in un'unica soluzione se l'importo è inferiore ad euro 5.000, ovvero in un numero massimo di cinque rate mensili di ammontare non inferiore ad euro 2.000, con scadenza a partire dal trentesimo giorno successivo alla data di ricevimento della comunicazione, se l'importo è pari o superiore ad euro 5.000.
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AGGIORNAMENTO (8)

Il D.L. 14 marzo 2005, n. 35, convertito con modificazioni dalla L. 14 maggio 2005, n. 80, ha disposto (con l'art. 7, comma 2) che il contributo dello Stato alla fondazione Ugo Bordoni previsto dal comma 5 del presente articolo, è rinnovato, per il triennio 2005-2007 per l'importo di 5.165.000 euro annui. La fondazione invia, entro il 31 marzo di ogni anno, una relazione al Governo e alle competenti Commissioni parlamentari nella quale dà conto delle attività svolte nell'anno precedente.