stai visualizzando l'atto

LEGGE 5 marzo 2001, n. 57

Disposizioni in materia di apertura e regolazione dei mercati.

note: Entrata in vigore della legge: 4-4-2001 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 30/08/2012)
nascondi
  • Articoli
  • REGOLAZIONE DEI MERCATI

    Capo I
    INTERVENTI NEL SETTORE ASSICURATIVO
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • INTERVENTI NEI SETTORI AGRICOLO, FORESTALE,
    DELLA PESCA E DELL'ACQUACOLTURA
  • 7
  • 8
  • 9
  • DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PRIVATIZZAZIONI
  • 10
  • 11
  • INCENTIVI E INTERNAZIONALIZZAZIONE DEI MERCATI

    Capo I
    INTERVENTI A TUTELA E SOSTEGNO DELLE PICCOLE E MEDIE IMPRESE
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
  • INTERNAZIONALIZZAZIONE DELLE IMPRESE
  • 21
  • MISURE DI INTERVENTO NEL SETTORE DELLE COMUNICAZIONI
  • 22
  • 23
  • INTERVENTI A FAVORE DELLE INFRASTRUTTURE INTERMODALI
  • 24
  • DISPOSIZIONI FINALI
  • 25
  • Allegati
Testo in vigore dal:  4-4-2001 al: 31-12-2005
aggiornamenti all'articolo

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno

approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga

la seguente legge:

Art. 1

(Norme per la trasparenza dei servizi assicurativi per i veicoli
a motore)
1. Dopo l'articolo 12 della legge 24 dicembre 1969, n. 990 è inserito il seguente:
"Art. 12-bis - 1. Al fine di garantire la trasparenza e la concorrenzialità delle offerte dei servizi assicurativi, nonché un'adeguata informazione agli utenti, è fatto obbligo alle imprese di assicurazione esercenti il ramo dell'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore di rendere pubblici i premi annuali di riferimento di cui al comma 4, indicando altresì il periodo al quale gli stessi si riferiscono, mediante appositi opuscoli, materiale promozionale ovvero annunci pubblicitari.
2. È fatto obbligo alle imprese di assicurazione di rendere visibili agli utenti, nei punti di vendita e nell'ambito dei sistemi informativi telematici, le tariffe e le condizioni concernenti le polizze assicurative relative ad autoveicoli, motocicli, ciclomotori, autocarri e natanti soggetti alla disciplina della presente legge e di evidenziare, anche nei preventivi, eventuali rivalse o esclusioni di garanzia previste contrattualmente nei confronti del proprietario o del conducente, per sinistri occorsi o causati in occasione di guida del veicolo assicurato da parte di persona diversa dal proprietario o da persona designata contrattualmente alla guida, dalla tariffa di riferimento usata.
3. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 2, comma 5, del decreto-legge 28 marzo 2000, n. 70, convertito con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2000, n. 137, la disdetta dei contratti ai sensi della presente legge deve essere inviata a mezzo fax o raccomandata almeno trenta giorni prima della data di scadenza indicata in polizza.
4. Sono definiti "premi annuali di riferimento" quelli relativi a polizze di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, comprensivi degli oneri fiscali e parafiscali, riguardanti:
a) persona fisica di sesso maschile di 18 anni di età, che si assicura per la prima volta con la formula tariffaria bonus-malus, con un massimale pari a quello minimo previsto dalla legge vigente per un'automobile di 1.300 centimetri cubici di cilindrata, con alimentazione a benzina;
b) persona fisica di sesso maschile di 28 anni di età, con 8 anni di guida senza sinistri, che si assicura con la formula tariffaria bonus-malus, con un massimale pari a quello minimo previsto dalla legge vigente per un'automobile di 1.300 centimetri cubici di cilindrata, con alimentazione a benzina;
c) persona fisica di sesso maschile di 35 anni di età, con 10 anni di guida senza sinistri, che si assicura con la formula tariffaria bonus-malus, con un massimale pari a quello minimo previsto dalla legge vigente per un'automobile di 1.300 centimetri cubici di cilindrata, con alimentazione a benzina;
d) persona fisica di sesso maschile di 40 anni di età che si assicura con la formula tariffaria bonus-malus, con un massimale pari a quello minimo previsto dalla legge vigente nella classe cui corrisponde il massimo sconto per un'automobile di 1.300 centimetri cubici di cilindrata, con alimentazione a benzina;
e) persona fisica di sesso maschile di 21 anni di età, con 2 anni di guida con un sinistro, che si assicura con la formula tariffaria bonus-malus, con un massimale pari a quello minimo previsto dalla legge vigente per un'automobile di 1.300 centimetri cubici di cilindrata, con alimentazione a benzina;
f) persona fisica di sesso maschile di 45 anni di età che si assicura con la formula tariffaria bonus-malus, con un massimale pari a quello minimo previsto dalla legge vigente nella classe cui corrisponde il massimo del malus per un'automobile di 1.300 centimetri cubici di cilindrata, con alimentazione a benzina;
g) persona fisica di sesso maschile di 18 anni di età che si assicura per la prima volta con la formula tariffaria bonus-malus e con un massimale pari a quello minimo previsto dalla legge vigente per un ciclomotore di 50 centimetri cubici di cilindrata;
h) imprese esercenti l'autotrasporto di cose in conto terzi che si assicurano per la prima volta con la formula tariffaria pejus, con un massimale pari a quello minimo previsto dalla legge vigente per un veicolo con massa totale a pieno carico di 18 tonnellate;
i) imprese esercenti l'autotrasporto di cose in conto terzi che si assicurano per la prima volta con la formula tariffaria pejus, con un massimale pari a quello minimo previsto dalla legge vigente per un veicolo con massa totale a pieno carico di 44 tonnellate.
5. Le imprese di assicurazione sono tenute a comunicare all'ISVAP, al Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti (CNCU) istituito dalla legge 30 luglio1998, n. 281, e alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura competenti per territorio, i premi annuali di riferimento offerti agli utenti all'inizio di ogni semestre.
6. Le comunicazioni di cui al comma 5 devono essere effettuate entro il 31 ottobre, per il semestre gennaio-giugno dell'anno successivo, ed entro il 30 aprile, per il semestre luglio-dicembre dell'anno in corso.
7. Le eventuali variazioni dei premi di riferimento sono comunicate dalle imprese di assicurazione almeno sessanta giorni prima della loro applicazione.
8. I premi da comunicare sono quelli di cui al comma 4, applicati dall'impresa in ogni singola provincia".
2. Le imprese di assicurazione danno attuazione alle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 12-bis della legge 24 dicembre 1969, n. 990, introdotto dal comma 1 del presente articolo, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
3. Nel primo anno di vigenza della presente legge, le comunicazioni di cui al comma 5 dell'articolo 12-bis della legge 24 dicembre 1969, n. 990, introdotto dal comma 1 del presente articolo, sono effettuate nel periodo compreso tra il 1o e il 10 aprile per il successivo semestre luglio-dicembre e nel periodo compreso tra il 1o e il 10 ottobre per il successivo semestre gennaio-giugno.
Avvertenza:
In supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale - serie generale - del 29 marzo 2001 si procederà alla ripubblicazione del testo della presente legge corredata delle relative note, ai sensi dell'art. 8, comma 3, del regolamento di esecuzione del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sulla emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.