LEGGE 28 dicembre 2001, n. 448

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2002).

note: Entrata in vigore della legge: 1-1-2002 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 30/12/2022)
Testo in vigore dal: 1-1-2004
aggiornamenti all'articolo
                               Art. 32
            Contenimento e razionalizzazione delle spese

  1.  Ai  fini  di  cui al presente capo gli stanziamenti di bilancio
destinati  al  funzionamento degli enti pubblici diversi da quelli di
cui  al  comma  6  dell'articolo  24, non considerati nella tabella C
della presente legge sono ridotti nella misura del 2 per cento, del 4
per  cento e del 6 per cento, rispettivamente negli anni 2002, 2003 e
2004.  ((.  .  .)).  Essi,  inoltre,  devono  promuovere  azioni  per
esternalizzare  i  propri  servizi  al fine di realizzare economie di
spesa   e  migliorare  l'efficienza  gestionale.  Delle  economie  di
gestione  conseguibili  si  tiene  conto  in  sede di definizione dei
trasferimenti erariali.
  1-bis. ((COMMA ABROGATO DALLA L. 24 DICEMBRE 2003, N. 350)).
  2.  Gli  importi  dei  contributi  dello  Stato  in favore di enti,
istituti,  associazioni,  fondazioni  ed altri organismi, di cui alla
tabella  1  allegata  alla  presente legge, sono iscritti in un'unica
unita'  previsionale  di  base  nello  stato di previsione di ciascun
Ministero  interessato. Il relativo riparto e' annualmente effettuato
entro  il  31  gennaio  da  ciascun Ministro, con proprio decreto, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere
delle     competenti     Commissioni    parlamentari,    intendendosi
corrispondentemente   rideterminate  le  relative  autorizzazioni  di
spesa.
  3. La dotazione delle unita' previsionali di base di cui al comma 2
e'  quantificata  annualmente  ai  sensi  dell'articolo  11, comma 3,
lettera  d),  della  legge  5  agosto  1978,  n.  468,  e  successive
modificazioni.  Per  gli  anni  2002,  2003  e  2004, la dotazione e'
ridotta  del  10,43  per  cento rispetto all'importo complessivamente
risultante sulla base della legislazione vigente.