stai visualizzando l'atto

LEGGE 1 marzo 2001, n. 39

Contributo straordinario per lo svolgimento dei XIX Giochi mondiali silenziosi.

note: Entrata in vigore della legge: 23/3/2001 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 07/12/2001)
nascondi
Testo in vigore dal:  22-12-2001
aggiornamenti all'articolo
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga

la seguente legge:

Art. 1

1. È attribuito al Comitato organizzatore locale dei Giochi mondiali silenziosi un contributo di lire 3 miliardi per ciascuno degli anni 2001 e 2002, per il finanziamento delle spese concernenti la preparazione dei XIX Giochi mondiali silenziosi, in programma a Roma dal 22 luglio al 1 agosto 2001.
((1))
-----------------
AGGIORNAMENTO (1)
La L. 28 novembre 2001, n. 424 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Per le finalità di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 1 marzo 2001, n. 39, recante il contributo straordinario per lo svolgimento dei XIX Giochi mondiali silenziosi, è autorizzata l'ulteriore spesa di lire 5 miliardi per l'anno 2002."