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LEGGE 27 dicembre 2001, n. 459

Norme per l'esercizio del diritto di voto dei cittadini italiani residenti all'estero.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 02/07/2022)
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vigente al 14/10/2024
Testo in vigore dal:  12-11-2017
aggiornamenti all'articolo

Art. 4-bis

1. Possono votare per corrispondenza nella circoscrizione Estero, previa opzione valida per un'unica consultazione elettorale, i cittadini italiani che, per motivi di lavoro, studio o cure mediche, si trovano, per un periodo di almeno tre mesi nel quale ricade la data di svolgimento della medesima consultazione elettorale, in un Paese estero in cui non sono anagraficamente residenti ai sensi della legge 27 ottobre 1988, n. 470. Con le stesse modalità possono votare i familiari conviventi con i cittadini di cui al primo periodo.
2. L'opzione di cui al comma 1, redatta su carta libera, sottoscritta dall'elettore e corredata di copia di valido documento di identità, deve pervenire al comune di iscrizione elettorale
((entro il trentaduesimo giorno antecedente la data di svolgimento della consultazione elettorale))
. La richiesta è revocabile entro il medesimo termine ed è valida per un'unica consultazione. Essa deve contenere l'indirizzo postale al quale inviare il plico elettorale e una dichiarazione attestante il possesso dei requisiti di cui al comma 1, resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
L'elettore residente all'estero deve contestualmente revocare l'opzione eventualmente espressa ai sensi dell'articolo 1.
3. Ricevuta la comunicazione di opzione di cui al comma 2, il comune trasmette immediatamente in via informatica al Ministero dell'interno le generalità e l'indirizzo all'estero degli elettori che hanno esercitato l'opzione di cui al comma 1, annotandola sulle liste sezionali. Entro il ventottesimo giorno antecedente la data di svolgimento della consultazione elettorale, il Ministero dell'interno comunica l'elenco dei suddetti elettori al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale per la trasmissione agli uffici consolari competenti, che inseriscono i nominativi degli elettori in elenchi speciali finalizzati a garantire l'esercizio del voto per corrispondenza nella circoscrizione Estero con le modalità previste dalla presente legge.
4. Le schede votate per corrispondenza dagli elettori di cui al presente articolo sono scrutinate congiuntamente a quelle degli elettori di cui all'articolo 1, comma 2.
5. Per gli elettori appartenenti alle Forze armate ed alle Forze di polizia temporaneamente all'estero nello svolgimento di missioni internazionali, sono definite, in considerazione delle particolari situazioni locali e di intesa tra il Ministero della difesa e i Ministeri degli affari esteri e della cooperazione internazionale e dell'interno, le modalità tecnico-organizzative di formazione dei plichi, del recapito agli elettori e della raccolta dei plichi stessi a cura del Ministero della difesa. Tali intese regolano l'esercizio del diritto di voto degli elettori di cui al presente comma anche nel caso previsto dall'articolo 20, comma 1-bis.
6. Nel caso previsto dall'articolo 20, comma 1-bis, gli uffici consolari consentono l'esercizio del voto agli elettori di cui all'articolo 1, comma 9, lettera b), della legge 27 ottobre 1988, n. 470, con modalità definite d'intesa tra il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale e il Ministero dell'interno.
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AGGIORNAMENTO (2)

La L. 6 maggio 2015, n. 52 ha disposto (con l'art. 2, comma 35) che la presente modifica si applica per le elezioni della Camera dei deputati a decorrere dal 1° luglio 2016.