LEGGE 23 dicembre 1999, n. 488

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2000).

note: Entrata in vigore della legge: 1-1-2000 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/07/2022)
  • Allegati
Testo in vigore dal: 1-1-2007
aggiornamenti all'articolo
                              Art. 24. 
                    (Affitti e fitti figurativi). 
 
  1. Il Ministro del tesoro,  del  bilancio  e  della  programmazione
economica, con il supporto dell'Agenzia del  demanio  o  di  apposita
struttura individuata dal Ministero del tesoro, del bilancio e  della
programmazione  economica,  che  puo'  avvalersi   eventualmente   di
fornitori esterni  specializzati  scelti  con  le  modalita'  di  cui
all'articolo 26 della presente legge,  adotta  con  proprio  decreto,
anche nell'ambito delle azioni e misure elaborate ed attuate ai sensi
dell'articolo 55, comma 9, della legge  27  dicembre  1997,  n.  449,
misure finalizzate a ridurre gradualmente, almeno del 3 per cento nel
corso dell'anno 2000 e almeno del 5 per cento per ciascuno degli anni
2001 e 2002, l'ammontare dei metri quadri degli  immobili  utilizzati
dall'insieme  delle  amministrazioni  centrali  e  periferiche  dello
Stato. 
  2.  Le  spese  di  manutenzione  degli   immobili   in   uso   alle
amministrazioni di cui al comma 1 devono  comunque  essere  contenute
nelle stesse quote percentuali di cui al medesimo comma l. 
  3. Le amministrazioni di cui al comma 1, previa predisposizione  di
piani di razionalizzazione degli spazi e dei sistemi di manutenzione,
sulla base di piani di razionalizzazione e  di  ottimizzazione  degli
immobili in uso, definiti di concerto con l'Agenzia del demanio o con
l'apposita struttura di cui al medesimo comma 1,  rinegoziano,  entro
sei mesi dalla data di entrata in  vigore  della  presente  legge,  i
contratti di affitto di locali attualmente in essere  allo  scopo  di
contenerne la relativa spesa. 
  4. Con riferimento agli immobili utilizzati  dalle  Amministrazioni
dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, e dalle Agenzie di cui al
decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, appartenenti al demanio o
comunque in uso gratuito, il Ministro dell'economia e delle  finanze,
con uno o piu' decreti aventi  natura  non  regolamentare,  individua
singoli beni o categorie di beni per  i  quali,  a  decorrere  dal  1
gennaio dell'anno successivo, e' dovuto un canone  d'uso  determinato
con i decreti stessi con riferimento ai fitti  di  mercato  dei  beni
medesimi. 
  5. Negli stati di previsione della spesa delle  amministrazioni  di
cui  al  comma  1  verranno  introdotte,  nell'ambito  delle   unita'
previsionali di competenza, le poste corrispondenti  al  costo  d'uso
degli immobili di cui al comma 4. 
  6.  Per  l'esercizio  finanziario  2000  il   costo   d'uso   viene
transitoriamente determinato in lire 10.000 al metro quadro  annuo  e
gli  stanziamenti  per  spese  di  funzionamento  non  aventi  natura
obbligatoria vengono ridotti per importo corrispondente  con  decreto
del  Ministro  del  tesoro,  del  bilancio  e  della   programmazione
economica, su proposta del Ministro competente. ((30)) 
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AGGIORNAMENTO (30) 
  La L. 27 dicembre 2006, n. 296, ha disposto (con  l'art.  1,  comma
209) che "Dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma
208, sono abrogati [...] gli articoli 24 e 26 della legge 23 dicembre
1999, n. 488".