LEGGE 23 dicembre 1998, n. 448

Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo.

note: Entrata in vigore della legge: 1-1-1999 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 27/02/2023)
  • Allegati
Testo in vigore dal: 1-1-2007
aggiornamenti all'articolo
                              Art. 52.
             (Fondo unico per gli incentivi alle imprese
            e disposizioni concernenti le grandi imprese
                       in stato di insolvenza)
  1.  Le  disposizioni  dell'articolo 10, comma 2, e dell'articolo 7,
comma 9, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, si applicano,
a  decorrere dal 1999, alle autorizzazioni legislative di spesa ed ai
rifinanziamenti   concernenti  interventi  agevolativi  alle  imprese
gestiti    dal    Ministero    dell'industria,    del   commercio   e
dell'artigianato.
  2.  Con  decreto  del  Ministro  dell'industria,  del  commercio  e
dell'artigianato,   previo   parere  delle  Commissioni  parlamentari
competenti,  e'  disposta  la  ripartizione delle risorse globalmente
assegnate tra i vari interventi.
  3.  Il  decreto legislativo previsto dall'articolo 1 della legge 30
luglio  1998,  n.  274,  in  materia di amministrazione straordinaria
delle  grandi  imprese in stato di insolvenza, e' emanato entro il 30
settembre  1999,  sulla  base  dei  principi  e dei criteri direttivi
indicati nella medesima legge.
  4.  Entro  novanta  giorni  dalla  data  di entrata in vigore della
presente   legge,   il   Ministro  dell'industria,  del  commercio  e
dell'artigianato,  al  fine  di  consentire  il  perseguimento  delle
finalita'  di  salvaguardia  delle attivita' produttive e dei livelli
occupazionali,  e  tenuto  conto  dell'interesse  dei creditori, puo'
autorizzare  la  prosecuzione  dell'esercizio  dell'impresa,  per  un
ulteriore  anno,  oltre  i termini di cui al primo e al secondo comma
dell'articolo 2 del decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, convertito,
con  modificazioni,  dalla  legge  3 aprile 1979, n. 95, e successive
modificazioni.  Detta previsione si applica anche nei confronti delle
imprese  in  amministrazione  straordinaria  per le quali la scadenza
dell'esercizio sia intervenuta nell'anno 1998. (10) ((42))
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AGGIORNAMENTO (10)
  Il  D.L.  14  febbraio  2000,  n. 18 convertito senza modificazioni
dalla  L.  13  aprile 2000, n. 90 ha disposto (con l'art. 1, comma 1)
che  "Al  fine  di evitare l'interruzione delle prestazioni sanitarie
assicurate  in  Bari  dalle  strutture  della  S.r.l.  "Case  di cura
riunite"  di  Bari  in  amministrazione  straordinaria, il termine di
scadenza  della  autorizzazione  alla continuazione dell'esercizio di
detta  impresa,  disposto  ai  sensi dell'articolo 52, comma 4, della
legge 23 dicembre 1998, n. 448, e' differito al 14 maggio 2000."
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AGGIORNAMENTO (42)
  La  L.  27  dicembre 2006, n. 296, ha disposto (con l'art. 1, comma
841) che "Al fine di perseguire la maggiore efficacia delle misure di
sostegno  all'innovazione  industriale,  presso  il  Ministero  dello
sviluppo economico e' istituito, ferme restando le vigenti competenze
del CIPE, il Fondo per la competitivita' e lo sviluppo, al quale sono
conferite le risorse assegnate ai Fondi di cui all'articolo 60, comma
3,  della  legge  27  dicembre 2002, n. 289, ed all'articolo 52 della
legge 23 dicembre 1998, n. 448, che sono contestualmente soppressi."