LEGGE 3 agosto 1999, n. 265

Disposizioni in materia di autonomia e ordinamento degli enti locali, nonche' modifiche alla legge 8 giugno 1990, n. 142.

note: Entrata in vigore della legge: 21/8/1999. (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 09/02/2012)
Testo in vigore dal: 13-10-2000
aggiornamenti all'articolo
                               Art. 7
                          Comunita' montane

  1. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 18 AGOSTO 2000, N. 267 )).
  2. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente
legge  le  regioni  dispongono,  ove occorra o su proposta dei comuni
interessati,   il  riordino  territoriale  delle  comunita'  montane,
verificando  l'adeguatezza  della  dimensione delle comunita' montane
esistenti,  anche rispetto all'attuazione dell'articolo 3 del decreto
legislativo 31 marzo 1998, n.112, nonche' l'adeguamento degli statuti
alle nuove norme sulla composizione degli organi.
  3.  Sono abrogati l'articolo 4 della legge 3 dicembre 1971, n.1102,
e  il  comma  8 dell'articolo 29 della legge 8 giugno 1990, n.142. In
sede  di  prima applicazione, entro sei mesi dalla data di entrata in
vigore  della  presente  legge,  i  comuni  adeguano, ove occorra, le
proprie  rappresentanze  nelle comunita' montane ai sensi del comma 2
dell'articolo  28  della  legge 8 giugno 1990, n.142, come sostituito
dal comma 1 del presente articolo. In caso di mancato adeguamento nei
termini  indicati,  l'organo  rappresentativo e quello esecutivo sono
validamente  costituiti  dai  soli  rappresentanti  dei comuni aventi
titolo ai sensi del medesimo comma 2.