LEGGE 10 agosto 2000, n. 246

Potenziamento del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

note: Entrata in vigore della legge: 19-9-2000 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 14/09/2020)
Testo in vigore dal: 20-4-2006
aggiornamenti all'articolo
                               Art. 10
              (Misure a favore del personale volontario
              del Corpo nazionale dei vigili del fuoco)

  1. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 8 MARZO 2006, N. 139)).
   2. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 8 MARZO 2006, N. 139)).
  3.   L'Associazione  nazionale  vigili  del  fuoco  volontari  puo'
accedere  ai  benefici  ed  ai  contributi  di  cui  al  decreto  del
Presidente  della  Repubblica 21 settembre 1994, n. 613, e successive
modificazioni.
  4.   Per   le   donazioni  effettuate  ai  distaccamenti  volontari
dall'Associazione  nazionale  vigili  del  fuoco volontari relative a
mezzi,  attrezzature e materiale tecnico e' concesso all'Associazione
stessa,  nei  limiti  di spesa di seguito indicati, un contributo non
superiore  alla  somma dell'imposta sul valore aggiunto corrisposta a
titolo  di  rivalsa  in  relazione all'acquisto dei citati beni. Agli
atti  di  donazione di cui al presente comma non si applica l'imposta
sulle  donazioni.  All'onere derivante dall'applicazione del presente
comma,  pari  a lire 500 milioni annue a decorrere dall'anno 2000, si
provvede   mediante   corrispondente   riduzione  dello  stanziamento
iscritto,  ai  fini  del  bilancio  triennale  2000-2002, nell'ambito
dell'unita'  previsionale  di base di parte corrente "Fondo speciale"
dello  stato  di  previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e
della   programmazione   economica   per   l'anno  2000,  allo  scopo
parzialmente  utilizzando  l'accantonamento relativo al Ministero del
tesoro,  del  bilancio  e della programmazione economica. Il Ministro
del   tesoro,  del  bilancio  e  della  programmazione  economica  e'
autorizzato   ad   apportare,   con  propri  decreti,  le  occorrenti
variazioni di bilancio.
  5.  All'articolo  70,  ultimo comma, della legge 13 maggio 1961, n.
469,  e  successive modificazioni, dopo le parole: "Nei casi previsti
dai   precedenti   commi"  sono  inserite  le  seguenti:  "e  per  lo
svolgimento   di   servizio  di  soccorso  effettuato  dal  personale
volontario  in  attivita' presso gli appositi distaccamenti del Corpo
nazionale dei vigili del fuoco,".
  6.   Il   personale   volontario   in   attivita'   negli  appositi
distaccamenti  del  Corpo nazionale dei vigili del fuoco ed in attesa
della  chiamata alle armi puo', su richiesta e qualora idoneo, essere
incorporato  nelle  unita'  di  leva  del  Corpo  stesso prestando il
proprio servizio nell'ambito della sede volontaria. Tale richiesta e'
accolta  fino  a  concorrenza  dell'onere  di  lire 7.500 milioni per
ciascuno    degli    anni    2000   e   2001.   All'onere   derivante
dall'applicazione  del  presente comma, pari a lire 7.500 milioni per
ciascuno degli anni 2000 e 2001, si provvede mediante riduzione dello
stanziamento  iscritto,  ai  fini  del  bilancio triennale 2000-2002,
nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente "Fondo
speciale"  dello  stato  di  previsione del Ministero del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica per l'anno 2000, allo scopo
parzialmente  utilizzando  l'accantonamento relativo al Ministero del
tesoro,  del  bilancio  e della programmazione economica. Il Ministro
del   tesoro,  del  bilancio  e  della  programmazione  economica  e'
autorizzato   ad   apportare,   con  propri  decreti,  le  occorrenti
variazioni di bilancio.
  7.  Entro  sei  mesi dalla data di entrata in vigore della presente
legge, con decreto del Ministro dell'interno, il personale volontario
del  Corpo  nazionale  dei vigili del fuoco e' riorganizzato anche in
nuclei  operativi  volontari  per il soccorso tecnico e la logistica,
che  possono essere aggregati alle colonne mobili dei comandi e degli
ispettorati  dei  vigili del fuoco per essere impiegati in operazioni
di emergenza fuori dalla propria area di competenza.