stai visualizzando l'atto

LEGGE 7 marzo 2001, n. 62

Nuove norme sull'editoria e sui prodotti editoriali e modifiche alla legge 5 agosto 1981, n. 416.

note: Entrata in vigore della legge: 5-4-2001 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 29/05/2017)
nascondi
Testo in vigore dal: 15-11-2016
aggiornamenti all'articolo
    La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno 
approvato; 
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
                              Promulga 
la seguente legge: 
 
                               Art. 1. 
         (Definizioni e disciplina del prodotto editoriale) 
   1. Per "prodotto editoriale", ai fini  della  presente  legge,  si
intende il prodotto realizzato su supporto cartaceo, ivi compreso  il
libro, o su supporto informatico,  destinato  alla  pubblicazione  o,
comunque, alla diffusione di informazioni presso il pubblico con ogni
mezzo, anche elettronico, o attraverso la  radiodiffusione  sonora  o
televisiva,   con   esclusione   dei    prodotti    discografici    o
cinematografici. 
   2.  Non  costituiscono  prodotto   editoriale   i   supporti   che
riproducono esclusivamente suoni e  voci,  le  opere  filmiche  ed  i
prodotti destinati esclusivamente all'informazione aziendale  sia  ad
uso interno sia presso il pubblico. Per "opera filmica" si intende lo
spettacolo, con contenuto narrativo o documentaristico, realizzato su
supporto di qualsiasi natura, purche' costituente opera  dell'ingegno
ai  sensi  della   disciplina   sul   diritto   d'autore,   destinato
originariamente, dal titolare dei diritti di utilizzazione economica,
alla  programmazione  nelle   sale   cinematografiche   ovvero   alla
diffusione al pubblico attraverso i mezzi audiovisivi. 
   3. Al prodotto editoriale si applicano le disposizioni di cui all'
articolo 2  della  legge  8  febbraio  1948,  n.  47.  ((Il  prodotto
editoriale e' identificato dalla testata, intesa come il  titolo  del
giornale, della rivista o di altra  pubblicazione  periodica,  avente
una funzione e una capacita' distintiva nella misura in cui individua
una pubblicazione.)) Il prodotto editoriale diffuso al  pubblico  con
periodicita' regolare e contraddistinto da una  testata,  costituente
elemento identificativo del prodotto, e' sottoposto,  altresi',  agli
obblighi previsti dall'articolo 5 della  medesima  legge  n.  47  del
1948.((8)) 
  ((3-bis.  Per  "quotidiano  on  line"  si  intende  quella  testata
giornalistica: 
    a) regolarmente registrata presso una cancelleria di tribunale; 
    b) il cui direttore  responsabile  sia  iscritto  all'Ordine  dei
giornalisti, nell'elenco dei pubblicisti ovvero dei professionisti; 
    c) che pubblichi i propri contenuti giornalistici prevalentemente
on line; 
    d) che non sia esclusivamente una mera  trasposizione  telematica
di una testata cartacea; 
    e) che produca principalmente informazione; 
    f) che abbia una frequenza di aggiornamento almeno quotidiana; 
    g) che  non  si  configuri  esclusivamente  come  aggregatore  di
notizie)). ((8)) 
-------------- 
AGGIORNAMENTO (8) 
  La L. 26 ottobre 2016, n. 198 ha disposto (con l'art. 3,  comma  4,
alinea) che le presenti modifiche si  applicano  a  decorrere  dal  1
gennaio successivo a quello in corso.