DECRETO LEGISLATIVO 10 settembre 2003, n. 276

Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30.

note: Entrata in vigore del decreto: 24-10-2003 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 27/02/2023)
Testo in vigore dal: 25-8-2016
aggiornamenti all'articolo
                               Art. 31 
                          Gruppi di impresa 
 
  1. I gruppi di impresa, individuati ai sensi dell'articolo 2359 del
codice civile e del decreto legislativo 2 aprile 2002, n. 74, possono
delegare lo svolgimento degli adempimenti di cui all'articolo 1 della
legge 11 gennaio 1979, n. 12, alla societa' capogruppo per  tutte  le
societa' controllate e collegate. 
  2.  I  consorzi  di  societa'  cooperative,  costituiti  ai   sensi
dell'articolo 27 del decreto legislativo del Capo  provvisorio  dello
Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, possono svolgere gli adempimenti  di
cui all'articolo 1 della legge 11 gennaio  l979,  n.  12,  per  conto
delle societa' consorziate o delegarne l'esecuzione  a  una  societa'
consorziata. Tali servizi possono essere organizzati per  il  tramite
dei consulenti del lavoro, anche se dipendenti dai predetti consorzi,
cosi' come previsto dall'articolo 1, comma 4, della legge 11  gennaio
1979, n. 12. 
2-bis. Le cooperative di imprese di pesca ed i consorzi di imprese di
pesca possono svolgere gli adempimenti di cui  all'articolo  1  della
legge 11 gennaio 1979, n. 12, per conto delle imprese associate. 
  3. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e  2-bis  non  rilevano  ai
fini della individuazione del soggetto  titolare  delle  obbligazioni
contrattuali e legislative in capo alle singole societa'  datrici  di
lavoro. 
  3-bis. Le imprese agricole, ivi comprese quelle costituite in forma
cooperativa, appartenenti allo stesso  gruppo  di  cui  al  comma  1,
ovvero riconducibili allo stesso proprietario o a soggetti legati tra
loro da un vincolo di parentela o di affinita' entro il terzo  grado,
possono  procedere  congiuntamente   all'assunzione   di   lavoratori
dipendenti per lo svolgimento di  prestazioni  lavorative  presso  le
relative aziende. 
  3-ter. L'assunzione congiunta di cui al precedente comma 3-bis puo'
essere effettuata anche da imprese legate da un  contratto  di  rete,
quando almeno il ((40 per cento)) di esse sono imprese agricole. 
  3-quater. Con decreto del Ministro del  lavoro  e  delle  politiche
sociali sono definite le modalita'  con  le  quali  si  procede  alle
assunzioni congiunte di cui al comma 3-bis. 
  3-quinquies.  I  datori  di  lavoro  rispondono  in  solido   delle
obbligazioni contrattuali, previdenziali e di legge che  scaturiscono
dal rapporto di lavoro instaurato con le modalita'  disciplinate  dai
commi 3-bis e 3-ter.