LEGGE 8 febbraio 1948, n. 47

Disposizioni sulla stampa.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 14/07/2021)
Testo in vigore dal: 21-2-1948
                               Art. 2.
               Indicazioni obbligatorie sugli stampati

  Ogni  stampato deve indicare il luogo e l'anno della pubblicazione,
nonche'  il  nome  e  il  domicilio  dello  stampatore  e, se esiste,
dell'editore.
  I  giornali,  le  pubblicazioni  delle  agenzie  d'informazioni e i
periodici di qualsiasi altro genere devono recare la indicazione:
    del  luogo  e  della  data  della  pubblicazione  del  nome e del
domicilio dello stampatore;
    del  nome  del  proprietario  e  del  direttore  o vice direttore
responsabile.
  All'identita'  delle  indicazioni, obbligatorie e non obbligatorie,
che  contrassegnano  gli  stampati,  deve  corrispondere identita' di
contenuto in tutti gli esemplari.