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LEGGE 5 marzo 2001, n. 57

Disposizioni in materia di apertura e regolazione dei mercati.

note: Entrata in vigore della legge: 4-4-2001 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 30/08/2012)
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vigente al 28/04/2024
  • Articoli
  • REGOLAZIONE DEI MERCATI

    Capo I
    INTERVENTI NEL SETTORE ASSICURATIVO
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • INTERVENTI NEI SETTORI AGRICOLO, FORESTALE,
    DELLA PESCA E DELL'ACQUACOLTURA
  • 7
  • 8
  • 9
  • DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PRIVATIZZAZIONI
  • 10
  • 11
  • INCENTIVI E INTERNAZIONALIZZAZIONE DEI MERCATI

    Capo I
    INTERVENTI A TUTELA E SOSTEGNO DELLE PICCOLE E MEDIE IMPRESE
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
  • INTERNAZIONALIZZAZIONE DELLE IMPRESE
  • 21
  • MISURE DI INTERVENTO NEL SETTORE DELLE COMUNICAZIONI
  • 22
  • 23
  • INTERVENTI A FAVORE DELLE INFRASTRUTTURE INTERMODALI
  • 24
  • DISPOSIZIONI FINALI
  • 25
  • Allegati
Testo in vigore dal:  4-4-2001

Art. 18

(Modifiche alla legge 3 febbraio 1989, n. 39)
1. Alla legge 3 febbraio 1989, n. 39, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 2, comma 3, la lettera e) è sostituita dalla seguente:
"e) avere conseguito un diploma di scuola secondaria di secondo grado, avere frequentato un corso di formazione ed avere superato un esame diretto ad accertare l'attitudine e la capacità professionale dell'aspirante in relazione al ramo di mediazione prescelto, oppure avere conseguito il diploma di scuola secondaria di secondo grado ed avere effettuato un periodo di pratica di almeno dodici mesi continuativi con l'obbligo di frequenza di uno specifico corso di formazione professionale. Le modalità e le caratteristiche del titolo di formazione, dell'esame e quelle della tenuta del registro dei praticanti sono determinate con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato;";
b) all'articolo 3, dopo il comma 5 è aggiunto il seguente:
"5-bis. Per l'esercizio della professione di mediatore deve essere prestata idonea garanzia assicurativa a copertura dei rischi professionali ed a tutela dei clienti";
c) all'articolo 5, il comma 3 è sostituito dal seguente:
"3. L'esercizio dell'attività di mediazione è incompatibile:
a) con l'attività svolta in qualità di dipendente da persone, società o enti, privati e pubblici, ad esclusione delle imprese di mediazione;
b) con l'esercizio di attività imprenditoriali e professionali, escluse quelle di mediazione comunque esercitate".