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LEGGE 3 agosto 1999, n. 265

Disposizioni in materia di autonomia e ordinamento degli enti locali, nonchè modifiche alla legge 8 giugno 1990, n. 142.

note: Entrata in vigore della legge: 21/8/1999. (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 09/02/2012)
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Testo in vigore dal:  21-8-1999

Art. 15

(Interventi nel settore della pubblica istruzione).
1. Gli interventi previsti dall'articolo
1-bis del decreto-legge 23 ottobre 1996, n.542, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n.649, come modificato dall'articolo 1, comma 5, della legge 2 ottobre 1997, n.340, devono essere completati entro il 31 dicembre 2004 sulla base di un programma, articolato in piani annuali attuativi, predisposto dai soggetti o enti competenti.
2. I soggetti o gli enti di cui ai comma 1 rispondono a norma delle vigenti disposizioni nel caso di mancata effettuazione degli interventi di loro competenza previsti nei singoli piani.
3. Ai fini di cui al presente articolo le regioni possono anche autorizzare l'utilizzazione delle eventuali economie comunque rivenienti dai finanziamenti disposti ai sensi delle leggi indicate nel comma 7 dell'articolo 1 della legge 2 ottobre 1997, n.340. Gli adempimenti di cui al decreto del Ministro della pubblica istruzione 29 settembre 1998, n.382, di competenza degli organi individuati con il decreto del Ministro della pubblica istruzione 21 giugno 1996, n.292, emanato ai sensi dell'articolo 30, comma 1, del decreto legislativo 19 marzo 1996, n.242, devono essere completati entro il 31 dicembre 2000.
Note all'art. 15:
- Si riporta il testo dell'art. 1-bis del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 542, convertito con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 649, (Differimento di termini previsti da disposizioni legislative in materia di interventi in campo economico e sociale) come modificato dall'art. 1 comma 5, della legge 2 ottobre 1997, n. 340, (Norme in materia di organizzazione scolastica e di edilizia scolastica):
"Art. 1-bis.(Interventi nel settore della pubblica istruzione). - 1. Per quanto concerne gli edifici adibiti ad uso scolastico, gli enti competenti sono autorizzati ad effettuare i lavori finalizzati all'osservanza delle disposizioni di cui al decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni e integrazioni, al decreto del Ministro dell'interno 26 agosto 1992, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 218 del 16 settembre 1992, nonché di quelle di cui alla legge 5 marzo 1990, n. 46, entro il termine del 31 dicembre 1999.
2. All'art. 1, comma 4, del decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277, dopo le parole: "le sale operatorie degli ospedali," sono inserite le seguenti: "degli istituti di istruzione e di educazione".
3. I decreti del Ministro della pubblica istruzione da emanare ai sensi dell'art. 1, comma 4, del decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 227, come modificato dal comma 2 del presente articolo e dell'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni ed integrazioni, sono emanati entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge.
4. Per l'osservanza degli obblighi derivanti dal decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277, e successive modificazioni, si applica, relativamente agli edifici e locali assegnati in uso ad istituti di istruzione ed educazione di ogni ordine e grado ed agli uffici scolastici periferici, provveditorati agli studi e sovraintedenze scolastiche, il disposto dell'art. 4, comma 12, del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni ed integrazioni".
- Si riporta il testo del comma 7, dell'art. 1 della legge 2 ottobre 1997, n. 340 (Norme in materia di organizzazione scolastica e di edilizia scolastica):
"7. Al fine di consentire un più esaustivo utilizzo delle risorse già assegnate a sostegno delle iniziative in materia di edilizia scolastica, le regioni territorialmente competenti, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, possono autorizzare una diversa destinazione dei finanziamenti, ancorché già concessi, disposti ai sensi dell'art. 11 del decreto-legge 1 luglio 1986, n. 318, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 1986, n. 488, ovvero dell'art. 1 della legge 23 dicembre 1991, n. 430, nonché riassegnare, all'ente originariamente mutuatario, singolarmente, l'eventuale residuo riveniente da un mutuo già concesso. I finanziamenti così attribuiti o riassegnati sono revocati e posti in economia qualora l'ente locale interessato non abbia ottenuto, nei successivi dodici mesi, la concessione del relativo mutuo. Le medesime regioni possono altresì disporre, con provvedimento motivato, che un finanziamento, già concesso per la realizzazione di un'opera di edilizia scolastica con mutuo a carico dello Stato ai sensi del citato decreto-legge n. 318 del 1986, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 488 del 1986, della legge 23 dicembre 1991, n. 430, nonché dell'art. 4 della legge 11 gennaio 1996, n. 23, venga destinato al compimento parziale dell'opera stessa, purché funzionalmente idonea".
- Si riporta il testo del comma 1 dell'art. 30 del decreto legislativo 19 marzo 1996, n. 242 (Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, recante attuazione di direttive comunitarie riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro):
"1. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto gli organi di direzione politica o, comunque, di vertice delle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, procedono all'individuazione dei soggetti di cui all'art. 2, comma 1, lettera b), secondo periodo, del presente decreto, tenendo conto dell'ubicazione e dell'ambito funzionale degli uffici nei quali viene svolta l'attività".