LEGGE 8 giugno 2000, n. 149

Disposizioni per l'organizzazione del Vertice G8 a Genova.

note: Entrata in vigore della legge: 13-6-2000 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 04/05/2001)
Testo in vigore dal: 1-1-2001
aggiornamenti all'articolo
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              Promulga
la seguente legge:

                               Art. 1

  1.   Per  le  esigenze  connesse  ad  indifferibili  interventi  di
sistemazione  urbana,  di  manutenzione  e  di  arredo  stradale,  di
realizzazione di parcheggi e di allestimento di spazi di servizio, di
supporto  logistico  e  di  esposizione della ricerca tecnologica nel
territorio  della  citta'  di  Genova,  nella  quale  si svolgera' il
Vertice  tra gli otto maggiori Paesi industrializzati (G8), ((nonche'
per   quelle   connesse   con  gli  oneri  conseguenti  ad  eventuali
ricollocazioni  di  attivita' produttive)) e allo scopo di assicurare
condizioni  di  decoro  alle  aree  interessate  da  tale  evento, e'
autorizzato  il limite di impegno quindicennale di lire 6.000 milioni
a  decorrere  dall'anno  2001,  quale concorso dello Stato agli oneri
derivanti  dalla  contrazione di mutui o altre operazioni finanziarie
che  il comune di Genova e' autorizzato ad effettuare. Sulle medesime
risorse  gravano  altresi' le spese di adeguamento e ristrutturazione
dei  ((beni  del  demanio)),  individuati dalla commissione di cui al
comma  2  per  le  medesime  finalita'.  Nessun  onere  e' dovuto per
l'utilizzazione dei ((beni del demanio)) dello Stato, anche ove detta
utilizzazione  comporti  la  demolizione,  totale  o  parziale, delle
strutture  gia'  esistenti; ((detti beni, successivamente all'evento,
ove  abbiano subito un definitivo mutamento nella destinazione d'uso,
con  l'aggiunta dei sedimi e dei manufatti della Fiera del mare, sono
ceduti  al  comune  di  Genova  ad  un  prezzo complessivo di lire un
miliardo)).
  2.  Per  l'individuazione  e  l'approvazione  degli  interventi  da
adottare  ai  sensi  del  comma  1  e  per  le  relative modalita' di
esecuzione,  e'  istituita  una  speciale  commissione  composta  dal
prefetto,  che  la  presiede,  dal  sindaco  e  dal  presidente della
provincia  di  Genova,  dal  presidente  della  regione  Liguria, dal
questore,  dal  provveditore  regionale  alle  opere  pubbliche,  dal
sovrintendente per i beni ambientali e architettonici, dal comandante
provinciale  dei  vigili  del  fuoco  e dal presidente dell'autorita'
portuale  del porto di Genova. I predetti componenti possono delegare
un  proprio  rappresentante;  il  delegato  del  prefetto presiede la
commissione,  in caso di assenza o impedimento del prefetto medesimo;
e'  comunque  necessaria  la presenza di almeno cinque componenti. Il
prefetto puo' invitare alle riunioni della commissione rappresentanti
di  altre  amministrazioni  o  enti interessati. All'attuazione degli
interventi  predetti  provvede  il  prefetto,  o suo delegato, che si
avvale  degli  uffici  tecnici  statali  e  comunali  per  i relativi
adempimenti   amministrativi   e   affida  a  societa'  a  prevalente
partecipazione del comune di Genova compiti di supporto organizzativo
per  gli  interventi  da  realizzare  su aree in concessione di dette
societa'.
  3.  Ai  fini  indicati  nei commi 1 e 2, i provvedimenti occorrenti
sono  adottati  anche  in  deroga alle norme di contabilita' generale
dello Stato, fermo il rispetto del diritto comunitario e dei principi
generali  dell'ordinamento  nazionale.  Alle  procedure di scelta del
contraente, negli appalti pubblici di lavori volti alla realizzazione
dei citati interventi, si applicano i termini abbreviati previsti per
le  procedure  accelerate  dalle vigenti disposizioni in materia. Con
riferimento  agli  appalti pubblici relativi alla realizzazione degli
interventi  di  cui  ai predetti commi, e' in ogni caso consentito il
ricorso all'articolo 19, comma 1, lettera b), della legge 11 febbraio
1994,  n.  109,  e successive modificazioni, per l'affidamento, anche
unitario  e  coordinato,  dei  lavori  e della connessa progettazione
esecutiva,  con  possibilita'  di  aggiudicazione in base al criterio
dell'offerta  economicamente  piu' vantaggiosa previsto dall'articolo
21,  comma  2,  della stessa legge n. 109 del 1994, e con valutazione
dell'anomalia dell'offerta secondo le prescrizioni del bando di gara.
Le  disposizioni  di  cui  al  presente comma si applicano anche alle
opere  di  adeguamento  degli aeroporti di Genova e Albenga, previste
dal  decreto  del Ministro dei trasporti e della navigazione n. 68 T,
emanato in data 25 maggio 1999, e dell'aeroporto di Luni-La Spezia.
  4.   Al  pagamento  delle  spese  derivanti  dall'applicazione  del
presente  articolo  provvede la prefettura di Genova, con imputazione
alla  contabilita' speciale destinata agli interventi di cui ai commi
1 e 2, su cui possono altresi' confluire eventuali risorse aggiuntive
versate dal comune di Genova o da altri soggetti, pubblici o privati,
comunque finalizzate alla realizzazione degli interventi medesimi. Il
predetto  pagamento e' disposto sulla base di apposita certificazione
sulla  regolarita'  dei  lavori  eseguiti rilasciata dal provveditore
regionale alle opere pubbliche e di attestazione sulla congruita' dei
prezzi  delle  forniture  rilasciata  dall'ufficio  tecnico erariale,
previo   parere   della   sovrintendenza  per  i  beni  ambientali  e
architettonici,  ove  prescritto,  nonche'  sulla  base dei documenti
giustificativi  vistati  dal  prefetto,  o  dal suo delegato, cui sia
stata affidata l'attuazione dell'intervento a norma del comma 2.