LEGGE 23 dicembre 1999, n. 488

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2000).

note: Entrata in vigore della legge: 1-1-2000 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/07/2022)
  • Allegati
Testo in vigore dal: 2-3-2021
aggiornamenti all'articolo
                               Art. 38 
(Contributi pensionistici  di  lavoratori  dipendenti  che  ricoprono
cariche elettive o funzioni pubbliche e disposizioni  in  materia  di
                        sgravi contributivi). 
 
  1. I lavoratori dipendenti dei settori pubblico e  privato,  eletti
membri  del  Parlamento  nazionale,  del  Parlamento  europeo  o   di
assemblea regionale ovvero nominati a ricoprire  funzioni  pubbliche,
che in ragione dell'elezione o della nomina maturino il diritto ad un
vitalizio o ad un incremento  della  pensione  loro  spettante,  sono
tenuti a corrispondere l'equivalente  dei  contributi  pensionistici,
nella misura prevista dalla legislazione  vigente,  per  la  quota  a
carico del lavoratore, relativamente al periodo  di  aspettativa  non
retribuita loro concessa per lo svolgimento del  mandato  elettivo  o
della funzione pubblica. Il versamento delle relative somme, che sono
deducibili dal reddito  complessivo  risultando  ricomprese  tra  gli
oneri di cui all'articolo 10, comma 1, lettera e),  del  testo  unico
delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n.  917,  deve  essere  effettuato  alla
amministrazione dell'organo elettivo o di quello di  appartenenza  in
virtu' della nomina, che provvedera' a riversarle al fondo  dell'ente
previdenziale di appartenenza. 
  2. Le somme di cui al  comma  1  sono  dovute  con  riferimento  ai
contributi relativi ai ratei di pensione che maturano a decorrere dal
1 gennaio 2000. 
  3. I lavoratori dipendenti di cui al  comma  1,  qualora  intendano
avvalersi della facolta' di accreditamento dei contributi di  cui  al
medesimo comma 1, presentano domanda entro il 30 settembre  dell'anno
successivo  a  quello  nel  corso   del   quale   ha   avuto   inizio
l'aspettativa, a pena di decadenza. La domanda si intende tacitamente
rinnovata ogni anno salvo  espressa  manifestazione  di  volonta'  in
senso contrario. ((46)) 
  4. I soggetti di  cui  al  comma  1  dell'articolo  3  del  decreto
legislativo 16 settembre 1996, n. 564, che non  hanno  presentato  la
domanda di accredito della contribuzione  figurativa  per  i  periodi
anteriori al 31 dicembre 1998 secondo le modalita' previste dal comma
3 dell'articolo 3 del  medesimo  decreto  legislativo,  e  successive
modificazioni, possono esercitare tale facolta' entro novanta  giorni
dalla data di entrata in vigore della presente legge. 
  5.  A  decorrere  dal  1  gennaio  2000  il  diritto  agli   sgravi
contributivi previsti dall'articolo 59 del testo  unico  delle  leggi
sugli  interventi  nel  Mezzogiorno,  approvato   con   decreto   del
Presidente della Repubblica  6  marzo  1978,  n.  218,  e  successive
modificazioni  e  integrazioni,  e'  riconosciuto  alle  aziende  che
operano nei territori individuati ai  sensi  dello  stesso  articolo,
come successivamente modificato e integrato, che impiegano lavoratori
anche non residenti per  le  attivita'  dagli  stessi  effettivamente
svolte nei predetti territori. 
  6. La disposizione di cui al comma 5 si applica  anche  ai  periodi
contributivi antecedenti al 1 gennaio 2000 e alle situazioni pendenti
alla stessa data; sono fatte salve  le  maggiori  contribuzioni  gia'
versate e le situazioni oggetto di sentenze passate in giudicato. 
 
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AGGIORNAMENTO (46) 
  Il D.L 31 dicembre 2020, n. 183, convertito con modificazioni dalla
L. 26 febbraio 2021, n. 21, ha disposto (con l'art. 11, comma  1-bis)
che "Per il solo anno 2019, i termini di cui all'articolo 3, comma 3,
del decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 564, e all'articolo 38,
comma 3, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, sono differiti  al  31
dicembre 2020".