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LEGGE 21 novembre 2000, n. 342

Misure in materia fiscale.

note: Entrata in vigore della legge: 10-12-2000 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 31/12/2018)
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Testo in vigore dal:  10-12-2000

Art. 79

(Definizione automatica delle domande di rimborso e di discarico)
1. Relativamente alle quote non superiori a cinquecento milioni di lire, i concessionari e i commissari governativi del servizio nazionale della riscossione possono definire automaticamente le domande di rimborso e di discarico per inesigibilità da essi presentate dal 1° gennaio 1998 al 30 giugno 1999, giacenti presso gli uffici e non ancora esaminate.
2. Alla definizione automatica prevista dal comma 1 si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni contenute nell'articolo 60, commi 3, 5, 7 e 9, del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112.
Tale definizione deve essere ultimata entro il 31 maggio 2002.
3. Al fine di accedere alla definizione di cui al comma 1, i concessionari e i commissari governativi presentano le relative istanze entro il 30 novembre 2000, secondo le modalità di cui all'articolo 60, comma 2, del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112.
4. L'importo globale da corrispondere ai sensi del comma 2 non può superare 2.400 miliardi di lire complessive e 800 miliardi di lire annue. Sono conseguentemente ridotti di 600 miliardi di lire l'importo globale di cui all'articolo 60, comma 4, del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, e di 200 miliardi di lire ciascuno degli importi indicati alle lettere b), c) e d) del comma 6 del medesimo articolo, riferiti rispettivamente alle quote degli anni 2000, 2001 e 2002.
5. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 3, nonché quelle di cui all'articolo 60, comma 3, del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, possono applicarsi ai ruoli degli enti previdenziali ed ai ruoli degli altri enti creditori, per questi ultimi sulla base di apposita convenzione nella quale è determinata la percentuale delle anticipazioni da rimborsare.
6. La definizione automatica di quote inserite in ruoli degli enti territoriali eseguita ai sensi del comma 5 produce effetti anche sulle addizionali erariali contenute in tali ruoli.
7. Il pagamento ai concessionari e ai commissari governativi delle somme ad essi dovute ai sensi del comma 6 avviene con le modalità indicate nell'articolo 57-bis, comma 2, del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, e successive modificazioni.
8. A seguito della definizione automatica effettuata ai sensi dei commi da 1 a 7, ai concessionari e ai commissari governativi spetta, relativamente alle quote oggetto di tale definizione, il rimborso del 99 per cento della metà delle spese delle procedure esecutive di cui all'articolo 61, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, e successive modificazioni, rivelatesi infruttuose; la misura di tale rimborso è stabilita in via convenzionale, relativamente alle quote degli enti che, ai sensi del comma 5, con tale modalità ne regolano la definizione automatica.
9. Il rimborso delle spese delle procedure esecutive infruttuose relative alle quote erariali, spettante ai sensi del comma 8, è erogato in titoli di Stato, nel rispetto del limite complessivo di spesa fissato dal comma 4; a tale rimborso si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni previste per la definizione automatica delle domande di rimborso e di discarico delle relative quote erariali.
10. Sulle quote oggetto di definizione automatica di cui ai commi da 1 a 9 resta salva la facoltà degli uffici di procedere, anche mediante controlli a campione, ad un esame di merito della relativa documentazione secondo le modalità previste dal decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, con conseguente eventuale recupero delle quote già rimborsate o oggetto di discarico ai sensi del presente articolo.
Note all'art. 79:
- Si riporta il testo degli articoli 57-bis e 60 del D.Lgs. 13 aprile 1999, n. 112, recante "Riordino del servizio nazionale della riscossione, in attuazione della delega prevista dalla legge 28 settembre 1998, n. 337", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 27 aprile 1999, n. 97:
"Art. 57-bis. (Somme anticipate dai concessionari). 1.
Fino all'emanazione del decreto del Ministero delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, previsto dall'articolo 26, comma 3, il rimborso delle somme iscritte a ruolo riconosciute indebite è eseguito, con le modalità in vigore al 30 giugno 1999.
2. La restituzione ai concessionari delle somme da essi anticipate ai sensi del comma 1 è disposta con provvedimenti che autorizzano gli stessi concessionari ad utilizzare tali somme in diminuzione dai versamenti in Tesoreria dei tributi riscossi ai sensi dell'art. 4 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 237.
Art. 60. (Definizione automatica delle domande di rimborso e di discarico dei ruoli erariali e rimborso delle relative anticipazioni). - 1. Relativamente alle quote non superiori a cinquecento milioni di lire, i concessionari possono definire automaticamente le domande di rimborso e di discarico per inesigibilità da essi presentate fino al 31 dicembre 1997 e giacenti presso gli uffici e non ancora esaminate.
2. Al fine di accedere alla definizione di cui al comma 1, i concessionari presentano entro il 31 luglio 1999 all'ufficio che ha effettuato l'iscrizione a ruolo una richiesta, nella quale dichiarano, in conformità alle vigenti norme sull'autocertificazione e per le quote inserite nelle domande per le quali esercitano la facoltà di definizione automatica:
a) la sussistenza delle condizioni indicate nell'articolo 24, comma 13, lettere a) e c), della legge 27 dicembre 1997, n. 449 e l'assenza della condizione ostativa di cui alla lettera b) dello stesso articolo 24, comma 13, della legge n. 449 del 1997, nonché di provvedimenti di sgravio per indebito;
b) l'importo delle quote inserite nelle domande e, limitatamente alle domande di rimborso, quello delle relative anticipazioni, calcolato al netto degli sgravi provvisori e dei provvedimenti di dilazione.
3. La somma da corrispondere a ciascun concessionario è pari al 99 per cento dell'importo delle anticipazioni relative alle domande di rimborso definite automaticamente, calcolato al netto degli sgravi provvisori e dei provvedimenti di dilazione.
4. L'importo globale da corrispondere ai concessionari, con le modalità di cui al comma 5, non può superare 4.000 miliardi di lire complessive e 1.000 miliardi di lire annue.
5. Con decreto del Ministero delle finanze sono definite le modalità ed i tempi di trattazione delle richieste presentate ai sensi del comma 1; in ogni caso, la definizione di tali richieste deve essere ultimata entro il 31 maggio 2000 e si procede comunque al rilascio dei titoli entro l'anno 1999. In conseguenza del completamento della definizione automatica, i provvedimenti di sgravio provvisorio relativi alle domande definite assumono il valore di provvedimenti di rimborso definitivi.
6. Per le finalità di cui al comma 4, è autorizzata l'emissione di titoli di Stato per un importo massimo di lire 4.000 miliardi, con imputazione della relativa spesa ad apposita unità previsionale di base dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, così ripartita:
a) miliardi 1.000 per l'anno 1999, con godimento dei titoli dal 1 gennaio 2000;
b) miliardi 1.000 per l'anno 2000, con godimento dei titoli dal 1 gennaio 2001;
c) miliardi 1.000 per l'anno 2001, con godimento dei titoli dal 1 gennaio 2002;
d) miliardi 1.000 per l'anno 2002, con godimento dei titoli dal 1 gennaio 2003.
7. Con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica sono stabilite le caratteristiche, le modalità e le procedure di assegnazione dei titoli medesimi.
8. All'onere derivante dall'applicazione del comma 6, valutato, per il triennio 1999-2001, in lire 1.000 miliardi per l'anno 1999, in lire 1.045 miliardi per il 2000, ed in lire 1.090 miliardi per il 2001, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1999, all'uopo utilizzando parte dell'accantonamento relativo al Ministero medesimo.
9. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.".
- Si riporta il testo dell'art. 61, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, recante "Istituzione del Servizio di riscossione dei tributi e di altre entrate dello Stato e di altri enti pubblici, ai sensi dell'art. 1, comma 1, della legge 4 ottobre 1986, n. 657", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 29 febbraio 1988, n. 49, supplemento ordinario; l'intero provvedimento è stato poi abrogato dall'art. 68, del D.Lgs. 13 aprile 1999, n. 112:
"Art. 61 (Compensi e rimborsi spese).
1. 3. (Omissis).
4. Ai concessionari spetta, altresì, il rimborso delle spese delle procedure esecutive in misura determinata, per i diversi adempimenti, in base a tabella approvata dal Ministro delle finanze, sentito il parere del Ministro di grazia e giustizia.
5. 8-bis. (Omissis).".