LEGGE 9 dicembre 1998, n. 431

Disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili adibiti ad uso abitativo.

note: Entrata in vigore della legge: 30-12-1998 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 30/12/2019)
Testo in vigore dal: 1-1-2016
aggiornamenti all'articolo
                              Art. 13. 
                  (( (Patti contrari alla legge).)) 
   ((1. E' nulla ogni pattuizione volta a determinare un importo  del
canone di locazione  superiore  a  quello  risultante  dal  contratto
scritto e registrato. E' fatto carico al locatore di provvedere  alla
registrazione  nel  termine  perentorio  di  trenta  giorni,  dandone
documentata  comunicazione,  nei  successivi  sessanta   giorni,   al
conduttore  ed  all'amministratore  del  condominio,  anche  ai  fini
dell'ottemperanza agli obblighi di tenuta dell'anagrafe  condominiale
di cui all'articolo 1130, numero 6), del codice civile. 
   2. Nei casi di nullita' di cui  al  comma  1  il  conduttore,  con
azione  proponibile  nel  termine  di  sei  mesi   dalla   riconsegna
dell'immobile locato,  puo'  chiedere  la  restituzione  delle  somme
corrisposte in misura superiore al canone  risultante  dal  contratto
scritto e registrato. 
   3. E' nulla ogni pattuizione volta a derogare ai limiti di  durata
del contratto stabiliti dalla presente legge. 
   4. Per i contratti di cui al comma 3 dell'articolo 2 e' nulla ogni
pattuizione volta ad attribuire al locatore  un  canone  superiore  a
quello massimo definito dagli accordi conclusi  in  sede  locale  per
immobili aventi  le  medesime  caratteristiche  e  appartenenti  alle
medesime tipologie. Per i contratti stipulati  in  base  al  comma  1
dell'articolo 2, e' nulla, ove in contrasto con le disposizioni della
presente  legge,  qualsiasi  pattuizione  diretta  ad  attribuire  al
locatore un canone superiore a quello contrattualmente stabilito. 
   5. Per i conduttori che, per gli effetti della disciplina  di  cui
all'articolo 3, commi 8 e 9, del decreto legislativo 14  marzo  2011,
n. 23, prorogati dall'articolo 5, comma 1-ter, del  decreto-legge  28
marzo 2014, n. 47, convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  23
maggio 2014, n. 80, hanno versato, nel periodo intercorso dalla  data
di entrata in vigore del decreto legislativo n. 23 del 2011 al giorno
16 luglio 2015, il canone annuo di locazione nella  misura  stabilita
dalla disposizione di cui al citato articolo 3, comma 8, del  decreto
legislativo n. 23 del 2011, l'importo del canone di locazione  dovuto
ovvero dell'indennita' di occupazione maturata,  su  base  annua,  e'
pari al triplo della rendita  catastale  dell'immobile,  nel  periodo
considerato. 
   6. Nei casi di nullita' di cui  al  comma  4  il  conduttore,  con
azione  proponibile  nel  termine  di  sei  mesi   dalla   riconsegna
dell'immobile locato, puo' richiedere  la  restituzione  delle  somme
indebitamente versate. Nei medesimi casi il conduttore puo'  altresi'
richiedere, con azione proponibile dinanzi all'autorita' giudiziaria,
che la locazione venga ricondotta  a  condizioni  conformi  a  quanto
previsto dal comma 1 dell'articolo 2 ovvero dal comma 3 dell'articolo
2. Tale azione e', altresi', consentita nei casi in cui  il  locatore
non abbia provveduto alla prescritta registrazione del contratto  nel
termine di cui al comma 1 del presente  articolo.  Nel  giudizio  che
accerta l'esistenza del contratto di locazione il  giudice  determina
il canone dovuto, che non puo'  eccedere  quello  del  valore  minimo
definito ai sensi dell'articolo 2 ovvero  quello  definito  ai  sensi
dell'articolo 5, commi 2 e  3,  nel  caso  di  conduttore  che  abiti
stabilmente  l'alloggio  per  i  motivi  ivi  regolati.   L'autorita'
giudiziaria stabilisce  la  restituzione  delle  somme  eventualmente
eccedenti. 
   7. Le disposizioni di cui al comma 6 devono ritenersi  applicabili
a tutte le ipotesi ivi previste insorte sin  dall'entrata  in  vigore
della presente legge. 
   8. I riferimenti alla registrazione  del  contratto  di  cui  alla
presente legge  non  producono  effetti  se  non  vi  e'  obbligo  di
registrazione del contratto stesso)).