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LEGGE 8 giugno 2000, n. 149

Disposizioni per l'organizzazione del Vertice G8 a Genova.

note: Entrata in vigore della legge: 13-6-2000 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 04/05/2001)
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Testo in vigore dal:  13-6-2000 al: 31-12-2000
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga

la seguente legge:

Art. 1

1. Per le esigenze connesse ad indifferibili interventi di sistemazione urbana, di manutenzione e di arredo stradale, di realizzazione di parcheggi e di allestimento di spazi di servizio, di supporto logistico e di esposizione della ricerca tecnologica nel territorio della città di Genova, nella quale si svolgerà il Vertice tra gli otto maggiori Paesi industrializzati (G8), e allo scopo di assicurare condizioni di decoro alle aree interessate da tale evento, è autorizzato il limite di impegno quindicennale di lire 6.000 milioni a decorrere dall'anno 2001, quale concorso dello Stato agli oneri derivanti dalla contrazione di mutui o altre operazioni finanziarie che il comune di Genova è autorizzato ad effettuare. Sulle medesime risorse gravano altresì le spese di adeguamento e ristrutturazione dei beni del demanio marittimo, individuati dalla commissione di cui al comma 2 per le medesime finalità. Nessun onere è dovuto per l'utilizzazione dei beni del demanio marittimo dello Stato, anche ove detta utilizzazione comporti la demolizione, totale o parziale, delle strutture già esistenti; detti beni rimangono, anche successivamente all'evento di cui al presente comma, affidati in concessione al comune di Genova.
2. Per l'individuazione e l'approvazione degli interventi da adottare ai sensi del comma 1 e per le relative modalità di esecuzione, è istituita una speciale commissione composta dal prefetto, che la presiede, dal sindaco e dal presidente della provincia di Genova, dal presidente della regione Liguria, dal questore, dal provveditore regionale alle opere pubbliche, dal sovrintendente per i beni ambientali e architettonici, dal comandante provinciale dei vigili del fuoco e dal presidente dell'autorità portuale del porto di Genova. I predetti componenti possono delegare un proprio rappresentante; il delegato del prefetto presiede la commissione, in caso di assenza o impedimento del prefetto medesimo; è comunque necessaria la presenza di almeno cinque componenti. Il prefetto può invitare alle riunioni della commissione rappresentanti di altre amministrazioni o enti interessati. All'attuazione degli interventi predetti provvede il prefetto, o suo delegato, che si avvale degli uffici tecnici statali e comunali per i relativi adempimenti amministrativi e affida a società a prevalente partecipazione del comune di Genova compiti di supporto organizzativo per gli interventi da realizzare su aree in concessione di dette società.
3. Ai fini indicati nei commi 1 e 2, i provvedimenti occorrenti sono adottati anche in deroga alle norme di contabilità generale dello Stato, fermo il rispetto del diritto comunitario e dei principi generali dell'ordinamento nazionale. Alle procedure di scelta del contraente, negli appalti pubblici di lavori volti alla realizzazione dei citati interventi, si applicano i termini abbreviati previsti per le procedure accelerate dalle vigenti disposizioni in materia. Con riferimento agli appalti pubblici relativi alla realizzazione degli interventi di cui ai predetti commi, è in ogni caso consentito il ricorso all'articolo 19, comma 1, lettera b), della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni, per l'affidamento, anche unitario e coordinato, dei lavori e della connessa progettazione esecutiva, con possibilità di aggiudicazione in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa previsto dall'articolo 21, comma 2, della stessa legge n. 109 del 1994, e con valutazione dell'anomalia dell'offerta secondo le prescrizioni del bando di gara.
Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche alle opere di adeguamento degli aeroporti di Genova e Albenga, previste dal decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione n. 68 T, emanato in data 25 maggio 1999, e dell'aeroporto di Luni-La Spezia.
4. Al pagamento delle spese derivanti dall'applicazione del presente articolo provvede la prefettura di Genova, con imputazione alla contabilità speciale destinata agli interventi di cui ai commi 1 e 2, su cui possono altresì confluire eventuali risorse aggiuntive versate dal comune di Genova o da altri soggetti, pubblici o privati, comunque finalizzate alla realizzazione degli interventi medesimi. Il predetto pagamento è disposto sulla base di apposita certificazione sulla regolarità dei lavori eseguiti rilasciata dal provveditore regionale alle opere pubbliche e di attestazione sulla congruità dei prezzi delle forniture rilasciata dall'ufficio tecnico erariale, previo parere della sovrintendenza per i beni ambientali e architettonici, ove prescritto, nonché sulla base dei documenti giustificativi vistati dal prefetto, o dal suo delegato, cui sia stata affidata l'attuazione dell'intervento a norma del comma 2.
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle legge, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note all'art. 1:
- Si riporta il testo vigente degli articoli 19, comma 1, lettera b), e 21, comma 2 della legge 11 febbraio 1994, n. 109 (legge quadro in materia di lavori pubblici):
Art. 19 (Sistemi di realizzazione dei lavori pubblici):
"1. I contratti di appalti di lavori pubblici di cui alla presente legge sono contratti a titolo oneroso, conclusi in forma scritta tra un imprenditore e un soggetto di cui all'articolo 2, comma 2, per oggetto:
a) (Omissis).
b) la progettazione esecutiva di cui all'articolo 16, comma 5, e l'esecuzione dei lavori pubblici di cui all'articolo 2, comma 1, qualora:
1) riguardino lavori la cui componente impianistica o tecnologia incida per più del 50 per cento sul valore dell'opera;
2) riguardino lavori di manutenzione, restauro e scavi archeologici".