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LEGGE 23 dicembre 1999, n. 488

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2000).

note: Entrata in vigore della legge: 1-1-2000 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/07/2022)
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Testo in vigore dal:  2-3-2021
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Art. 38


(Contributi pensionistici di lavoratori dipendenti che ricoprono cariche elettive o funzioni pubbliche e disposizioni in materia di sgravi contributivi).

1. I lavoratori dipendenti dei settori pubblico e privato, eletti membri del Parlamento nazionale, del Parlamento europeo o di assemblea regionale ovvero nominati a ricoprire funzioni pubbliche, che in ragione dell'elezione o della nomina maturino il diritto ad un vitalizio o ad un incremento della pensione loro spettante, sono tenuti a corrispondere l'equivalente dei contributi pensionistici, nella misura prevista dalla legislazione vigente, per la quota a carico del lavoratore, relativamente al periodo di aspettativa non retribuita loro concessa per lo svolgimento del mandato elettivo o della funzione pubblica. Il versamento delle relative somme, che sono deducibili dal reddito complessivo risultando ricomprese tra gli oneri di cui all'articolo 10, comma 1, lettera e), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, deve essere effettuato alla amministrazione dell'organo elettivo o di quello di appartenenza in virtù della nomina, che provvederà a riversarle al fondo dell'ente previdenziale di appartenenza.
2. Le somme di cui al comma 1 sono dovute con riferimento ai contributi relativi ai ratei di pensione che maturano a decorrere dal 1 gennaio 2000.
3. I lavoratori dipendenti di cui al comma 1, qualora intendano avvalersi della facoltà di accreditamento dei contributi di cui al medesimo comma 1, presentano domanda entro il 30 settembre dell'anno successivo a quello nel corso del quale ha avuto inizio l'aspettativa, a pena di decadenza. La domanda si intende tacitamente rinnovata ogni anno salvo espressa manifestazione di volontà in senso contrario.
((46))
4. I soggetti di cui al comma 1 dell'articolo 3 del decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 564, che non hanno presentato la domanda di accredito della contribuzione figurativa per i periodi anteriori al 31 dicembre 1998 secondo le modalità previste dal comma 3 dell'articolo 3 del medesimo decreto legislativo, e successive modificazioni, possono esercitare tale facoltà entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
5. A decorrere dal 1 gennaio 2000 il diritto agli sgravi contributivi previsti dall'articolo 59 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, e successive modificazioni e integrazioni, è riconosciuto alle aziende che operano nei territori individuati ai sensi dello stesso articolo, come successivamente modificato e integrato, che impiegano lavoratori anche non residenti per le attività dagli stessi effettivamente svolte nei predetti territori.
6. La disposizione di cui al comma 5 si applica anche ai periodi contributivi antecedenti al 1 gennaio 2000 e alle situazioni pendenti alla stessa data; sono fatte salve le maggiori contribuzioni già versate e le situazioni oggetto di sentenze passate in giudicato.

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AGGIORNAMENTO (46)

Il D.L 31 dicembre 2020, n. 183, convertito con modificazioni dalla L. 26 febbraio 2021, n. 21, ha disposto (con l'art. 11, comma 1-bis) che "Per il solo anno 2019, i termini di cui all'articolo 3, comma 3, del decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 564, e all'articolo 38, comma 3, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, sono differiti al 31 dicembre 2020".