stai visualizzando l'atto

LEGGE 11 maggio 1999, n. 140

Norme in materia di attività produttive.

note: Entrata in vigore della legge: 21/5/1999 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 19/05/2020)
nascondi
Testo in vigore dal:  21-5-1999

Art. 8

(Fondo per l'innovazione degli impianti a fune)
1. A decorrere dall'anno 1999 è istituito, presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, un fondo per l'innovazione tecnologica, l'ammodernamento e il miglioramento dei livelli di sicurezza degli impianti a fune situati nelle regioni a statuto ordinario, a cui possono accedere i soggetti pubblici e privati, proprietari o gestori dei medesimi. Per le finalità di cui al presente comma è autorizzato il limite di impegno ventennale di lire 10 miliardi a decorrere dal 1999.
2. Fermo restando quanto previsto dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, le domande vengono trasmesse al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato dalla regione competente per territorio entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
3. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro dei trasporti e della navigazione, con proprio decreto, ripartisce le risorse di cui al presente articolo tra le regioni interessate, sulla base delle domande pervenute entro il termine di cui al comma 2. Alle medesime regioni sono affidati le istruttorie delle domande, la gestione delle risorse assegnate e i controlli sulla regolare esecuzione delle opere che, comunque, devono essere completate entro due anni dall'inizio dei lavori. Le domande sono accolte secondo l'ordine cronologico di presentazione fino ad esaurimento delle risorse disponibili e finanziate mediante contributo annuo pari al 3,5 per cento dell'ammontare complessivo della spesa. Eventuali varianti intervenute in corso d'opera non comportano aumento del contributo assegnato.
Nota all'art. 8:
- Per l'argomento del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, si veda nelle note all'art. 5.