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LEGGE 27 ottobre 1988, n. 470

Anagrafe e censimento degli italiani all'estero.

note: Entrata in vigore della legge: 8/11/1988 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 30/12/2023)
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Testo in vigore dal:  31-5-2017
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno

approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

1. Le anagrafi dei cittadini italiani residenti all'estero (AIRE) sono tenute presso i comuni e presso il Ministero dell'interno.
2. Le anagrafi dei comuni sono costituite da schedari che raccolgono le schede individuali e le schede di famiglia eliminate dall'anagrafe della popolazione residente in dipendenza del trasferimento permanente all'estero delle persone cui esse si riferiscono, ed inoltre le schede istituite a seguito di trascrizione di atti di stato civile pervenuti dall'estero.
3. Gli ufficiali di stato civile devono comunicare all'ufficio d'anagrafe del proprio comune il contenuto degli atti dello stato civile e delle relative annotazioni che si riferiscono ai cittadini residenti all'estero.
4. L'anagrafe istituita presso il Ministero dell'interno contiene dati desunti dalle anagrafi comunali e dalle dichiarazioni rese a norma dell'articolo 6.
5. La stessa anagrafe contiene i dati anagrafici dei cittadini nati e residenti all'estero dei quali nessuno degli ascendenti è nato nel territorio della Repubblica o vi ha mai risieduto.
6. Ai fini di cui al comma 5, l'ufficio dello stato civile di Roma comunica all'anagrafe del Ministero dell'interno il contenuto degli atti dello stato civile e delle relative annotazioni che si riferiscono ai predetti cittadini.
7. Apposita annotazione indica, per ogni cittadino incluso nell'anagrafe di cui ai commi 4 e 5, se lo stesso è iscritto nelle liste elettorali di un comune della Repubblica.
8. Non sono iscritti nelle anagrafi di cui al presente articolo 1 i cittadini che si recano all'estero per cause di durata limitata non superiore a dodici mesi.
9. Non sono altresì iscritti nelle stesse anagrafi:
a) i cittadini che si recano all'estero per l'esercizio di occupazioni stagionali;
((5))
b) i dipendenti di ruolo dello Stato in servizio all'estero e le persone con essi conviventi, i quali siano stati notificati alle autorità locali ai sensi delle convenzioni di Vienna sulle relazioni diplomatiche e sulle relazioni consolari, rispettivamente del 1961 e del 1963, ratificate con legge 9 agosto 1967, n. 804.
10. Il supporto tecnico per la tenuta e l'aggiornamento dell'anagrafe di cui al comma 4 è costituito dal centro elettronico della Direzione centrale per i servizi elettorali.
11. Ad uno o più funzionari del Ministero dell'interno, con qualifica funzionale non inferiore alla settima, sono attribuiti i poteri e i doveri dell'ufficiale di anagrafe.
12. Gli atti delle anagrafi di cui al presente articolo sono atti pubblici.

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AGGIORNAMENTO (5)

Il D.Lgs. 13 aprile 2017, n. 64 ha disposto (con l'art. 38, comma 1) che "A decorrere dal primo giorno dell'anno scolastico successivo all'entrata in vigore del presente decreto legislativo, all'articolo 1, comma 9, lettera a), della legge 27 ottobre 1988, n. 470, dopo la parola: «stagionale» sono aggiunte le seguenti «, nonché dirigenti scolastici, docenti e personale amministrativo della scuola collocati fuori ruolo ed inviati all'estero nell'ambito di attività scolastiche fuori dal territorio nazionale»".