LEGGE 23 dicembre 2000, n. 388

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2001).

note: Entrata in vigore della legge: 1-1-2001 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 29/12/2022)
  • Allegati
Testo in vigore dal: 1-1-2007
aggiornamenti all'articolo
                               Art. 11 
(Trattamento fiscale delle imprese che esercitano la pesca costiera o
                   nelle acque interne e lagunari) 
 
  1. Per la salvaguardia dell'occupazione  della  gente  di  mare,  i
benefici di cui agli articoli 4 e 6  del  decreto-legge  30  dicembre
1997, n. 457, convertito, con modificazioni, dalla legge 27  febbraio
1998, n. 30, sono estesi, per gli anni 2001, 2002 e 2003 e nel limite
del 70 per cento, alle imprese  che  esercitano  la  pesca  costiera,
nonche' alle imprese che esercitano la pesca nelle  acque  interne  e
lagunari. (31) (36) (43) ((49)) 
 
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AGGIORNAMENTO (31) 
  La L. 24 dicembre 2003, n. 350 ha disposto (con l'art. 2, comma  5)
che  "Per  l'anno  2004  sono  prorogate  le  disposizioni   di   cui
all'articolo 11 della legge 23 dicembre 2000, n. 388". 
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AGGIORNAMENTO (36) 
  La L. 30 dicembre 2004, n. 311 ha disposto  (con  l'art.  1,  comma
510) che "Per l'anno 2005  sono  prorogate  le  disposizioni  di  cui
all'articolo 11 della legge 23 dicembre 2000, n. 388". 
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AGGIORNAMENTO (43) 
  La L. 23 dicembre 2005, n. 266, ha disposto (con  l'art.  1,  comma
119) che "Per l'anno 2006  sono  prorogate  le  disposizioni  di  cui
all'articolo 11 della legge 23 dicembre 2000, n. 388". 
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AGGIORNAMENTO (49) 
  La L. 27 dicembre 2006, n. 296, ha disposto (con  l'art.  1,  comma
391) che "Per l'anno 2007  sono  prorogate  le  disposizioni  di  cui
all'articolo 11 della legge 23 dicembre 2000, n. 388".