LEGGE 11 maggio 1999, n. 140

Norme in materia di attivita' produttive.

note: Entrata in vigore della legge: 21/5/1999 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 19/05/2020)
Testo in vigore dal: 21-5-1999
                               Art. 8.
           (Fondo per l'innovazione degli impianti a fune)
1.  A  decorrere  dall'anno  1999  e'  istituito, presso il Ministero
dell'industria,  del  commercio  e  dell'artigianato,  un  fondo  per
l'innovazione  tecnologica,  l'ammodernamento  e il miglioramento dei
livelli di sicurezza degli impianti a fune situati  nelle  regioni  a
statuto  ordinario,  a  cui  possono  accedere  i soggetti pubblici e
privati, proprietari o gestori dei medesimi. Per le finalita' di  cui
al  presente  comma e' autorizzato il limite di impegno ventennale di
lire 10 miliardi a decorrere dal 1999.
2. Fermo restando quanto previsto dal decreto  legislativo  31  marzo
1998,   n.   112,   le   domande   vengono   trasmesse  al  Ministero
dell'industria,  del  commercio  e  dell'artigianato  dalla   regione
competente  per  territorio  entro  tre mesi dalla data di entrata in
vigore della presente legge.
3. Il Ministro dell'industria, del commercio e  dell'artigianato,  di
concerto  con  il  Ministro  dei  trasporti  e della navigazione, con
proprio decreto, ripartisce le risorse di cui  al  presente  articolo
tra  le regioni interessate, sulla base delle domande pervenute entro
il termine di cui al comma 2. Alle medesime regioni sono affidati  le
istruttorie  delle  domande,  la gestione delle risorse assegnate e i
controlli sulla regolare esecuzione delle opere che, comunque, devono
essere completate entro due anni dall'inizio dei lavori.  Le  domande
sono  accolte  secondo  l'ordine cronologico di presentazione fino ad
esaurimento  delle  risorse   disponibili   e   finanziate   mediante
contributo  annuo  pari  al  3,5 per cento dell'ammontare complessivo
della spesa. Eventuali varianti  intervenute  in  corso  d'opera  non
comportano aumento del contributo assegnato.
           Nota all'art. 8:
            -  Per l'argomento del decreto legislativo 31 marzo 1998,
          n. 112, si veda nelle note all'art. 5.