DECRETO LEGISLATIVO 26 marzo 2001, n. 151

Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternita' e della paternita', a norma dell'articolo 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53.

note: Entrata in vigore del decreto: 27-4-2001 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 29/12/2022)
vigente al 03/06/2023
  • Allegati
Testo in vigore dal: 13-8-2022
aggiornamenti all'articolo
                               Art. 42 
          Riposi e permessi per i figli con handicap grave 
     (legge 8 marzo 2000, n. 53, articoli 4, comma 4-bis, e 20) 
 
  1. Fino al compimento del  terzo  anno  di  vita  del  bambino  con
handicap in situazione di gravita' e in alternativa al  prolungamento
del periodo di congedo parentale, si applica l'articolo 33, comma  2,
della legge 5 febbraio 1992, n. 104, relativo alle due ore di  riposo
giornaliero retribuito. 
  2. Il diritto a fruire dei permessi di cui all'articolo  33,  comma
3, della legge 5 febbraio 1992 , n. 104, e successive  modificazioni,
e' riconosciuto, in alternativa alle misure di cui  al  comma  1,  ad
entrambi i genitori, anche adottivi,  del  bambino  con  handicap  in
situazione di gravita', che possono fruirne  alternativamente,  anche
in maniera continuativa nell'ambito del mese. 
  3. COMMA ABROGATO DALLA L. 4 NOVEMBRE 2010, N. 183. 
  4. I riposi e i permessi, ai sensi dell'articolo 33, comma 4  della
legge 5 febbraio 1992, n. 104, possono essere cumulati con il congedo
parentale ordinario e con il congedo per la malattia del figlio. 
  ((5.  Il  coniuge  convivente  di  soggetto  con   disabilita'   in
situazione di gravita', accertata ai sensi dell'articolo 4, comma  1,
della legge 5 febbraio 1992, n. 104, ha diritto a fruire del  congedo
di cui all'articolo 4, comma 2, della legge  8  marzo  2000,  n.  53,
entro trenta giorni  dalla  richiesta.  Al  coniuge  convivente  sono
equiparati,  ai  fini  della  presente  disposizione,  la  parte   di
un'unione civile di cui all'articolo 1,  comma  20,  della  legge  20
maggio 2016, n. 76, e il convivente di fatto di cui  all'articolo  1,
comma 36, della medesima legge. In caso di  mancanza,  decesso  o  in
presenza di patologie invalidanti  del  coniuge  convivente  o  della
parte di un'unione civile o del convivente di fatto, hanno diritto  a
fruire del congedo il padre o la madre anche  adottivi;  in  caso  di
decesso, mancanza o in presenza di patologie invalidanti del padre  e
della madre, anche adottivi, ha diritto a fruire del congedo uno  dei
figli conviventi; in caso di  mancanza,  decesso  o  in  presenza  di
patologie invalidanti dei figli conviventi, ha diritto a  fruire  del
congedo uno dei fratelli o  delle  sorelle  conviventi;  in  caso  di
mancanza, decesso o in presenza di patologie invalidanti di  uno  dei
fratelli o delle sorelle conviventi, ha diritto a fruire del  congedo
il parente o l'affine entro il terzo grado convivente. Il diritto  al
congedo di cui al presente comma spetta anche  nel  caso  in  cui  la
convivenza sia stata instaurata  successivamente  alla  richiesta  di
congedo.)) 
  5-bis. Il congedo fruito ai sensi del comma 5 non puo' superare  la
durata complessiva di due anni per  ciascuna  persona  portatrice  di
handicap e nell'arco della vita lavorativa. Il congedo e' accordato a
condizione che la persona da assistere non  sia  ricoverata  a  tempo
pieno, salvo che, in tal caso, sia richiesta dai sanitari la presenza
del soggetto che presta assistenza. Il congedo ed i permessi  di  cui
articolo 33, comma 3, della legge n. 104 del 1992 non possono  essere
riconosciuti a piu' di un lavoratore  per  l'assistenza  alla  stessa
persona.  Per  l'assistenza  allo  stesso  figlio  con  handicap   in
situazione di gravita', i diritti sono  riconosciuti  ad  entrambi  i
genitori, anche adottivi, che possono  fruirne  alternativamente,  ma
negli stessi giorni l'altro genitore non puo' fruire dei benefici  di
cui all'articolo 33, commi 2 e 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104,
e 33, comma 1, del presente decreto. 
  5-ter. Durante il periodo di congedo, il richiedente ha  diritto  a
percepire un'indennita' corrispondente all'ultima  retribuzione,  con
riferimento alle voci fisse e  continuative  del  trattamento,  e  il
periodo medesimo e' coperto da contribuzione figurativa; l'indennita'
e la contribuzione figurativa spettano fino a un importo  complessivo
massimo di euro 43.579,06 annui per il  congedo  di  durata  annuale.
Detto importo e' rivalutato annualmente, a decorrere dall'anno  2011,
sulla base della variazione dell'indice Istat dei prezzi  al  consumo
per le famiglie di operai e impiegati.  L'indennita'  e'  corrisposta
dal  datore  di  lavoro  secondo  le  modalita'   previste   per   la
corresponsione dei trattamenti economici di maternita'. I  datori  di
lavoro privati, nella  denuncia  contributiva,  detraggono  l'importo
dell'indennita' dall'ammontare dei  contributi  previdenziali  dovuti
all'ente previdenziale competente.  Per  i  dipendenti  dei  predetti
datori di lavoro privati, compresi quelli per i quali non e' prevista
l'assicurazione per le prestazioni di maternita', l'indennita' di cui
al presente comma e' corrisposta con le modalita' di cui all'articolo
1 del  decreto-legge  30  dicembre  1979,  n.  663,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1980, n. 33. 
  5-quater. I soggetti che usufruiscono dei congedi di cui al comma 5
per un periodo continuativo non superiore a sei mesi hanno diritto ad
usufruire di permessi non retribuiti in misura  pari  al  numero  dei
giorni di congedo ordinario che avrebbero maturato nello stesso  arco
di tempo lavorativo, senza riconoscimento del diritto a contribuzione
figurativa. 
  5-quinquies. Il periodo di cui al comma 5 non rileva ai fini  della
maturazione  delle  ferie,  della  tredicesima   mensilita'   e   del
trattamento di fine rapporto. Per quanto non  espressamente  previsto
dai commi 5, 5-bis, 5-ter e 5-quater  si  applicano  le  disposizioni
dell'articolo 4, comma 2, della legge 8 marzo 2000, n. 53. 
  6. I riposi, i permessi e i congedi di  cui  al  presente  articolo
spettano anche qualora l'altro genitore non ne abbia diritto. 
 
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AGGIORNAMENTO (8) 
  La Corte Costituzionale con sentenza 8 - 16 giugno 2005, n. 233 (in
G.U. 1ª  s.s.  22/6/2005,  n.  25)  ha  dichiarato  "l'illegittimita'
costituzionale dell'art. 42, comma  5,  del  decreto  legislativo  26
marzo 2001, n. 151 (Testo unico  delle  disposizioni  legislative  in
materia di tutela e sostegno della maternita' e paternita',  a  norma
dell'art. 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53), nella parte in cui non
prevede il diritto di uno dei fratelli o delle sorelle conviventi con
soggetto con handicap in situazione di gravita' a fruire del  congedo
ivi indicato, nell'ipotesi in cui i genitori siano impossibilitati  a
provvedere all'assistenza del figlio handicappato perche'  totalmente
inabili". 
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AGGIORNAMENTO (11) 
  La Corte costituzionale con sentenza 18 aprile - 8 maggio 2007,  n.
158  (in   G.U.   1ª   s.s.   16/5/2007,   n.   19)   ha   dichiarato
"l'illegittimita' costituzionale dell'art. 42, comma 5,  del  decreto
legislativo 26 marzo 2001, n. 151  (Testo  unico  delle  disposizioni
legislative in materia di tutela e sostegno della maternita' e  della
paternita', a norma dell'art. 15 della legge 8 marzo  2000,  n.  53),
nella parte in cui non prevede,  in  via  prioritaria  rispetto  agli
altri congiunti indicati dalla norma, anche per il coniuge convivente
con "soggetto con handicap in situazione di gravita",  il  diritto  a
fruire del congedo ivi indicato". 
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AGGIORNAMENTO (15) 
  La Corte costituzionale con sentenza 26 - 30 gennaio  2009,  n.  19
(in G.U. 1ª s.s. 4/2/2009,  n.  5)  ha  dichiarato  "l'illegittimita'
costituzionale dell'art. 42, comma  5,  del  decreto  legislativo  26
marzo 2001, n. 151 (Testo unico  delle  disposizioni  legislative  in
materia di tutela e sostegno della maternita' e paternita',  a  norma
dell'art. 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53), nella parte in cui non
include nel novero dei soggetti legittimati a fruire del congedo  ivi
previsto il figlio convivente, in assenza di altri soggetti idonei  a
prendersi cura della persona in situazione di disabilita' grave". 
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AGGIORNAMENTO (29) 
  La Corte Costituzionale, con sentenza 3 - 18 luglio  2013,  n.  203
(in G.U. 1ª s.s. 24/7/2013, n. 30), ha  dichiarato  "l'illegittimita'
costituzionale dell'art. 42, comma  5,  del  decreto  legislativo  26
marzo 2001, n. 151 (Testo unico  delle  disposizioni  legislative  in
materia di tutela e sostegno della maternita' e paternita',  a  norma
dell'art. 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53), nella parte in cui non
include nel novero dei soggetti legittimati a fruire del congedo  ivi
previsto, e alle condizioni ivi  stabilite,  il  parente  o  l'affine
entro il terzo grado convivente, in caso di mancanza,  decesso  o  in
presenza di patologie invalidanti degli  altri  soggetti  individuati
dalla disposizione impugnata, idonei a prendersi cura  della  persona
in situazione di disabilita' grave". 
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AGGIORNAMENTO (41) 
  La Corte Costituzionale, con sentenza 7 novembre - 7 dicembre 2018,
n.  232  (in  G.U.  1ª  s.s.  12/12/2018,  n.  49),   ha   dichiarato
"l'illegittimita' costituzionale dell'art. 42, comma 5,  del  decreto
legislativo 26 marzo 2001, n. 151  (Testo  unico  delle  disposizioni
legislative in materia di tutela e sostegno della maternita' e  della
paternita', a norma dell'articolo 15 della legge  8  marzo  2000,  n.
53),  nella  parte  in  cui  non  include  nel  novero  dei  soggetti
legittimati a fruire del congedo  ivi  previsto,  e  alle  condizioni
stabilite dalla legge, il figlio che, al momento della  presentazione
della richiesta del congedo, ancora non conviva con  il  genitore  in
situazione   di   disabilita'   grave,   ma   che   tale   convivenza
successivamente instauri, in caso di mancanza, decesso o in  presenza
di patologie invalidanti del coniuge convivente, del  padre  e  della
madre, anche adottivi, dei figli conviventi,  dei  fratelli  e  delle
sorelle conviventi,  dei  parenti  o  affini  entro  il  terzo  grado
conviventi, legittimati a richiedere il beneficio in via  prioritaria
secondo l'ordine determinato dalla legge".