LEGGE 23 dicembre 1998, n. 448

Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo.

note: Entrata in vigore della legge: 1-1-1999 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 27/02/2023)
  • Allegati
Testo in vigore dal: 21-7-2000
aggiornamenti all'articolo
                              Art. 51.
         (Provvedimenti a favore delle cooperative sociali)
  1.  Per  favorire  la creazione di nuova imprenditorialita' sociale
nonche'  il  consolidamento  e lo sviluppo delle imprese sociali gia'
esistenti,  alle  cooperative sociali di cui all'articolo 1, comma 1,
lettera  b),  della  legge  8  novembre  1991, n. 381, che presentino
progetti   per   la  realizzazione  di  nuove  iniziative  o  per  il
consolidamento  e lo sviluppo di attivita' gia' avviate, sono estesi,
nei  limiti  delle risorse disponibili, i benefici di cui al decreto-
legge  31  gennaio  1995, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla
legge 29 marzo 1995, n. 95, secondo i criteri e le modalita' definiti
con  apposito  decreto del Ministero del tesoro, del bilancio e della
programmazione  economica,  d'intesa  con  il  Ministero del lavoro e
della  previdenza  sociale.  Le  somme, allo scopo destinate, possono
essere  utilizzate  quale  copertura  della  quota  di  finanziamento
nazionale   di  programmi  cofinanziati  dall'Unione  europea  per  i
progetti   operanti   nei   territori  di  cui  all'obiettivo  1  del
regolamento  (CEE)  n.  2052/88  del Consiglio, del 24 giugno 1988, e
successive modificazioni. ((11))
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AGGIORNAMENTO (11)
  Il  D.Lgs.  21 aprile 2000, n. 185 ha disposto (con l'art 27, comma
2) che dalla data di entrata in vigore dei regolamenti da emanarsi ex
art.  24  del  medesimo D.Lgs. 185/2000, e' abrogato il presente art.
51.