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LEGGE 7 marzo 2001, n. 62

Nuove norme sull'editoria e sui prodotti editoriali e modifiche alla legge 5 agosto 1981, n. 416.

note: Entrata in vigore della legge: 5-4-2001 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 29/05/2017)
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Testo in vigore dal:  5-4-2001

Art. 12

(Trattamento straordinario
di integrazione salariale)
1. All'articolo 35 della legge 5 agosto 1981, n. 416, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il primo comma è sostituito dal seguente:
"Il trattamento straordinario di integrazione salariale di cui all'articolo 2, quinto comma, della legge 12 agosto 1977, n. 675, e successive modificazioni, è esteso, con le modalità previste per gli impiegati, ai giornalisti professionisti, ai pubblicisti e ai praticanti dipendenti da imprese editrici di giornali quotidiani, di periodici e di agenzie di stampa a diffusione nazionale, sospesi dal lavoro per le cause indicate nella norma citata.";
b) il quarto comma è sostituito dal seguente:
"Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, esperite le procedure previste dalle leggi vigenti, adotta i provvedimenti di concessione del trattamento indicato nei commi precedenti per periodi semestrali consecutivi e, comunque, non superiori complessivamente a ventiquattro mesi. Sono applicabili a tali periodi le disposizioni di cui agli articoli 3 e 4 della legge 20 maggio 1975, n. 164".
Note all'art. 12:
- Il testo dell'art. 35 della legge n. 416/1981 (Disciplina delle imprese editrici e provvidenze per l'editoria), come modificato dalla legge qui pubblicata, è il seguente:
"Art. 35 (Trattamento straordinario di integrazione salariale). - Il trattamento straordinario di integrazione salariale di cui all'art. 2, quinto comma, della legge 12 agosto 1977, n. 675, e successive modificazioni, è esteso, con le modalità previste per gli impiegati, ai giornalisti professionisti, ai pubblicisti e ai praticanti dipendenti da imprese editrici di giornali quotidiani, di periodici e di agenzie di stampa a diffusione nazionale, sospesi dal lavoro per le cause indicate nella norma citata.
L'importo del trattamento di integrazione salariale non può essere superiore al trattamento massimo di integrazione salariale previsto per i lavoratori dell'industria.
Il trattamento straordinario di integrazione salariale può essere erogato ai dipendenti delle imprese editrici o stampatrici di giornali quotidiani e delle agenzie di stampa di cui al secondo comma dell'art. 27, anche al di fuori dei casi previsti dall'art. 2, quinto comma, della legge 12 agosto 1977, n. 675, in tutti i casi di crisi aziendale nei quali si renda necessaria una riduzione del personale ai fini del risanamento dell'impresa e, nei casi di cessazione dell'attività aziendale, anche in costanza di fallimento.
Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, esperite le procedure previste dalle leggi vigenti adotta i provvedimenti di concessione del trattamento indicato nei commi precedenti per periodi semestrali consecutivi e, comunque, non superiori complessivamente a ventiquattro mesi. Sono applicabili a tali periodi le disposizioni di cui agli articoli 3 e 4 della legge 20 maggio 1975, n. 164.".
- Si trascrive il testo dell'art. 2, quinto comma, della legge n. 675/1977 (Provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore):
"Il CIPI, su proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale:
a) accerta la sussistenza delle cause di intervento di cui all'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni;
b) accerta lo stato di crisi occupazionale determinandone l'ambito territoriale ed i termini di durata;
c) accerta la sussistenza, ai fini della corresponsione del trattamento previsto dall'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni, di specifici casi di crisi aziendale che presentino particolare rilevanza sociale in relazione alla situazione occupazionale locale ed alla situazione produttiva del settore;
d) accerta, anche in relazione alle direttive previste dalla lettera b) del secondo comma del presente articolo:
1) su proposta della commissione centrale costituita a norma del successivo art. 26, le esigenze di mobilità interregionale di manodopera e i relativi fabbisogni di intervento a carico del fondo istituito a norma del successivo art. 28;
2) su proposta della commissione regionale costituita a norma del successivo art. 22, le esigenze di mobilità regionale della manodopera ed i relativi fabbisogni di intervento a carico del fondo istituito a norma del successivo art. 28.".
- Si trascrive il testo degli articoli 3 e 4 della legge n. 164/1975 (Provvedimenti per la garanzia del salario):
"Art. 3 (Trattamento previdenziale nei periodi dell'integrazione salariale). - I periodi di sospensione per i quali è ammessa l'integrazione salariale sono riconosciuti utili d'ufficio per il conseguimento del diritto alla pensione per l'invalidità, vecchiaia e superstiti e per la determinazione della misura di questa fino ad un massimo complessivo di trentasei mesi nell'intero rapporto assicurativo del lavoratore.
Per detti periodi il contributo figurativo sarà calcolato sulla base della retribuzione cui è riferita l'integrazione salariale. Le somme occorrenti alla copertura della contribuzione figurativa saranno versate, a carico della Cassa integrazione guadagni, al Fondo pensioni lavoratori dipendenti.".
"Art. 4 (Assistenza sanitaria nei periodi d'integrazione salariale). - Ai fini del diritto all'assistenza sanitaria, i periodi di integrazione salariale sono equiparati a quelli di effettiva prestazione lavorativa.
L'assistenza sanitaria spetta anche nel corso dell'istruttoria delle domande d'integrazione salariale straordinaria e di disoccupazione speciale, ai sensi degli articoli 3 e 4 della legge 8 agosto 1972, n. 464.
Il trattamento speciale di disoccupazione di cui all'art. 8 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, ed all'art. 4 della legge 8 agosto 1972, n. 464, sostituisce, in caso di malattia, l'indennità a carico degli enti gestori dell'assicurazione contro le malattie.".