LEGGE 12 marzo 1999, n. 68

Norme per il diritto al lavoro dei disabili.

note: Le disposizioni di cui agli artt. 1, comma 4, 5, commi 1, 4 e 7, 6, 9, comma 6, secondo periodo, 13, comma 8, 18, comma 3, e 20 entrano in vigore il 24-3-1999. Le restanti disposizioni entrano in vigore il 17-1-2000. (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 18/07/2020)
Testo in vigore dal: 24-9-2015
aggiornamenti all'articolo
                               Art. 5 
       (Esclusioni, esoneri parziali e contributi esonerativi) 
 
  1. Con decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,  da
emanare entro centoventi giorni dalla data di  cui  all'articolo  23,
comma 1, sentite le Commissioni parlamentari competenti per  materia,
che  esprimono  il  parere  entro  trenta  giorni   dalla   data   di
trasmissione dello schema di decreto, e la Conferenza unificata, sono
individuate le mansioni che, in relazione all'attivita' svolta  dalle
amministrazioni pubbliche e dagli enti pubblici  non  economici,  non
consentono l'occupazione di lavoratori disabili o  la  consentono  in
misura ridotta. Il predetto  decreto  determina  altresi'  la  misura
della eventuale riduzione. 
  2. I datori di lavoro pubblici e privati che  operano  nel  settore
del trasporto aereo, marittimo  e  terrestre  non  sono  tenuti,  per
quanto concerne il personale viaggiante e  navigante,  all'osservanza
dell'obbligo  di  cui  all'articolo  3.  Non  sono   inoltre   tenuti
all'osservanza dell'obbligo di cui all'articolo 3 i datori di  lavoro
del settore edile per quanto concerne il personale di cantiere e  gli
addetti    al    trasporto     del     settore.     Indipendentemente
dall'inquadramento  previdenziale  dei  lavoratori   e'   considerato
personale di cantiere anche quello direttamente operante nei montaggi
industriali o impiantistici e nelle relative  opere  di  manutenzione
svolte in cantiere. Sono altresi' esentati  dal  predetto  obbligo  i
datori di lavoro pubblici e privati del solo settore degli impianti a
fune, in  relazione  al  personale  direttamente  adibito  alle  aree
operative di esercizio e regolarita' dell'attivita' di trasporto. Per
consentire al comparto dell'autotrasporto nazionale di evolvere verso
modalita' di servizio piu' evolute e competitive e  per  favorire  un
maggiore grado di sicurezza nella circolazione stradale di mezzi,  ai
sensi del comma 1 dell'articolo 1 della legge 23  dicembre  1997,  n.
454, i datori di lavoro pubblici e privati che  operano  nel  settore
dell'autotrasporto non sono tenuti, per quanto concerne il  personale
viaggiante,  all'osservanza  dell'obbligo  di  cui  all'articolo   3.
((PERIODO SOPPRESSO DAL D.LGS. 14 SETTEMBRE 2015, N. 151)). 
  3. I datori di lavoro privati e gli enti  pubblici  economici  che,
per le speciali condizioni della loro attivita', non possono occupare
l'intera  percentuale  dei  disabili,  possono,  a  domanda,   essere
parzialmente esonerati dall'obbligo dell'assunzione, alla  condizione
che versino al Fondo regionale per l'occupazione dei disabili di  cui
all'articolo 14 un contributo esonerativo  per  ciascuna  unita'  non
assunta, nella misura di lire 25.000 per ogni giorno  lavorativo  per
ciascun lavoratore disabile non occupato.(11) 
  ((3-bis. I datori di lavoro privati e gli enti  pubblici  economici
che occupano addetti  impegnati  in  lavorazioni  che  comportano  il
pagamento di un tasso di premio ai fini INAIL pari o superiore al  60
per mille  possono  autocertificare  l'esonero  dall'obbligo  di  cui
all'articolo 3 per quanto concerne i medesimi addetti e sono tenuti a
versare al Fondo per  il  diritto  al  lavoro  dei  disabili  di  cui
all'articolo 13 un contributo esonerativo pari a 30,64 euro per  ogni
giorno  lavorativo  per  ciascun  lavoratore  con   disabilita'   non
occupato.)) 
  4. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza  sociale,
da emanare entro centoventi giorni dalla data di cui all'articolo 23,
comma 1, sentita  la  Conferenza  unificata  e  sentite  altresi'  le
Commissioni parlamentari competenti per  materia,  che  esprimono  il
loro parere con le modalita' di cui al comma 1, sono  disciplinati  i
procedimenti  relativi   agli   esoneri   parziali   dagli   obblighi
occupazionali,  nonche'  i  criteri  e  le  modalita'  per  la   loro
concessione, che avviene solo in presenza di adeguata motivazione. 
  5. In caso di  omissione  totale  o  parziale  del  versamento  dei
contributi di cui al presente articolo, la somma dovuta  puo'  essere
maggiorata, a titolo di sanzione amministrativa, dal 5 per  cento  al
24 per cento su base annua. La riscossione e' disciplinata secondo  i
criteri previsti al comma 7. 
  6. Gli importi dei contributi  e  della  maggiorazione  di  cui  al
presente articolo sono adeguati ogni  cinque  anni  con  decreto  del
Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentita la Conferenza
unificata. 
  7.  Le  regioni,  entro  centoventi  giorni  dalla  data   di   cui
all'articolo 23, comma  1,  determinano  i  criteri  e  le  modalita'
relativi al pagamento, alla riscossione e  al  versamento,  al  Fondo
regionale per l'occupazione dei  disabili  di  cui  all'articolo  14,
delle somme di cui al presente articolo. 
  8. Gli  obblighi  di  cui  agli  articoli  3  e  18  devono  essere
rispettati a livello nazionale. Ai fini del rispetto  degli  obblighi
ivi previsti, i datori di lavoro privati che  occupano  personale  in
diverse unita' produttive e i datori di lavoro privati di imprese che
sono parte di  un  gruppo  ai  sensi  dell'articolo  31  del  decreto
legislativo 10 settembre 2003, n. 276 possono assumere in una  unita'
produttiva o,  ferme  restando  le  aliquote  d'obbligo  di  ciascuna
impresa, in una impresa del gruppo avente sede in Italia,  un  numero
di lavoratori aventi  diritto  al  collocamento  mirato  superiore  a
quello prescritto, portando in via automatica le eccedenze a compenso
del minor numero di lavoratori assunti nelle altre unita'  produttive
o nelle altre imprese del gruppo aventi sede in Italia. 
  8-bis. I datori di lavoro privati che si avvalgono  della  facolta'
di cui al comma 8  trasmettono  in  via  telematica  a  ciascuno  dei
servizi  competenti  delle  province  in  cui  insistono  le   unita'
produttive della stessa azienda e le sedi delle diverse  imprese  del
gruppo di cui all'articolo 31 del decreto  legislativo  10  settembre
2003, n. 276, il prospetto di cui all'articolo 9, comma 6, dal  quale
risulta l'adempimento dell'obbligo a livello nazionale sulla base dei
dati riferiti a ciascuna unita' produttiva ovvero a ciascuna  impresa
appartenente al gruppo. 
  ((8-ter. I datori di lavoro pubblici possono assumere in una unita'
produttiva un numero di lavoratori  aventi  diritto  al  collocamento
obbligatorio superiore a quello prescritto, portando le  eccedenze  a
compenso del minor numero  di  lavoratori  assunti  in  altre  unita'
produttive della medesima regione. I datori di lavoro pubblici che si
avvalgono di tale facolta' trasmettono in via telematica  a  ciascuno
degli uffici competenti, il prospetto di cui  all'articolo  9,  comma
6.)) 
  8-quater. Sono o restano abrogate tutte le norme incompatibili  con
le disposizioni di cui ai commi 8, 8-bis e 8-ter. 
  8-quinquies. Al fine di  evitare  abusi  nel  ricorso  all'istituto
dell'esonero dagli obblighi di cui all'articolo 3 e di  garantire  il
rispetto delle quote di riserva, con decreto del Ministro del  lavoro
e delle politiche sociali, sentita la  Conferenza  unificata  di  cui
all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto  1997,  n.  281,  da
emanare, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della  legge  23  agosto
1988, n. 400, entro due mesi dalla data di entrata  in  vigore  della
presente disposizione, sono ridefiniti i procedimenti  relativi  agli
esoneri, i criteri e le modalita' per  la  loro  concessione  e  sono
stabilite norme volte al potenziamento delle attivita' di controllo. 
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AGGIORNAMENTO (11) 
  Il Decreto 21 dicembre 2007 (in G.U. 04/02/2008, n. 29) ha disposto
(con l'art. 1, comma 1) che "L'importo del contributo esonerativo  di
cui all'art. 5, comma 3,  della  legge  12  marzo  1999,  n.  68,  e'
convertito da lire 25.000 ad euro  12,91,  ed  e'  adeguato  ad  euro
30,64".