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LEGGE 23 dicembre 1998, n. 448

Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo.

note: Entrata in vigore della legge: 1-1-1999 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 21/06/2023)
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Testo in vigore dal:  26-6-2012
aggiornamenti all'articolo

Art. 54

(Interventi per il settore del commercio)
1. Gli interventi di cui all'articolo 2, comma 42, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, sono soppressi, fatti salvi quelli relativi all'approvazione dei progetti strategici di cui all'asse 3 della delibera CIPE dell'8 agosto 1996 già presentati alla data di entrata in vigore della presente legge. Per tali interventi è destinato l'importo di lire 140 miliardi, di cui 100 miliardi per il 1998 e 40 miliardi per il 1999, dello stanziamento complessivo di lire 350 miliardi disposto con il citato articolo 2, comma 42, e con l'articolo 2, comma 194, della legge 23 dicembre 1996, n. 662. Il
residuo stanziamento di lire 210 miliardi è destinato:
a) quanto a lire 60 miliardi, di cui 40 miliardi per il 1999 e 20 miliardi per il 2000, per le finalità di cui all'articolo 26 della legge 7 agosto 1997, n. 266;
b) quanto a lire 150 miliardi, per l'anno 2000, per le agevolazioni di cui all'articolo 9 della legge 27 dicembre 1997, n. 449.
2.
((COMMA ABROGATO DAL D.L. 22 GIUGNO 2012, N. 83, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA L. 7 AGOSTO 2012, N. 134))
.
((56))
3. Al fine di promuovere lo sviluppo del settore commerciale, al comma 4 dell'articolo 24 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.
114, dopo la lettera c), è aggiunta la seguente:
"c-bis) alla realizzazione di servizi di progettazione e assistenza tecnica agli operatori del settore anche mediante la costituzione di società partecipate dalle società finanziarie previste dal comma
1".
4. Al comma 3 dell'articolo 23 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, le parole: "non superiori ad un giorno" sono sostituite dalle
seguenti: "non superiori a tre giorni".
5. All'articolo 11 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, dopo le parole "di vendita al dettaglio" sono
inserite le seguenti: "e all'ingrosso";
b) al comma 2, dopo le parole: "al netto dell'IVA", sono soppresse le seguenti: "e comunque non superiori a 50 milioni di lire nel
triennio".

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AGGIORNAMENTO (56)

Il D.L. 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla L. 7 agosto 2012, n. 134, ha disposto (con l'art. 23, comma 11) che "I procedimenti avviati in data anteriore a quella di entrata in vigore del presente decreto-legge sono disciplinati, ai fini della concessione e dell'erogazione delle agevolazioni e comunque fino alla loro definizione, dalle disposizioni delle leggi di cui all'Allegato 1 e dalle norme di semplificazione recate dal presente decreto-legge."