stai visualizzando l'atto

LEGGE 28 novembre 2001, n. 424

Rifinanziamento della legge 1 marzo 2001, n. 39, per lo svolgimento dei XIX Giochi mondiali silenziosi.

nascondi
  • Articoli
  • 1
  • 2
Testo in vigore dal:  22-12-2001
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga

la seguente legge:

Art. 1

1. Per le finalità di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 1 marzo 2001, n. 39, recante il contributo straordinario per lo svolgimento dei XIX Giochi mondiali silenziosi, è autorizzata l'ulteriore spesa di lire 5 miliardi per l'anno 2002.
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Nota al titolo:
- L'argomento della legge 1 marzo 2001, n. 39, è riportato nella nota all'art. 1.

Nota all'art. 1
- Il testo del comma 1 dell'art. 1 della legge 1 marzo 2001, n. 39, (Contributo straordinario per lo svolgimento dei XIX Giochi mondiali silenziosi), è il seguente:
"1. È attribuito al comitato organizzatore locale dei Giochi mondiali silenziosi un contributo di lire 3 miliardi per ciascuno degli anni 2001 e 2002, per il finanziamento delle spese concernenti la preparazione dei XIX Giochi mondiali silenziosi, in programma a Roma dal 22 luglio al 1 agosto 2001.".