LEGGE 8 marzo 2000, n. 53

Disposizioni per il sostegno della maternita' e della paternita', per il diritto alla cura e alla formazione e per il coordinamento dei tempi delle citta'.

note: Entrata in vigore della legge: 28-3-2000 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 29/07/2022)
Testo in vigore dal: 24-9-2015
aggiornamenti all'articolo
                               Art. 6. 
                (Congedi per la formazione continua). 
1. I lavoratori, occupati e non occupati, hanno diritto di proseguire
i percorsi di formazione per tutto l'arco della vita, per  accrescere
conoscenze e competenze professionali. Lo Stato,  le  regioni  e  gli
enti locali assicurano un'offerta formativa articolata sul territorio
e, ove necessario, integrata,  accreditata  secondo  le  disposizioni
dell'articolo 17 della legge 24 giugno 1997,  n.  196,  e  successive
modificazioni, e del relativo regolamento  di  attuazione.  L'offerta
formativa deve  consentire  percorsi  personalizzati,  certificati  e
riconosciuti come crediti formativi in ambito nazionale  ed  europeo.
La formazione puo' corrispondere ad autonoma  scelta  del  lavoratore
ovvero essere predisposta dall'azienda, attraverso i piani  formativi
aziendali o territoriali concordati tra le parti sociali in  coerenza
con quanto previsto dal citato articolo 17 della  legge  n.  196  del
1997, e successive modificazioni. 
2. La contrattazione collettiva di categoria, nazionale e decentrata,
definisce il monte ore da destinare ai congedi  di  cui  al  presente
articolo,  i  criteri  per  l'individuazione  dei  lavoratori  e   le
modalita' di orario e retribuzione connesse  alla  partecipazione  ai
percorsi di formazione. 
3. Gli interventi formativi  che  rientrano  nei  piani  aziendali  o
territoriali di cui al comma 1 possono essere  finanziati  attraverso
il fondo interprofessionale per la formazione  continua,  di  cui  al
regolamento di attuazione del citato articolo 17 della legge  n.  196
del 1997. 
4. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 14 SETTEMBRE 2015, N. 150)). ((10)) 
 
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AGGIORNAMENTO (10) 
  Il D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 150, ha disposto  (con  l'art.  35,
comma 5) che "Le conseguenti relative risorse, pari a 7.500.000  euro
per l'anno 2015 e a 14.993.706,97 euro annui a  decorrere  dal  2016,
restano a carico del Fondo sociale per occupazione  e  formazione  di
cui all'articolo 18,  comma  1,  lettera  a),  del  decreto-legge  29
novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge  28
gennaio 2009,  n.  2  ed  affluiscono  al  piano  gestionale  di  cui
all'articolo 29, comma 2".