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LEGGE 30 luglio 2002, n. 189

Modifica alla normativa in materia di immigrazione e di asilo.

note: Entrata in vigore della legge: 10-9-2002 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 23/02/2005)
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Testo in vigore dal:  10-9-2002

Art. 8

(Sanzioni per l'inosservanza degli obblighi
di comunicazione dell'ospitante e del datore di lavoro)
1. Al testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998, all'articolo 7, dopo il comma 2 è aggiunto, in fine, il seguente:
"2-bis. Le violazioni delle disposizioni di cui al presente articolo sono soggette alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 160 a 1.100 euro".
Nota all'art. 8:
- Si riporta il testo dell'art. 7 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, come modificato dalla presente legge:
"Art. 7 (Obblighi dell'ospitante e del datore di lavoro). - 1. Chiunque, a qualsiasi titolo, dà alloggio ovvero ospita uno straniero o apolide, anche se parente o affine, o lo assume per qualsiasi causa alle proprie dipendenze ovvero cede allo stesso la proprietà o il godimento di beni immobili, rustici o urbani, posti nel territorio dello Stato, è tenuto a darne comunicazione scritta, entro quarantotto ore, all'autorità locale di pubblica sicurezza.
2. La comunicazione comprende, oltre alle generalità del denunciante, quelle dello straniero o apolide, gli estremi del passaporto o del documento di identificazione che lo riguardano, l'esatta ubicazione dell'immobile ceduto o in cui la persona è alloggiata, ospita o presta servizio ed il titolo per il quale la comunicazione è dovuta.
2-bis. Le violazioni delle disposizioni di cui al presente articolo sono soggette alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 160 a 1.100 euro.".