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LEGGE 3 agosto 1999, n. 265

Disposizioni in materia di autonomia e ordinamento degli enti locali, nonchè modifiche alla legge 8 giugno 1990, n. 142.

note: Entrata in vigore della legge: 21/8/1999. (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 09/02/2012)
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Testo in vigore dal:  21-8-1999

Art. 31

(Testo unico in materia di ordinamento degli enti locali).
1. Il Governo della Repubblica è delegato ad adottare, con decreto legislativo, un testo unico nel quale sono riunite e coordinate le disposizioni legislative vigenti in materia di ordinamento dei comuni e delle province e loro forme associative. Il decreto è emanato, entro il termine di un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa deliberazione del consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'interno. Si applica, in quanto compatibile, il comma 4 dell'articolo 7 della legge 8 marzo 1999, n.50.
2. Il testo unico contiene le disposizioni sull'ordinamento in senso proprio e sulla struttura istituzionale, sul sistema elettorale, ivi comprese l'ineleggibilità e l'incompatibilità, sullo stato giuridico degli amministratori, sul sistema finanziario e contabile, sui controlli, nonché norme fondamentali sull'organizzazione degli uffici e del personale, ivi compresi i segretari comunali.
3. Nella redazione del testo unico si avrà riguardo in particolare, oltre alla presente legge, alle seguenti:
a) testo unico approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n.383;
e) legge 23 aprile 198 1, n.154;
m) legge 15 marzo 1997, n.59, e relativi decreti legislativi di attuazione;
Note all'art. 31:
- Si riporta il testo del comma 4 dell'art. 7 della legge 8 marzo 1999, n. 50, (Delegificazione e testi unici di norme concernenti procedimenti amministrativi - Legge di semplificazione 1998):
"4. Lo schema di ciascun testo unico è deliberato dal Consiglio dei Ministri, valutato il parere che il Consiglio di Stato deve esprimere entro trenta giorni dalla richiesta. Lo schema è trasmesso, con apposita relazione cui è allegato il parere del Consiglio di Stato, alle competenti commissioni parlamentari che esprimono il parere entro quarantacinque giorni dal ricevimento. Ciascun testo unico è emanato, decorso tale termine e tenuto conto dei pareri delle commissioni parlamentari, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per la funzione pubblica, previa ulteriore deliberazione del Consiglio dei Ministri".
- Il testo unico approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383, reca: "Approvazione del testo unico della legge comunale e provinciale".
- La legge 10 febbraio 1953, n. 62, reca: "Costituzione e funzionamento degli organi regionali".
- La legge 3 dicembre 1971, n. 1102, reca: "Nuove norme per lo sviluppo della montagna".
- La legge 23 marzo 1981, n. 93, reca: "Disposizioni integrative della legge 3 dicembre 1102 recante nuove norme per lo sviluppo della montagna".
- La legge 23 aprile 1981, n. 154, reca: "Nuove norme per lo sviluppo della montagna".
- La legge 27 dicembre 1985, n. 816, reca: "Aspettative, permessi e indennità degli amministratori locali".
- La legge 8 giugno 1990, n. 142, reca: "Ordinamento delle autonomie locali".
- La legge 25 marzo 1993, n. 81, reca: "Elezione diretta del sindaco, del presidente della provincia, del consiglio comunale e del consiglio provinciale".
- La legge 31 gennaio 1994, n. 97, reca: "Nuove disposizioni per le zone montane".
- Il decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77, reca: "Ordinamento finanziario e contabile degli enti locali".
- La legge 15 marzo 1997, n. 59, reca: "Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa".
- La legge 15 maggio 1997, n. 127, reca: "Misure urgenti per lo snellimento dell'attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo".