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LEGGE 27 marzo 2001, n. 122

Disposizioni modificative e integrative alla normativa che disciplina il settore agricolo e forestale.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 03/10/2005)
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Testo in vigore dal:  2-5-2001

Art. 20

(Modifica all'articolo 3 della legge 16 aprile 1973, n. 171)


All'ultimo comma dell'articolo 3 della legge 16 aprile 1973, n. 171, introdotto dall'articolo 1-bis del decreto-legge 29 marzo 1995, n. 96, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 maggio 1995, n. 206, le parole: "31 dicembre 1999" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2001".
Nota all'art. 20:
- Il testo dell'ultimo comma dell'art. 3 della legge 16 aprile 1973, n. 171 (Interventi per la salvaguardia di Venezia), introdotto dall'art. 1-bis del decreto-legge 29 marzo 1995, n. 96, convertito, con modificazioni dalla legge 31 maggio 1995, n. 206, a seguito delle modifiche apportate dalla legge qui pubblicata, è il seguente:
"È consentito sino al 31 dicembre 2001 per il prelievo delle acque di falda ad esclusivo uso irriguo nel litorale delle frazioni di Cavallino Treporti, di Punta Sabbioni e di Sant'Erasmo.".