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LEGGE 27 dicembre 2001, n. 459

Norme per l'esercizio del diritto di voto dei cittadini italiani residenti all'estero.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 02/07/2022)
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Testo in vigore dal:  1-3-2008
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Art. 4


1. In occasione di ogni consultazione elettorale l'elettore può esercitare l'opzione per il voto in Italia di cui all'articolo 1, comma 3, dandone comunicazione scritta alla rappresentanza diplomatica o consolare operante nella circoscrizione consolare di residenza entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello previsto per la scadenza naturale della legislatura.
2. In caso di scioglimento anticipato delle Camere o di indizione di referendum popolare, l'elettore può esercitare l'opzione per il voto in Italia entro il decimo giorno successivo alla indizione delle votazioni.
((1))

3. Il Ministero degli affari esteri comunica, senza ritardo, al Ministero dell'interno i nominativi degli elettori che hanno esercitato il diritto di opzione per il voto in Italia, ai sensi dei commi 1 e 2. Almeno trenta giorni prima della data stabilita per le votazioni in Italia il Ministero dell'interno comunica i nominativi degli elettori che hanno esercitato l'opzione per il voto in Italia ai comuni di ultima residenza in Italia. I comuni adottano le conseguenti misure necessarie per l'esercizio del voto in Italia.
4. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge le rappresentanze diplomatiche e consolari, sulla base delle istruzioni impartite a tale fine dal Ministero degli affari esteri, informano, con apposita comunicazione, l'elettore della possibilità di esercitare l'opzione per il voto in Italia specificando in particolare che l'eventuale opzione è valida esclusivamente per una consultazione elettorale o referendaria e che deve essere esercitata nuovamente in occasione della successiva consultazione.
5. L'elettore che intenda esercitare l'opzione per il voto in Italia per la prima consultazione elettorale o referendaria successiva alla data di entrata in vigore della presente legge lo comunica, entro il sessantesimo giorno dalla ricezione della comunicazione, alla rappresentanza diplomatica o consolare operante nella circoscrizione consolare di residenza e comunque entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello previsto per la scadenza naturale della legislatura.

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AGGIORNAMENTO (1)
Il D.L. 15 febbraio 2008, n. 24, convertito con modificazioni dalla L. 27 febbraio 2008, n. 30, ha disposto (con l'art. 1, comma 1-bis) che "Il termine per esercitare l'opzione per il voto in Italia di cui all'articolo 4, comma 2, della legge 27 dicembre 2001, n. 459, decorre, con riferimento allo svolgimento delle elezioni politiche ed amministrative nell'anno 2008, dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto."