LEGGE 27 luglio 2000, n. 212

Disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente.

note: Entrata in vigore della legge: 1-8-2000 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 19/08/2022)
vigente al 04/06/2023
Testo in vigore dal: 17-3-2020
aggiornamenti all'articolo
                               Art. 11 
                      (Diritto di interpello). 
 
  1. Il contribuente puo' interpellare l'amministrazione per ottenere
una   risposta   riguardante   fattispecie   concrete   e   personali
relativamente a: 
    a) l'applicazione delle disposizioni tributarie, quando  vi  sono
condizioni di obiettiva incertezza sulla corretta interpretazione  di
tali disposizioni e la corretta qualificazione  di  fattispecie  alla
luce delle disposizioni tributarie  applicabili  alle  medesime,  ove
ricorrano condizioni di obiettiva incertezza  e  non  siano  comunque
attivabili le procedure di cui all'articolo 31-ter  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 29 settembre  1973,  n.  600,  introdotto
dall'articolo 1 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n.  147  e
di cui all'articolo 2 del medesimo decreto legislativo  14  settembre
2015, n. 147; 
    b)  la  sussistenza  delle  condizioni  e  la  valutazione  della
idoneita'  degli  elementi  probatori  richiesti  dalla   legge   per
l'adozione  di  specifici  regimi  fiscali  nei  casi   espressamente
previsti; 
    c) l'applicazione della disciplina sull'abuso del diritto ad  una
specifica fattispecie. 
  2. Il contribuente interpella l'amministrazione finanziaria per  la
disapplicazione di norme tributarie che, allo  scopo  di  contrastare
comportamenti  elusivi,  limitano  deduzioni,   detrazioni,   crediti
d'imposta,  o  altre  posizioni  soggettive  del   soggetto   passivo
altrimenti   ammesse   dall'ordinamento   tributario,   fornendo   la
dimostrazione che nella particolare fattispecie tali effetti  elusivi
non possono verificarsi. Nei casi in cui non sia stata resa  risposta
favorevole, resta comunque ferma la possibilita' per il  contribuente
di fornire la dimostrazione di cui al  periodo  precedente  anche  ai
fini dell'accertamento in sede amministrativa e contenziosa. 
  3. L'amministrazione risponde alle istanze di cui alla  lettera  a)
del comma 1 nel termine di novanta giorni e  a  quelle  di  cui  alle
lettere b) e c) del medesimo comma 1 ed a quelle di cui  al  comma  2
nel termine di centoventi giorni. La risposta,  scritta  e  motivata,
vincola ogni organo della amministrazione con  esclusivo  riferimento
alla questione oggetto dell'istanza e limitatamente  al  richiedente.
Quando la risposta non e' comunicata al contribuente entro il termine
previsto,   il   silenzio   equivale   a   condivisione,   da   parte
dell'amministrazione, della soluzione prospettata  dal  contribuente.
Gli atti, anche a contenuto impositivo o sanzionatorio difformi dalla
risposta, espressa o tacita, sono nulli. Tale efficacia si estende ai
comportamenti  successivi   del   contribuente   riconducibili   alla
fattispecie oggetto di interpello, salvo  rettifica  della  soluzione
interpretativa   da   parte    dell'amministrazione    con    valenza
esclusivamente per gli eventuali comportamenti futuri dell'istante. 
  4.  Non  ricorrono  condizioni  di  obiettiva   incertezza   quando
l'amministrazione  ha  compiutamente   fornito   la   soluzione   per
fattispecie corrispondenti a quella  rappresentata  dal  contribuente
mediante atti pubblicati ai sensi dell'articolo 5, comma 2. 
  5. La presentazione delle istanze di cui ai commi  1  e  2  non  ha
effetto sulle scadenze previste dalle  norme  tributarie,  ne'  sulla
decorrenza dei termini di decadenza e  non  comporta  interruzione  o
sospensione dei termini di prescrizione. 
  6. L'amministrazione provvede alla pubblicazione mediante la  forma
di circolare o di risoluzione delle risposte rese nei casi in cui  un
numero elevato di contribuenti abbia  presentato  istanze  aventi  ad
oggetto la stessa questione o questioni analoghe fra loro,  nei  casi
in  cui  il  parere  sia  reso  in  relazione  a  norme  di   recente
approvazione  o  per  le  quali  non  siano  stati  resi  chiarimenti
ufficiali, nei casi in cui siano segnalati comportamenti non uniformi
da parte degli uffici, nonche' in ogni altro caso in cui  ritenga  di
interesse generale il chiarimento fornito. Resta ferma, in ogni caso,
la comunicazione della risposta ai singoli istanti. 
                                                               ((35)) 
 
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AGGIORNAMENTO (35) 
  Il D.L. 17 marzo 2020, n. 18 ha disposto (con l'art. 67,  comma  1)
che "Sono sospesi dall'8 marzo al 31 maggio 2020 i  termini  relativi
alle attivita' di liquidazione, di  controllo,  di  accertamento,  di
riscossione e di  contenzioso,  da  parte  degli  uffici  degli  enti
impositori. Sono, altresi', sospesi, dall'8 marzo al 31 maggio  2020,
i termini per  fornire  risposta  alle  istanze  di  interpello,  ivi
comprese quelle  da  rendere  a  seguito  della  presentazione  della
documentazione integrativa, di cui all'articolo  11  della  legge  27
luglio 2000, n. 212, all'articolo 6 del decreto legislativo 5  agosto
2015, n. 128, e all'articolo 2 del decreto legislativo  14  settembre
2015, n. 147. Per il  medesimo  periodo,  e',  altresi',  sospeso  il
termine previsto dall'articolo 3 del decreto legislativo 24 settembre
2015, n. 156, per la regolarizzazione delle istanze di interpello  di
cui al periodo precedente".