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LEGGE 3 agosto 1999, n. 265

Disposizioni in materia di autonomia e ordinamento degli enti locali, nonchè modifiche alla legge 8 giugno 1990, n. 142.

note: Entrata in vigore della legge: 21/8/1999. (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 09/02/2012)
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Testo in vigore dal:  13-10-2000
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Art. 7

Comunità montane
1.
((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 18 AGOSTO 2000, N. 267 ))
.
2. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente
legge le regioni dispongono, ove occorra o su proposta dei comuni interessati, il riordino territoriale delle comunità montane, verificando l'adeguatezza della dimensione delle comunità montane esistenti, anche rispetto all'attuazione dell'articolo 3 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.112, nonché l'adeguamento degli statuti alle nuove norme sulla composizione degli organi.
3. Sono abrogati l'articolo 4 della legge 3 dicembre 1971, n.1102, e il comma 8 dell'articolo 29 della legge 8 giugno 1990, n.142. In sede di prima applicazione, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, i comuni adeguano, ove occorra, le proprie rappresentanze nelle comunità montane ai sensi del comma 2 dell'articolo 28 della legge 8 giugno 1990, n.142, come sostituito dal comma 1 del presente articolo. In caso di mancato adeguamento nei termini indicati, l'organo rappresentativo e quello esecutivo sono validamente costituiti dai soli rappresentanti dei comuni aventi titolo ai sensi del medesimo comma 2.