LEGGE 29 marzo 2001, n. 134

Modifiche alla legge 30 luglio 1990, n. 217, recante istituzione del patrocinio a spese dello Stato per i non abbienti.

note: Entrata in vigore della legge: 5-5-2001 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/06/2002)
Testo in vigore dal: 5-5-2001
                               Art. 20 
 
  1. Presso il consiglio dell'ordine degli avvocati e' istituito, con
addetti anche  avvocati  designati  dal  consiglio,  un  servizio  di
informazione e consulenza per l'accesso al patrocinio a  spese  dello
Stato e sulla difesa d'ufficio. 
  2. Il servizio fornisce al pubblico i dati necessari per conoscere: 
    a) i costi dei procedimenti giudiziali, con riguardo alle spese e
alle eventuali imposte, nonche'  i  requisiti,  le  modalita'  e  gli
obblighi per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato; 
    b) i presupposti, le modalita' e gli obblighi per la  nomina  del
difensore d'ufficio. 
  3. A richiesta, il servizio fornisce a chiunque  si  trovi  in  una
situazione di conflitto potenzialmente produttiva di una controversia
civile, penale o amministrativa le informazioni di cui  al  comma  2,
specificate con riferimento al problema prospettato,  ai  fini  della
valutazione   dell'opportunita'   dell'instaurazione   di   o   della
costituzione in un giudizio ovvero della sperimentazione di un metodo
di risoluzione alternativa del conflitto. 
  4. Con decreto del Ministro della giustizia,  di  concerto  con  il
Ministro del tesoro, del bilancio e della  programmazione  economica,
e' determinato il contributo, da porre a carico degli utenti, per  le
spese del servizio di cui al comma 3, in misura tale da assicurare la
piu' ampia possibilita' di accesso. 
  5. Il Ministero della giustizia puo' stipulare convenzioni con enti
pubblici o privati, che diano la propria disponibilita' a  concorrere
a titolo gratuito  all'espletamento  del  servizio,  anche  ai  sensi
dell'articolo 43 della legge 27 dicembre 1997, n. 449. 
          Nota all'art. 20: 
              - Si riporta il  testo  dell'art.  43  della  legge  27
          dicembre 1997, n. 449 (Misura per la stabilizzazione  della
          finanza pubblica), abrogata dall'art.  6,  legge  31  marzo
          2000, n. 78, a decorrere dalla data di  entrata  in  vigore
          dei regolamenti di cui al comma 4 dello stesso art. 6: 
              "Art. 43 (Contratti di sponsorizzazione ed  accordi  di
          collaborazione,  convenzioni  con   soggetti   pubblici   o
          privati, contributi dell'utenza per i servizi pubblici  non
          essenziali e misure di incentivazione della produttivita'). 
              -   1.    Al    fine    di    favorire    l'innovazione
          dell'organizzazione amministrativa e di realizzare maggiori
          economie,  nonche'  una  migliore  qualita'   dei   servizi
          prestati, le pubbliche  amministrazioni  possono  stipulare
          contratti di sponsorizzazione ed accordi di  collaborazione
          con soggetti privati ed associazioni, senza fini di  lucro,
          costituite con atto notarile. 
              2. Le iniziative  di  cui  al  comma  1  devono  essere
          dirette al  perseguimento  di  interessi  pubblici,  devono
          escludere forme di conflitto di interesse  tra  l'attivita'
          pubblica e quella privata e devono comportare  risparmi  di
          spesa rispetto agli  stanziamenti  disposti.  Per  le  sole
          amministrazioni dello Stato una quota  dei  risparmi  cosi'
          ottenuti, pari al 5 per cento, e' destinata ad incrementare
          gli stanziamenti diretti alla retribuzione di risultato dei
          dirigenti appartenenti al centro di responsabilita' che  ha
          operato il risparmio; una quota pari al 65 per cento  resta
          nelle disponibilita' di bilancio dell'amministrazione. Tali
          quote sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per
          essere riassegnate, per le predette finalita', con  decreti
          del   Ministro   del   tesoro,   del   bilancio   e   della
          programmazione economica. La  rimanente  somma  costituisce
          economia di  bilancio.  La  presente  disposizione  non  si
          applica nei casi in cui le sponsorizzazioni e  gli  accordi
          di collaborazione sono  diretti  a  finanziare  interventi,
          servizi o attivita' non inseriti  nei  programmi  di  spesa
          ordinari. Continuano, inoltre, ad applicarsi le particolari
          disposizioni in tema di sponsorizzazioni ed accordi  con  i
          privati relative alle amministrazioni dei beni culturali ed
          ambientali  e  dello   spettacolo,   nonche'   ogni   altra
          disposizione speciale in materia. 
              3. Ai  fini  di  cui  al  comma  1  le  amministrazioni
          pubbliche  possono  stipulare  convenzioni   con   soggetti
          pubblici o privati dirette a  fornire,  a  titolo  oneroso,
          consulenze o servizi aggiuntivi rispetto a quelli ordinari.
          Il 50 per cento dei ricavi netti, dedotti  tutti  i  costi,
          ivi comprese le spese di personale, costituisce economia di
          bilancio. Le disposizioni attuative del presente comma, che
          non si applica alle amministrazioni dei beni  culturali  ed
          ambientali e  dello  spettacolo,  sono  definite  ai  sensi
          dell'art. 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400. 
              4. Con uno o piu' regolamenti, da emanare entro novanta
          giorni dalla data  di  entrata  in  vigore  della  presente
          legge,  le   pubbliche   amministrazioni   individuano   le
          prestazioni,  non  rientranti  tra   i   servizi   pubblici
          essenziali  o  non  espletate   a   garanzia   di   diritti
          fondamentali, per le  quali  richiedere  un  contributo  da
          parte dell'utente, e l'ammontare del contributo  richiesto.
          Per le amministrazioni dello Stato,  anche  ad  ordinamento
          autonomo, si provvede ai sensi dell'art. 17, comma 3, della
          legge 23 agosto 1988, n. 400, con regolamenti  emanati  dal
          Ministro competente, di concerto con  il  Ministro  per  la
          funzione  pubblica  e  con  il  Ministro  del  tesoro,  del
          bilancio e della programmazione economica,  sulla  base  di
          criteri generali deliberati dal Consiglio dei  Ministri;  i
          regolamenti sono  emanati  entro  novanta  giorni  da  tale
          deliberazione. Per tali amministrazioni gli  introiti  sono
          versati all'entrata del bilancio  dello  Stato  per  essere
          riassegnati, in misura non superiore al 30 per cento,  alla
          corrispondente unita' previsionale di base del bilancio per
          incrementare le risorse relative  all'incentivazione  della
          produttivita'  del  personale  e  della   retribuzione   di
          risultato   dei   dirigenti   assegnati   ai   centri    di
          responsabilita' che hanno effettuato la prestazione. 
              5.  A  decorrere  dall'esercizio  fmanziario  1998,   i
          titolari  dei  centri  di  responsabilita'   amministrativa
          definiscono obiettivi di risparmi di gestione da conseguire
          in  ciascun  esercizio  ed  accantonano,  nel  corso  della
          gestione, una quota delle previsioni iniziali  delle  spese
          di parte corrente, sia in  termini  di  competenza  che  di
          cassa, aventi natura non obbligatoria, non inferiore  al  2
          per cento. La meta' degli importi costituisce  economia  di
          bilancio; le rimanenti somme  sono  destinate,  nell'ambito
          della medesima unita' previsionale di base di bilancio,  ad
          incrementare le risorse relative  all'incentivazione  della
          produttivita'  del  personale  e  della   retribuzione   di
          risultato   dei   dirigenti,   come   disciplinate    dalla
          contrattazione di comparto. Per l'amministrazione dei  beni
          culturali e ambientali l'importo che  costituisce  economia
          di bilancio  e'  pari  allo  0,50  per  cento  della  quota
          accantonata ai sensi del presente comma; l'importo  residuo
          e'  destinato   ad   incrementare   le   risorse   relative
          all'incentivazione della produttivita' del personale  e  le
          retribuzioni di risultato  del  personale  dirigente  della
          medesima amministrazione. 
              6. Per il Ministero della difesa,  le  disposizioni  di
          cui al comma 5 non si applicano  alle  spese  di  cui  alle
          unita' previsionali di base "ammodernamento e  rinnovamento
          (funzionamento),   nonche'   alle   spese,   specificamente
          afferenti alle infrastrutture multinazionali NATO,  di  cui
          alla unita' previsionale  di  base  "accordi  ed  organismi
          internazionali (interventi), di pertinenza  del  centro  di
          responsabilita' "Bilancio e affari finanziari . 
              7. Per le amministrazioni di cui all'art. 2, commi 4  e
          5, del decreto legislativo  3  febbraio  1993,  n.  29,  le
          risorse  di   cui   ai   commi   2,   4   e   5   destinate
          all'incentivazione della produttivita' ed alla retribuzione
          di risultato sono altresi' destinate, nelle misure e con le
          modalita'  determinate  con  decreto  del  Presidente   del
          Consiglio  dei   Ministri,   su   proposta   dei   Ministri
          interessati, in analogia alle ripartizioni operate  per  il
          personale del "comparto  Ministeri  ,  ad  incrementare  le
          somme accantonate per dare attuazione alle procedure di cui
          al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, ed  all'art.
          2 della legge 2 ottobre 1997, n. 334.".