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DECRETO LEGISLATIVO 19 marzo 1996, n. 242

Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, recante attuazione di direttive comunitarie riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro.

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Testo in vigore dal:  7-5-1996

Art. 30

Disposizioni transitorie e finali
1. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto gli organi di direzione politica o, comunque, di vertice delle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, procedono all'individuazione dei soggetti di cui all'art. 2, comma 1, lettera b), secondo periodo, del presente decreto, tenendo conto dell'ubicazione e dell'ambito funzionale degli uffici nei quali viene svolta l'attività.
2. I decreti di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo n. 626/1994, come modificato dall'art. 1 del presente decreto, sono emanati entro sei mesi dalla data di pubblicazione del presente decreto.
3. Le disposizioni di cui all'art. 4, commi 1, 2, 4 e 11, del decreto legislativo n. 626/1994, come modificato dall'art. 3 del presente decreto, devono essere osservate:
a) entro il 1 luglio 1996 dalle imprese di cui all'art. 8, comma 5, lettere a), b), c), d), e) ed f), del decreto legislativo n. 626/1994;
b) entro il 1 gennaio 1997 negli altri settori di attività.
4. Sino al 31 dicembre 1997, per le contravvenzioni di cui al titolo IX del decreto legislativo n. 626/1994, come modificate dagli articoli 22, 23 e 24, relativamente alla violazione degli obblighi non ancora vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, i termini previsti dall'art. 20, comma 1, del decreto legislativo 19 dicembre 1994, n. 758, sono raddoppiati e la somma di cui all'art. 21, comma 2, dello stesso decreto è ridotta della metà.
Note all'art. 30:
- Per il D.Lgs. n. 29/1993 vedi note all'art. 2.
- Per il D.Lgs. n. 626/1994 vedi note alle premesse.
- Il D.Lgs. n. 758/1994 reca modificazioni alla disciplina sanzionatoria in materia di lavoro. L'art. 20, comma 1, così recita: "1. Allo scopo di eliminare la contravvenzione accertata, l'organo di vigilanza, nell'esercizio delle funzioni polizia giudiziaria di cui all'art. 55 del codice di procedura penale, impartisce al contravventore un'apposita prescrizione, fissando per la regolarizzazione un termine non eccedente il periodo di tempo tecnicamente necessario. Tale termine è prorogabile a richiesta del contravventore, per la particolare complessità o per l'oggettiva difficoltà dell'adempimento. In nessun caso esso può superare i sei mesi. Tuttavia, quando specifiche circostanze non imputabili al contravventore determinano un ritardo nella regolarizzazione, il termine di sei mesi può essere prorogato per una sola volta, a richiesta del contravventore, per un tempo non superiore ad ulteriori sei mesi, con provvedimento motivato che è comunicato immediatamente al pubblico ministero".
- L'art. 21, comma 2, del medesimo D.Lgs. n. 758/1994 così recita: "2. Quando risulta l'adempimento alla prescrizione, l'organo di vigilanza ammette il contravventore a pagare in sede amministrativa, nel termine di trenta giorni, una somma pari al quarto del massimo dell'ammenda stabilita per la contravvenzione commessa.
Entro centoventi giorni dalla scadenza del termine fissato nella prescrizione, l'organo di vigilanza comunica al pubblico ministero l'adempimento alla prescrizione, nonché l'eventuale pagamento della predetta somma".